PSR MISURA 9 - Consulenze agronomiche ambientali PSR Progettazione stalle perizie

Vai ai contenuti

Menu principale:

PSR MISURA 9

E' APERTO IL BANDO PER LA REGIONE LAZIO 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori" art. 27 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 – Sottomisura 9.1 "Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale" 
SI RIPORTA DISEGUITO LO STRALCIO DEL BANDO:

SOTTOMISURA 9.1
“Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale”

INDICE

Articolo1DefinizioniArticolo2Obiettivi e finalità della misuraArticolo3Ambito territoriale di interventoArticolo4Soggetti beneficiariArticolo5Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegniArticolo6Limitazioni e vincoliArticolo7Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegnoArticolo8Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegnoArticolo9Agevolazioni previsteArticolo10Criteri per la selezione della domande e modalità di formazione delle graduatorieArticolo11Presentazione domande di pagamentoArticolo12Procedure d’attuazioneArticolo13Disposizioni generaliArticolo14Obblighi in materia di informazione e pubblicitàArticolo15Programmazione finanziariaArticolo16Principali riferimenti normativi

Definizioni

Agli effetti del presente bando si applicano le seguenti definizioni:

Documento di programmazione: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015, nonché successivamente modificato e approvato con decisione UE C(2016)8990 del 21 dicembre 2016 e con successiva Decisione della Commissione Europea C(2017) 1264 del 16/02/2017.
Operazione: Progetto o gruppo di progetti selezionati dall'Autorità di gestione che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità dell'Unione (art. 2 punto 9 del Reg (UE) n.1303/2013).
Fascicolo Unico Aziendale: Fascicolo aziendale informatizzato costituito ai sensi del D.P.R.

503/99 che contiene tutti i dati strutturali e durevoli riconducibili ad un’azienda agricola.

Autorità di Gestione (AdG): rappresenta il soggetto responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca.
Comitato di Sorveglianza: istituito con D.G.R. n. 656/2015, svolge le funzioni di cui all’art. 49 del

Regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’art. 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la

Regione Lazio.

Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione. Domanda di Sostegno: domanda di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.
Domanda di Pagamento: domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento/erogazione di un sostegno concesso a seguito dell’ammissione della domanda di sostegno.
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Conto corrente: conto corrente bancario o postale, intestato (o cointestato) al beneficiario, dedicato anche in via non esclusiva, alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR.

Il beneficiario dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda

di sostegno che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo del conto permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo.
Piccola e media impresa (PMI): la categoria è costituita da imprese che occupano meno di 250 dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. (Allegato 1 alla Raccomandazione della Commissione n.
2003/361/CE ).

Ministero: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

OP: Organizzazione di produttori;

Produttore: Agricoltore come definito dal regolamento (UE) 1307/2013, art. 4, paragrafo 1, lettera a), iscritto all'anagrafe delle aziende agricole ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;
Produzione commercializzata: ai sensi del D.M. n. 387 del 03/02/2016 e delle successive Linee

Guida Ministeriali, è la quantità di prodotto commercializzato dalla OP, al netto del:

a) prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;

b) prodotto destinato al consumo proprio del socio;

c) prodotto acquistato da terzi sia da parte della OP medesima che dai soci che la compongono;

d) prodotto che l'OP rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'OP;
Valore della Produzione commercializzata (VPC) determinato dal valore del prodotto commercializzato, come sopra definito, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla OP e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore, oggetto di riconoscimento;
Regione di riferimento: regione dove l’Associazione e l'Organizzazione di produttori, avente soci con sedi operative in più regioni, realizza il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata, qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata;
Regolamento: Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio.


Obiettivi e finalità della misura



La misura 9 intende sostenere la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (OP) del settore agricolo e forestale, per il raggiungimento delle seguenti finalità:
1) Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta;
2) Sostenere la cooperazione tra i produttori locali;

3) Migliorare l’integrazione e l’efficienza della filiera


La misura si articola in un’unica sottomisura:

9.1 - Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale



Tale sottomisura è rivolta alle associazioni e organizzazioni di produttori di nuova costituzione, riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, a supporto dei primi anni di attività, quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi e per il raggiungimento delle finalità suddette.
Gli obiettivi operativi sono i seguenti:

a) L’adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
b) La commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita,

la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso;

c) La definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
d) Altre attività, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la

promozione e l’organizzazione di processi innovativi;


La sottomisura 9.1 ricade nella priorità 3 del PSR 2014 – 2020 di promuovere l’organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale e la gestione dei rischi nel settore agricolo e di migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali.


Articolo 3
Ambito territoriale di intervento


La misura è applicabile sull’intero territorio regionale.



Articolo 4

Soggetti beneficiari


Il sostegno è concesso alle Associazioni e Organizzazioni di produttori (OP) del settore agricolo e forestale, aventi le seguenti caratteristiche:

* che operano nell’ambito dei prodotti di cui all’allegato I del Trattato sul Funzionamento della UE n. 2012/C326/01 (esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) o dei prodotti forestali;
* sono PMI, come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE;
* sono di nuova costituzione, ossia costituite in data successiva al 1° gennaio 2015;
* sono ufficialmente riconosciute dalla Regione Lazio o dallo Stato membro, ai sensi degli art.
154 e 156 del Reg. Ce n. 1308/2013;
* il numero dei partecipanti alla associazione o alla OP e il valore della produzione commercializzata degli stessi, deve provenire in misura prevalente da soci operanti nel territorio della Regione Lazio.

Possono presentare domanda di sostegno anche le associazioni e organizzazioni di produttori che hanno presentato richiesta di riconoscimento e non sono state ancora formalmente riconosciute, a condizione che il riconoscimento sia conseguito prima della conclusione dell’istruttoria di ammissibilità e comunque entro i termini di formalizzazione della determinazione di ammissibilità ad opera dell'Autorità di Gestione.

Sono escluse dalla misura, le associazioni e OP costituite antecedentemente alla data del 1 gennaio

2015 nell’ambito delle OCM di riferimento e quelle in cui la prevalenza dei soci proviene da altre

associazioni e OP già costituite.

Non è riconosciuto alcun aiuto per la fusione di preesistenti associazioni / organizzazioni già costituite.
Inoltre. ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del Reg. UE n. 702/2014 della Commissione, gli aiuti non sono concessi:

a) alle organizzazioni di produzione, enti od organismi, come imprese o cooperative, il cui obiettivo

sia la gestione di una o più aziende agricole e che quindi siano di fatto singoli produttori;

b) ad associazioni agricole che svolgono funzioni quali servizi di mutuo sostegno, di sostituzione e di gestione presso le aziende dei soci, senza essere coinvolte nell'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato;
c) ai gruppi, alle organizzazioni o alle associazioni di produttori i cui obiettivi siano incompatibili con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera c), paragrafo 3 e l'articolo 156 del regolamento (UE) n.
1308/2013.


Articolo 5

Condizioni di ammissibilità, obblighi e impegni


Il soggetto beneficiario che presenta domanda di sostegno è tenuto ad elaborare un piano di sviluppo aziendale, di durata minima di tre anni e massima di cinque, coerente con le finalità della misura, che definisca nel dettaglio le attività previste dalla associazione o dalla OP per il rispetto di uno o più dei seguenti punti:
a) adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci delle associazioni e/o delle OP alle esigenze del mercato;
b) commercializzazione in comune dei prodotti, inclusa la preparazione alla vendita, la vendita

centralizzata e la fornitura all’ingrosso;

c) definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
d) sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali;

e) promozione e organizzazione di processi di innovazione


Il piano di sviluppo aziendale deve essere approvato e verbalizzato dall’organo sociale competente prima della presentazione della domanda di sostegno.
Eventuali variazioni al piano di sviluppo aziendale devono essere comunicate e preventivamente sottoposte all’approvazione della struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Le variazioni relative all’uscita e all’entrata di nuovi soci comporteranno una revisione del quadro economico approvato con Atto di concessione e in particolare del VPC ammesso a contributo.

Il sostegno è concesso se si raggiunge un punteggio minimo di accesso di 20, da ottenere dai criteri

di selezione indicati all’art. 10.

Per le associazioni e le OP costituite ma non ancora riconosciute, l’ammissibilità al sostegno avverrà previa conclusione positiva dell’iter di riconoscimento entro la conclusione dell’istruttoria di ammissibilità e comunque entro i termini di formalizzazione della determinazione di ammissibilità ad opera dell'Autorità di Gestione.

I requisiti di ammissibilità per l’accesso al beneficio dichiarati nella domanda di sostegno saranno verificati nell’ambito dell’istruttoria amministrativa e devono essere mantenuti dal beneficiario fino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato e comunque fino alla data di presentazione della domanda di saldo, pena la decadenza della domanda con il conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 6

Limitazioni e vincoli

I progetti e le iniziative proposte dai beneficiari della sottomisura saranno esaminati alla luce delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato e di doppio finanziamento di cui all’art.26 dell’allegato I alla D.G.R. 147 del 05/04/2016 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 e disposizioni attuative generali”, nel rispetto del principio della libera concorrenza e della libera circolazione delle merci.
Le priorità relative ai punteggi attribuiti in sede di valutazione, riferiti ai criteri di selezione devono essere mantenuti dal beneficiario almeno sino alla completa realizzazione dell’intervento finanziato, salvo eventuali ridefinizioni dei punteggi ritenute ammissibili.


Articolo 7

Modalità e termini per la presentazione della domanda di sostegno


Le domande di sostegno devono pervenire entro e non oltre il 31 maggio 2017.

La domanda di sostegno dovrà essere inoltrata attraverso la funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale SIAN dell’Organismo pagatore (AGEA) e dovrà essere compilata in tutte le sue parti, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL).

Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria la

costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell’1

dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.
I soggetti interessati possono presentare la domanda avvalendosi per le fasi di compilazione, previa delega, dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) o di altri soggetti abilitati dalla Regione.
In questo ultimo caso il beneficiario deve preventivamente compilare il modulo di delega, scaricabile

tramite il portale “LAZIO EUROPA”, raggiungibile all’indirizzo http://www.lazioeuropa.it” nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.
Tale delega dovrà essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta e presentata non oltre i quindici giorni lavorativi che precedono la scadenza del bando insieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario, inviando una scansione tramite PEC agli indirizzi riportati sullo specifico modulo “Misure a investimento – Delega per la presentazione delle domande di sostegno” reperibile all’indirizzo http://www.lazioeuropa.it/psr_feasr-17/sistema_informativo-119/; per il rispetto di tale scadenza fa fede la data di spedizione della PEC.
La compilazione, la stampa e l’inoltro (rilascio informatico) della domanda di sostegno deve essere effettuata mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’Organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: http://www.sian.it, accedendo all’area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell’apposito Manuale Utente, predisposto dallo stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”. Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it .
Tutta la documentazione di cui al successivo art. 8, dovrà essere convertita in formato PDF, firmata con apposita firma digitale ed allegata elettronicamente alla domanda di sostegno.
Nel caso in cui il documento da allegare sia un’autocertificazione/dichiarazione prodotta dal

beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale è possibile, ai sensi del D.P.R.

445/2000 e ss.mm., allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal

caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed

esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

La domanda si intende presentata con il rilascio informatico sulla piattaforma SIAN, allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.
Le domande inoltrate oltre il termine di scadenza previsto dal bando sono considerate inammissibili

e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto.

Non è consentito avere in corso sulla medesima sottomisura più domande di sostegno.


Articolo 8

Documentazione da presentare a corredo della domanda di sostegno

Al modello unico di domanda ed al relativo fascicolo di misura dovrà essere allegata la seguente documentazione:

I. Delibera dell’organo sociale competente di approvazione del piano di sviluppo aziendale e di autorizzazione al legale rappresentante a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge;
II. Piano di sviluppo aziendale, debitamente sottoscritto, secondo lo schema di cui all’allegato A, elaborato ad un livello di dettaglio tale da consentire la valutazione complessiva da parte dell’Amministrazione competente, contenente:
* Descrizione della associazione / OP con indicazione dei riferimenti del riconoscimento ottenuto o della sua richiesta, del settore produttivo, elenco dei soci aderenti e del valore della produzione dichiarato per il riconoscimento;
* Situazione iniziale della associazione / OP e gli elementi cardine specifici;
* Indicazione del valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo degli ultimi 3 anni per le OP /Associazioni del settore agricolo e degli ultimi 5 anni per le OP / Associazioni del settore forestale, escludendo il valore più alto e quello più basso per quest’ultimo settore, nel caso in cui la associazione / OP sia appena costituita;
* Situazione della associazione / OP prevista al termine del periodo di realizzazione del piano;
* Previsione del VPC annuale per il periodo richiesto a premio;
* Obiettivi, quantificati in termini economico/finanziari, con indicazione del miglioramento del rendimento economico e/o della qualità delle produzioni, che si intendono conseguire con il piano di sviluppo proposto;
* Interventi che si propone di realizzare, con descrizione delle relative modalità di attuazione e degli investimenti che si intendono realizzare;
* Tempi di realizzazione degli interventi (cronoprogramma);
* Piano finanziario;

III. Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto della Associazione / OP; IV. Bilancio sintetico e analitico della Associazione / OP, se presente;

V. Documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati per l’attribuzione del

punteggio relativo ai criteri di selezione;

VI. Dichiarazione di non aver beneficiato di altri contributi pubblici concessi a qualsiasi titolo da normative regionali, nazionali o statali per le medesime finalità o per l’iniziativa progettuale inoltrata ai sensi del presente avviso, con particolare riferimento alle forme di aiuto in de minimis.

La documentazione di cui al punto 1, II e VI costituisce documentazione essenziale ai fini della valutazione della ammissibilità della domanda.

Art. 9

Agevolazioni previste

Il sostegno è concesso come contributo forfettario in rate annuali ed è decrescente. E’ calcolato a partire dall’anno di presentazione della domanda di sostegno, fino ad un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento della Associazione / OP e comunque per una durata non superiore a quella del piano di sviluppo presentato e approvato.
Le rate verranno calcolate applicando una percentuale al VPC annuale realizzato secondo lo schema sotto riportato, per un massimo di 100.000,00 euro l’anno di contributo:

Annualità richieste a premioNumero di

rate - piano quinquennaleNumero di

rate – piano quadriennaleNumero di

rate - piano triennalePercentuale del

VPC annuale realizzatoDal 1° anno dalla data del riconoscimento

della Associazione / OP54310%Dal 1I° anno dalla data del

riconoscimento della Associazione / OP4438%Dal 1II° anno dalla data del

riconoscimento della Associazione / OP3336%Dal 1V° anno dalla data del

riconoscimento della Associazione / OP2224%Dal V° anno dalla data del riconoscimento

della Associazione / OP1112%

es. domanda di sostegno presentata nel 2017 da una OP costituita e riconosciuta nel 2015. Piano di sviluppo quinquennale. Verranno applicate le percentuali annuali del 8%, 6%, 4%, 2% a partire dal VPC 2017. Verranno quindi liquidate solo quattro annualità.

Per VPC si intende quello definito all’art. 1 del presente Bando.

Nel primo anno dalla costituzione della associazione/OP il valore della produzione commercializzata (VPC) è dato dal valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni per il settore agricoltura o di 5 anni per il settore forestale. Per quest’ultimo settore si esclude il valore più alto e quello più basso.
Il pagamento dell’ultima rata è subordinato alla verifica della corretta attuazione del piano di sviluppo aziendale.

L’importo complessivo ammesso a finanziamento è dato dalla somma delle rate calcolate secondo quanto precedentemente riportato, sul VPC presunto e indicato nel piano di sviluppo aziendale. In fase di pagamento del saldo finale si valuteranno eventuali scostamenti tra i VPC presunti e quelli realizzati, con eventuale riduzione dell’ultima rata di contributo ammessa a pagamento, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 11. In ogni caso non potrà essere liquidato un importo complessivo di finanziamento superiore a quello ammesso.




Articolo 10

Criteri per la selezione della domande e modalità di formazione delle graduatorie


Ai fini della individuazione delle domande di sostegno da finanziare, di seguito vengono riportati i criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 09/03/2016.
Le domande di sostegno che hanno attivato la presente tipologia di operazione, concorreranno, unitamente alle altre domande presentate, a formare un’unica graduatoria regionale, in ordine decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle valutazioni istruttorie con riferimento ai criteri di selezione riportati nella tabella che segue:


2.10. Misura 09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
Tipologia di operazione 09.1.1 - Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo / forestale


Tipologia di priorità

Principi

Codice

Criteri
Puntegg io per criterioPunteggio
massimo per gruppi di criteriPunteggio
massimo per tipologia di priorità
PRIORITA’ RELATIVE ALLA DIMENSIONE DELL’AGGREGAZIONE
RICHIEDENTE


Articolo 11

Presentazione domande di pagamento



Gli aiuti spettanti sono erogati dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) a seguito della presentazione di domande di pagamento annuali da parte del soggetto beneficiario entro il 30/09 di ogni anno. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale dell’Organismo Pagatore (AGEA).

Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:

- Relazione riepilogativa del livello di conseguimento degli obiettivi proposti, in termini economico/ finanziari e degli interventi realizzati. Tale relazione deve specificare le motivazioni dell’eventuale scostamento tra il VPC realizzato e quello previsto nel piano di sviluppo aziendale;
- Bilancio sintetico e analitico della Associazione o OP relativo all’anno di rendicontazione;

- Elenco aggiornato dei soci della associazione / OP.


La documentazione probante le attività realizzate deve essere conservata e resa disponibile agli eventuali controlli amministrativi a dimostrazione di quanto realizzato e dichiarato.

I pagamenti delle rate annuali saranno effettuati secondo le percentuali indicate all’art. 9 del

presente bando, dopo la verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità, di cui all’art.5.


Il pagamento dell’ultima rata sarà effettuato previa verifica della realizzazione del piano di sviluppo aziendale. In sede di istruttoria amministrativa si effettuerà il confronto tra il contributo calcolato sul VPC realizzato e il contributo ammesso a finanziamento calcolato sul VPC previsto, negli anni di riferimento del piano di sviluppo aziendale. Qualora il primo valore sia inferiore al secondo ciò comporterà una riduzione dell’ultima rata di contributo ammessa a pagamento o l’eventuale recupero parziale delle somme precedentemente erogate. Se è uguale o superiore verrà erogato al massimo il contributo ammesso a finanziamento.

Nel caso in cui gli obiettivi del piano di sviluppo aziendale siano stati raggiunti solo parzialmente rispetto all'iniziativa progettuale approvata, ai fini dell’ammissibilità del contributo dovrà essere valutata la funzionalità di quanto realizzato. In particolare, dovrà essere raggiunto almeno un obiettivo tra quelli previsti nel piano di sviluppo e contestualmente la media dei VPC annuali realizzati, relativi al periodo di impegno, non dovrà essere inferiore al VPC iniziale, al netto di eventuali uscite di soci dalla associazione / OP che hanno determinato la revisione del quadro

economico, pena l’avvio delle procedure per la pronuncia della decadenza totale e la revoca della

concessione del contributo, nonché l’eventuale restituzione delle somme eventualmente già erogate con le rate annuali precedenti.


Articolo 15

Programmazione finanziaria

Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati complessivamente Euro 1.000.000,00.

L’Amministrazione, potrà procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di

istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della misura e del Piano come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nelle successive annualità finanziarie.

Articolo 16

Principali riferimenti normativi



- Regolamento (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n.1305/2013;

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

- Regolamento (UE) n.1310/2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 640/2014 recante integrazioni al regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013;

- Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013;

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio approvato con Decisione della Commissione UE n. C(2015)8079 del 17/11/2015 e dalla Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 657 del 25/11/2015.
- Programma 2014IT06RDRP005 Versione 3.0, inviato all’Unione Europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014-FO il 29 dicembre 2016, relativamente alla sottomisura 9.1 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2017) 1264 del 16/02/2017;

- Criteri di selezione e le modalità per l’attribuzione dei punteggi, approvati dal Comitato di

Sorveglianza del PSR 2014/2020 Lazio nella seduta del 09/03/2016;

- Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01);
- Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503 – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- D.M. 8 febbraio 2016 n. 3536 “Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi” Intesa sancita in Conferenza Stato – Regioni nella seduta dell’ 11 febbraio 2016;
- Allegato I alla D.G.R. Lazio n. 147 del 05/04/2016 “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di

Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali”;

- Documento allegato alla Determinazione n. 03831 del 15/04/2016 “Spese ammissibili al finanziamento

del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020” e ss.mm.ii.

- D.M. n. 387 del 3.2.2016 “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione

e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 152 e segg. Del Regolamento (UE)

1308/2013;

- Linee Guida del MIPAAF per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni

di produttori ai sensi dell’art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016, n. 387;

- Decreto legislativo n. 102, del 27 maggio 2005, “Regolazione dei mercati agroalimentari”;

- D.M. 9084 del 24 agosto 2014, “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, fondi di esercizio e programmi operativi;
- D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell’olio d’oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute”.

























 
Torna ai contenuti | Torna al menu