finanziario per l’esecuzione degli
investimenti previsti, con l’indicazione:
§ della componente di aiuto pubblico;
§ della quota a carico del beneficiario;
§ delle modalità di copertura della quota privata.
In caso di ricorso al credito va allegata la lettera bancaria
di disponibilità alla
concessione delle risorse
indicate;
d.
performance produttive, economiche ed ambientali attese;
e.
evidenza di concreti sbocchi di mercato per i
prodotti oggetto del piano;
f.
fattibilità
degli investimenti in termini economici e finanziari e rispetto delle normative
comunitarie e nazionali di settore.
5.
Il Piano
di Sviluppo Aziendale deve essere redatto
in sei capitoli corrispondenti ai punti elencati
al precedente comma
4 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara.
L’assenza di informazioni di dettaglio o la
scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno. Le informazioni
inserite nel piano, in particolare quelle relative alle performance economiche, produttive ed ambientali vanno sostenute
da fonti informative certificate e sono oggetto di riscontro nei controlli
ex-post. Laddove il riscontro dovesse
risultare negativo il beneficiario si troverà nella condizione di violazione
di impegno del PSA che comporta il recupero delle somme liquidate e delle
eventuali sanzioni. Con riferimento
alla dimostrazione del cofinanziamento con fondi propri laddove si dovesse fare
ricorso al credito va allegata la nota della banca attestante la condizione favorevole di concessione del prestito.
6.
La condizione di primo insediamento inizia:
a.
nel caso di aziende
esistenti, dalla data di acquisizione, da parte del giovane, della titolarità dell’azienda attestata dagli atti di subentro;
b. nel caso di costituzione di nuova azienda,
tale condizione è legata alla data di apertura della partita IVA, specifica
per il settore agricolo, sia a titolo principale sia a titolo secondario, anche
in assenza di movimentazione;
c.
nel caso di
personalità giuridica, tale condizione è soddisfatta al momento
dell’assunzione, da parte del giovane
primo insediato all’interno della società, del controllo efficace e di lungo
termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse
alla gestione, ai benefici ed ai rischi
finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono
giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona
giuridica il giovane
agricoltore deve essere in grado
di esercitare tale controllo efficace
e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
7.
L’insediamento si ritiene concluso
al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del
Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.
8.
In conformità all’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13,
9.
Ai fini della definizione del valore minimo di produzione standard aziendale di accesso
alle sottomisure 4.1
e
6.1, viene presa in considerazione
la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda ceduta o
della società desunta dai fascicoli
aziendali validati e riferiti agli ultimi tre anni precedenti all’insediamento.
L’amministrazione per la verifica farà
riferimento ai fascicoli aziendali validati al 15 maggio
di ogni annualità
presa in esame dai quali estrapolerà i valori di PST riferiti
alle particelle/superfici ed ai capi dichiarati nel
Piano aziendale presentato. La PST che sarà presa in considerazione sarà
il risultato della
media dei tre valori
rilevati nelle
tre diverse annualità.
10.
Sono
inammissibili le domande di sostegno presentate da giovani che si insediano in
un’impresa che al momento dell’insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di PST o inferiore
a
10.000
euro di PST.
11.
Nel caso in cui i
beneficiari aderiscano ad un’organizzazione di produttori (ad esempio settore
ortofrutta e olio), vige l’impegno
per gli stessi a non richiedere un sostegno per investimenti già inseriti nel
quadro del programma operativo presentato dall’OP a valere sulle misure previste
nelle rispettive OCM (Organizzazione Comune
di Mercato).
12. Determinano la non ammissibilità della domanda di sostegno
gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-terzi presentati sia da imprese singole, sia in forma
associata.
13.
L’impegno del beneficiario, inoltre,
è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell’intero intervento.
14.
Non sono, inoltre, ammissibili alla domanda di sostegno:
a.
il passaggio
di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;
b. l’erogazione di
più di un premio di insediamento per azienda;
c.
la presenza
di altre attività
(non agricole) produttive, professionali o di servizi legate
alla P.IVA oggetto
dell’insediamento;
d.
la presenza
di contratti di assunzione anche part–time con società private
o enti pubblici;
e.
il subentro
a titolari di azienda o amministratori di società agricole che non hanno compiuto
60 anni d’età;
f.
la presenza
di domande di sostegno in capo al giovane relative
ad altri interventi di start-up finanziati nel PSR Molise
2014 – 2020 o di investimento in ambito agricolo e/o non agricolo.
15.
Inoltre, il
giovane primo insediato, con il rilascio della domanda, si impegna a
sottoscrivere ed a rispettare i seguenti obblighi
a pena di inammissibilità:
a.
avere e
documentare, secondo quanto disposto nel bando, competenze professionali
ottenute attraverso una formazione per l’agricoltura conseguita presso la scuola superiore professionale o tecnica o l’università
oppure ad acquisirle entro massimo 36 mesi dall’insediamento partecipando a
corsi di formazione, informazione o tutoraggio a prescindere se per tali azioni si abbia la possibilità di partecipare a misure o interventi finanziati nell’ambito del PSR Molise 2014-2022. In caso in cui l’insediamento sia avvenuto prima del rilascio della domanda e non oltre 12 mesi tale periodo
rientra nei 36 mesi;
b.
avviare il PIA entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione. Nel caso di giovani già insediati i nove mesi decorrono
dalla data di insediamento;
c.
acquisire la
qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dalla sottoscrizione del decreto
di concessione dell’aiuto;
d.
acquisire
la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro la data di
completamento del Piano di Insediamento
Aziendale (PIA);
e.
effettuare l’iscrizione INPS di agricoltore professionale o coltivatore diretto entro la data di completamento del PIA;
f.
condurre
l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione
dell’aiuto finale. Tale condizione
sarà oggetto di controlli ex-post e la mancanza di riscontro positiva determina
la revoca dell’aiuto ed il recupero delle somme liquidate;
g.
svolgere nel periodo di attuazione del PIA e nei cinque anni di impegno l’attività agricola in via esclusiva;
i.
j. rinunciare
a precedenti domande
di sostegno sulle sottomisura 4.1 e 6.1 (dell’attuale PSR) qualora risultanti attive (con o senza concessioni di finanziamento) anche in presenza
di contenzioso pendente.
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
1.
La
domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando
il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2.
Prima di
compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale
(di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero
aggiornarlo e validarlo.
3.
In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio
della domanda, è necessario che l’istante richieda ad AGEA l’abilitazione alla
firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande
(CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4.
Le modalità di
richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN
statico sono state definite da Agea.
Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si
rimanda invece al Manuale Utente
scaricabile nell’area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in
possesso di credenziali di accesso al sistema.
5.
La domanda
deve essere completata dai seguenti allegati:
a.
dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
b.
Piano di Insediamento Aziendale completo di tutti gli elementi
previsti all’articolo 5 del presente
bando;
c.
Piano di Sviluppo Aziendale completo di tutti gli elementi
previsti all’articolo 5 del presente
bando;
d.
Elaborati
progettuali di supporto al Piano
di Sviluppo Aziendale
(P.S.A.).
6.
La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata
sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell’unica voce “Altra
documentazione utile per il perfezionamento della pratica”. I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7.
Non è previsto alcun invio alla
regione Molise.
8.
Il beneficiario
deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time
Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico
ottenuto come utente accreditato e autorizzato a
operare sul SIAN.
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1.
Il termine
di presentazione delle domande
di sostegno è il 10 novembre
2022.
2.
Non è consentita la presentazione di più di una domanda
di aiuto da parte di una stessa
impresa a valere
sulla medesima fase.
Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un
beneficiario che ha in corso
la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla
stessa misura/bando.
ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA
DOMANDA
1.
La domanda
di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di
una o più delle seguenti
condizioni:
a.
presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente art. 7;
b.
assenza del Piano di Insediamento Aziendale
completo di tutti gli elementi
previsti all’articolo 5 del presente
bando;
c.
assenza del Piano di Sviluppo Aziendale completo di tutti gli elementi
previsti all’articolo 5 del presente
bando.
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
Sottomisura 6.1
1. L’aiuto non è
direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve
realizzare, ma viene concesso in modo
forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del
Piano di Insediamento Aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della
di concessione del finanziamento e completarsi entro 36 mesi, pena la
decadenza dell’aiuto. Nel caso di giovani già insediati la data di inizio è quella
dell’insediamento è non quella del decreto di concessione.
Sottomisura 4.1
1.
Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate
all’art. 45(2) del Regolamento (UE) n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014. Limitatamente agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione
e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese di cui all’art. 61(1)(f) del Regolamento (UE)
n.1305/2013.
2.
In
particolare sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per
la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli:
a.
interventi
di miglioramento fondiario (es.: impianti di colture arboree da frutto;
sistemazioni fondiarie e
idraulico-agrarie ad esclusione degli interventi di drenaggio). Con riferimento
agli impianti da frutto sono riconosciute anche le spese di micorrizzazione nel caso di piante da frutto idonee alla tartuficoltura;
b.
costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli
e dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale. Nel caso dell’acquisizione esse sono ammesse
solo in caso di radicale
trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l’acquisizione nell’ambito del
valore complessivo deve essere limitata al 20%
dell’investimento totale;
c.
acquisto di macchinari ed attrezzature, con esclusione di trattori/trattrici agricole;
d.
realizzazione ed
interventi di miglioramento dell’efficienza delle strutture e degli impianti
per lo stoccaggio e il trattamento
dei reflui provenienti dall’attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. Gli investimenti devono riguardare elementi che vanno oltre i requisiti minimi obbligatori di condizionalità;
e.
acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC);
f.
introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura mediante
la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione);
g.
ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e
commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento con utilizzo di
materiali da costruzione che migliorino l’efficienza energetica;
h.
adozione di
sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti
negativi degli eventi meteorici estremi
e dai danni derivanti dagli animali selvatici
e a proteggere gli allevamenti dall’azione dei
predatori;
i.
impianti
per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall’attività di
trasformazione dei prodotti.
3.
Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei
tecnici per la progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo
del 5% dell’investimento. Il limite
del 5% è riferito esclusivamente alla quota riconosciuta ai fini dell’ammissibilità della spesa e non quale limitazione
al dimensionamento delle spese generali. Tali
spese, infatti, sono dimensionate nell’ambito di una libera negoziazione
tra agricoltori e consulenti, il cui valore va indicato
esplicitamente nel Piano di Sviluppo Aziendale
(P.S.A.) del progetto. L’agricoltore è tenuto
al pagamento complessivo delle spese generali concordate e sottoscritte
nel progetto, pena decadenza della domanda, anche se l’ammissibilità della spesa rimane
nel limite del 5%. Ai fini del rispetto degli ultimi
per l’affidamento degli incarichi ai tecnici individuati il richiedente
dovrà dimostrare la
convenienza della scelta del tecnico effettuata e la congruità del costo della prestazione
richiesta (preventivi, analisi dei curricula, offerta tecnica, tariffe professionali, ecc.). In assenza di
tali
documenti le spese generali saranno ritenute non ammissibili.
orientamenti adottati dalla CE in materia di trasparenza e concorrenza e delle relative
disposizioni attuative emanate
dall’Organismo Pagatore AGEA,
4.
Non sono,
comunque, ammissibili le spese per:
a.
impianti ed attrezzature usati;
b.
investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
c.
investimenti destinati
a semplice sostituzione di impianti, macchine
ed attrezzature esistenti;
d.
acquisto di beni
immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei
10 anni precedenti. Inoltre, laddove
siano trascorsi i 10 anni l’acquisto è ammissibile esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la
necessità ed il vantaggio, se l’acquisizione è finalizzata ad una trasformazione radicale dell’immobile
acquisto e se il valore dell’acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo
dell’investimento;
e.
acquisto
di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente nell’ambito del 10%
del valore complessivo dell’investimento ed esclusivamente per i giovani
al primo insediamento;
f.
acquisto di diritti
di produzione agricola e diritti all’aiuto;
g.
animali, piante
annuali e loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale
produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE)
n.1305/2013, le spese per l’acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
5.
I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro,
beni, servizi, terreni
ed immobili, per i quali non avviene
un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa,
possono essere considerati ammissibili alle
condizioni previste nel capitolo 8 del PSR Molise e nel “Manuale delle
procedure e dei controlli delle domande
di aiuto e di pagamento
misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020, nonché
nelle istruzioni AGEA riferite alle domande di sostegno e
pagamento per le misure non connesse alle superfici e animali e agli orientamenti ministeriali vigenti
relativi all’ammissibilità delle spese legate ai programmi di sviluppo rurale
italiani.
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
1.
In conformità all’articolo 19, paragrafo
4 del regolamento (UE) 1305/13,
l’azienda in cui il giovane
si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro di PST per le zone montane
e 18.000,00 euro di PST per le altre
zone.
2.
L’azienda si
considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale ed almeno
il 75% della superficie aziendale
siano localizzati in area montana così come riconosciuta nell’ambito del PSR
Molise 2014-2022.
3.
Sono esclusi dal
sostegno i giovani che si insediano in un’impresa che al momento
dell’insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000,00
euro di PST.
4.
Per
le aziende di nuova costituzione si fa riferimento alle superfici interessate
dall’insediamento e alle modalità di utilizzo di tali superfici
riportati nel fascicolo
aziendale.
Sottomisura 6.1
1.
Nel caso in cui il giovane
non si insedi come unico capo dell’azienda conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n.
807/2014, il premio viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare
giovane insediato. Il beneficiario
quindi deve risultare alternativamente:
a.
co-titolare, nel
caso di insediamento in società agricole di persone, avere poteri di
rappresentanza ordinaria e straordinaria;
b.
socio
amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come
unico oggetto la gestione di un’azienda
agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve
essere amministratore unico o amministratore delegato della società
e titolare delle
quote di capitale
sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in
assemblea ordinaria che straordinaria.
2.
Non sono, invece, concesse
proroghe, in condizioni ordinarie, ai tre elementi chiave
della misura:
a.
avvio del Piano
di Insediamento Aziendale (P.I.A.) entro 9 mesi dalla data
di concessione dell’aiuto;
b.
l’acquisizione
della qualifica di agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE)
n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
c.
il
completamento delle qualifiche professionali entro 36 mesi dalla data di
concessione dell’aiuto. In caso di insediamenti precedenti al rilascio della
domanda i 36 mesi partono
dalla data di insediamento.
Sottomisura 4.1
1.
Gli investimenti
ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e
regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda
le norme in materia di inquinamento, sicurezza e ambiente.
2.
Non sono
ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, così
come specificato nel capitolo 8
paragrafo 8.1 del PSR Molise 2014-2020. Gli investimenti per la meccanizzazione
aziendale dovranno, in ogni caso,
dimostrare l’introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare
risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione
del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle
condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi
i reimpianti a fine ciclo produttivo. Gli investimenti per l’impianto o il reimpianto di specie arboree,
dovranno, in ogni caso, prevedere
l’introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento di
specie/varietà), ovvero di processo (forme di
allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi strutturali della presente misura.
3.
Nel caso di ricorso a contratti
di leasing con vincolo di acquisto, i costi
connessi al contratto di leasing, quali
il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed
assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.
4.
Non è ammesso l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali
o piante annuali.
5.
Non è ammesso l’acquisto di trattrici/trattori agricoli.
6.
Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
7.
Non
sono ammessi gli aiuti per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai
requisiti comunitari. È possibile
derogare a tale divieto solamente per i requisiti di nuova introduzione
chiaramente indicati nel bando.
8.
Nel caso di interventi nella autoproduzione di energia non si può eccedere l’autoconsumo.
9.
L’aumento della
capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione del caso riportato di
seguito: qualora un’organizzazione comune di mercato
o le norme relative ai pagamenti diretti,
finanziati da parte
del Fondo Europeo Agricolo di
Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole
o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni
o restrizioni.
Limiti e demarcazioni con le OCM
1.
Se
un’organizzazione comune di mercato (OCM) che comprende regimi di sostegno
diretto finanziati dal Fondo europeo
agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni
del sostegno UE a livello delle
singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di
trasformazione, non possono
essere concessi aiuti di Stato a sostegno
di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della
produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.
2.
Alla luce di quanto sopra, gli investimenti
dovranno
essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi
tecniche di settore
nelle more dell’emanazione delle specifiche norme attuative in fase di predisposizione a livello
comunitario e nazionale.
3.
Il sistema
informativo SIAN dell’organismo pagatore AGEA gestisce sia le domande di aiuto
del PSR che quelle riguardanti gli
aiuti del cosiddetto primo pilastro, ciò assicura il controllo dell’assenza del
doppio finanziamento nella fase di ammissibilità.
Settore ortofrutticolo
1. La demarcazione verte sull’applicazione del principio della non duplicazione dei pagamenti. Poiché
entrambi gli strumenti sono
gestiti dall’organismo pagatore nazionale AGEA e poiché è già operativo il
controllo automatico in fase di
ammissibilità degli interventi, i soggetti beneficiari di interventi delle
misure previste nell’OCM sono
esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nel presente bando e
nelle misure del PSR Regione Molise.
In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica
sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.
Settore vitivinicolo
1.
La
complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Piano
nazionale di sostegno al settore vitivinicolo
e quelli del PSR regionale sono dettate da specifiche disposizioni ministeriali
(DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che individuano le tipologie ammesse
a sostegno per gli investimenti attuati nei due
strumenti programmatori.
2.
Gli
investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsti
dall’articolo 46 del reg UE n.1308/2013,
sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell’ambito dell’OCM vino e sono
quindi esclusi dal presente bando e
dal PSR Molise.
3.
Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:
a.
la riconversione varietale, anche mediante
sovrainnesto;
b.
la diversa
collocazione/reimpianto di vigneti;
c.
il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello
Stato membro;
d.
miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l’introduzione di sistemi avanzati
di produzione sostenibile la riconversione varietale.
Settore olio
1. Al fine di garantire
la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in
maniera esclusiva a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali
individuali. Le attività
dimostrative relative all’uso
di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie sono finanziate solo nell’ambito OCM ed escluse
dal PSR. Le attività di formazione e di consulenza aziendale saranno soggette
a verifica dei soggetti beneficiari al fine di evitare il doppio finanziamento: sono
escluse dal finanziamento le aziende che già partecipano ad azioni analoghe
finanziate nell’ambito dei Piano Operativi dell’OCM olio.
Settore apicoltura
1. Il settore
dell’apicoltura è escluso
dal presente bando.
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE
1.
La documentazione tecnica da presentare sul portale SIAN, in allegato alla domanda di aiuto,
è la seguente:
a.
Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) riportante le informazioni di cui all’articolo 4;
c.
elaborati progettuali di supporto al Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.):
· relazioni tecniche di riferimento alle soluzioni progettuali;
· elaborati grafici con allegate le planimetrie
aziendali riportanti l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti
(se presenti);
· computo metrico estimativo dei lavori;
· analisi dei prezzi.
Nel caso essa venga effettuata attraverso il ricorso
a preventivi il beneficiario deve accertarsi
che i soggetti ai quali si fa richiesta non abbiano tra loro conflitti di
interesse. In caso di ricorso ad altre modalità
si deve specificare nel dettaglio
le motivazioni di tale scelta,
la metodologia e le fonti informative utilizzate, e
come sia garantita la congruità del prezzo. L’Amministrazione si riserva
di verificare la congruità e veridicità di tali prezzi
e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato;
· altra documentazione inerente
il progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la
situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione contratti di acquisto, scheda
tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta, ecc;
d.
analisi delle esigenze in termini di formazione e consulenza aziendale
per le quali si intende
accedere ai benefici
delle rispettive misure;
e.
documenti o riferimenti attestanti l’adesione a schemi
di qualità o biologici o agro climatico ambientali e descrizione degli impegni assunti.
2.
Il Piano
di Sviluppo Aziendale, gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche dovranno essere
sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata
qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio
professionale. I tecnici
sono responsabili, al pari del beneficiario, della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti presentati.
3.
Tutte
le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo
della domanda di aiuto, così come
per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
n. 445/2000. Tali informazioni
dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di
concessione. La domanda dovrà essere firmata
dal soggetto richiedente o dal legale
rappresentante.
4.
Il provvedimento
di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad
avvenuta acquisizione, da parte delle
competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria
a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento,
liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza
di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo
determinare una delle
situazioni suddette.
5.
La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione
della domanda.
6.
Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.
7.
L’amministrazione
regionale può richiedere secondo le norme vigenti, del procedimento
amministrativo, chiarimenti o rettifiche ai documenti presentati.
ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
Sottomisura 6.1
1. L’aiuto non può superare il valore massimo indicato
nell’allegato II del Regolamento n. 1305/2013. È un contributo in conto capitale sotto forma di aiuto forfettario erogato in 4 rate: la prima pari all’30% verrà erogata a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda
di pagamento, quale acconto iniziale. Tale domanda può essere presentata successivamente alla firma
del decreto di concessione degli aiuti ed accettazione degli impegni ed obblighi in esso previsti. La seconda domanda di acconto pari al 30% può essere
erogata previa presentazione di domanda di pagamento quale II acconto
il cui rilascio può avvenire
trascorsi 9 mesi dal rilascio della prima domanda di pagamento e laddove l’esito del pagamento e del sopralluogo in campo, mirato a verificare l’effettivo insediamento ed avvio del Piano Insediamento Aziendale sia avvenuto nei termini di 9 mesi dall’accettazione del decreto di concessione. La terza domanda di acconto
pari al 30% può essere
erogata
previa presentazione di domanda di pagamento quale III acconto il cui rilascio può avvenire trascorsi 9 mesi dal rilascio
della seconda domanda di pagamento e laddove l’esito di liquidazione delle prime due domande sia positivo ed il giovane abbia
dimostrato l’acquisizione della qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dall’accettazione del decreto di
concessione. Il restante 10% può essere erogato previa presentazione di una domanda di saldo il cui rilascio deve avvenire successivamente alla liquidazione della terza domanda di acconto.
2.
Le
domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian e secondo le procedure
fornite dall’organismo Pagatore AGEA
e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di
pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise
area tematica PSR Molise 2014-2020.
3.
L’importo è dimensionato
su due livelli:
a.
una Produzione Standard Totale di 10.000,00 euro;
in zone
montane con almeno
b. caso l’insediamento avvenga in aziende
localizzate nelle altre
zone e con almeno una Produzione Standard
Totale di 18.000,00 euro.
Sottomisura 4.1
4. La spesa massima
ammissibile è pari a 120.000
euro. Il dimensionamento minimo dell’investimento non può essere
inferiore all’importo del premio richiesto
sulla sottomisura 6.1.
5. Il tasso di aiuto segue le regole della misura 4 che prevedono: per tutti gli investimenti
legati alle attività agricole un contributo massimo
del 60% composto
dal contributo base del 40% e dalla maggiorazione del 20% riferita
ai giovani primi insediati. Per tutti gli investimenti legati alla
trasformazione dei prodotti in azienda e alla
commercializzazione il contributo massimo è del 40%. L’importo richiesto
a finanziamento deve essere dimensionato
sulla base delle reali capacità dell’azienda ad attuare l’investimento ed a
sostenerlo nel tempo. Tali capacità
vanno dimostrate con una lettera di referenza bancaria laddove il beneficiario
abbia indicato il ricorso al credito per l’apporto della sua quota privata di capitali agli investimenti previsti.
6. Possono essere corrisposti degli anticipi per un
importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento, ed il relativo pagamento
è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo
pari al 100% dell’anticipo concesso.
La garanzia deve essere presentata secondo le modalità
previste dall’organismo pagatore
AGEA.
ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE
1.
La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri
seguenti approvati nel Comitato di Sorveglianza del PSR Molise
2014-2020 del 29 settembre 2015 e di seguito riportati.
2.
Il sostegno
è accordato soltanto
ai progetti migliori
che conseguiranno contestualmente un punteggio minimo
di 25 punti per la sottomisura 6.1 (di cui almeno 15 conseguiti sul principio “piano aziendale”) e di 35 punti per la sottomisura 4.1 (di cui almeno 10 conseguiti sul principio “Proposta progettuale” ed almeno 10 conseguiti sul principio “Presenza di innovazione negli
investimenti rispetto anche alle indicazioni previste dalla direttiva acqua, benessere animale
fitofarmaci e aria”).
3.
Per la sottomisura 6.1, il
punteggio massimo è 65 ed i criteri di selezione sono i seguenti:
Principio che guida
il criterio
Criterio
Punteggio attribuito
Punteggio massimo
Redditività economico- finanziaria
PLV compreso tra € 15.000 e €
20.000 nelle aree montane e € 20.000 e € 25.000 per le altre
aree
20
20
PLV
compreso tra € 20.001 e € 25.000 nelle aree montane e tra € 25.001 e € 30.000 per le altre aree
10
PLV oltre € 25.000 nelle aree
montane e oltre € 30.000 per le altre aree
5
Piano aziendale*
Orientamento del piano al settore latte
10
20
Orientamento del piano al settore carne
5
Orientamento
del piano al settore ortofrutticolo, olivicolo e viticolo
5
Orientamento del piano al settore cerealicolo
5
Presenza
di soluzioni tecnologiche e meccaniche funzionali
ad una riduzione energetica, alla sicurezza del lavoro, al benessere animale ed alla salvaguardia delle risorse
naturali ivi compreso il suolo
10
Tecnologie e pratiche per il miglioramento della qualità dei prodotti
10
Orientamento del piano alle
pratiche biologiche o migliorative per l’ambiente
10
Svantaggi naturali
legati alla localizzazione dell’azienda
Localizzazione azienda
aree montane
15
15
Localizzazione azienda in aree Natura 2000 o HVN
10
Sinergie con altre misure del programma
Adesione in atto alle
misure 10, 11,
13 e 3.1 del programma.
10
10
*Per i settori non esplicitamente indicati
in tabella, come ad esempio quello dell’apicoltura, il punteggio attribuibile è 0.
4.
Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi:
a)
Redditività
economico-finanziaria: Per il calcolo della redditività si fa riferimento alla
PLV ottenuta nell’ultimo esercizio (risultante dai registri
contabili se trattasi
di subentro in una azienda
esistente, presunta se trattasi di nuova impresa); in casi
particolari, debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi; tali dati saranno
desunti dalle informazioni presenti nel P.S.A.
richieste all’articolo 5 del bando;
b)
Piano aziendale:
Per la definizione dell’orientamento del piano, si fa riferimento alla
situazione ex-post dell’azienda
descritta dal PIA. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato
l’orientamento prevalente risultante
dal PIA e dal fascicolo aziendale allegato al PIA sia in termini fisici, che
economici. Le informazioni devono essere supportate da fonti informative certificate;
c)
La presenza di: a) soluzioni tecnologiche e meccaniche funzionali ad una riduzione energetica, alla sicurezza del lavoro, al benessere animale ed alla
salvaguardia delle risorse naturali
ivi compreso il suolo; b) Tecnologie e pratiche per il miglioramento della qualità dei prodotti; c) Orientamento del piano alle pratiche biologiche o migliorative per l’ambiente; sarà valutata solo se il P.I.A. prevede
azioni specifiche volte a tale finalità
di entità significativa (che incidano almeno sul 20% dell’azienda in termini
fisici e/o economici) e con
definizione di target riscontrabili; la semplice adesione alla misure 10 e/o 11
del PSR non soddisfa il requisito di cui al su
riportato punto c);
d)
Svantaggi naturali
legati alla localizzazione dell’azienda: Il punteggio
sarà attribuito alle aziende i cui centri
produttivi e superfici aziendali prevalenti siano localizzati
nelle aree di cui al criterio di
riferimento;
e)
Sinergia con
altre misure del programma: Per adesione in atto alle misure 10, 11, 13 e 3.1
del programma, si intende impegno già
assunto con una domanda di sostegno già rilasciata a valere sulle misure
innanzi dette (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall’azienda su cui si insedia) alla data di presentazione della domanda di aiuto sul pacchetto giovani.
5.
Per la sottomisura 4.1, il punteggio massimo è 90 ed i criteri
di selezione sono i seguenti:
Principio che guida
il criterio
Criterio
Punteggio attribuito
Punteggio massimo
Localizzazione
degli interventi
Aree montane
10
10
Aree Natura
2000 o HVN
5
Proposta progettuale
Introduzione di nuove tecnologie
5
15
Capacità
economica a remunerare gli investimenti
nel tempo
3
Investimenti volti
alla riduzione dei costi
5
Investimenti nella diversificazione produttiva
5
Investimenti per la riduzione delle emissioni e per il risparmio
energetico
5
Sviluppo attività di commercializzazione diretta o filiere corte
5
Presenza
di innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazione previste dalla
direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria
Investimenti innovativi rispetto alle indicazioni previste nelle
direttive: acqua, benessere animale, fitofarmaci
e aria
5
15
Innovazioni
di prodotto e/o di processo
5
Innovazioni nel marketing e nella
commercializzazione dei prodotti
5
Progetti integrati
Intervento presentato da
soggetti beneficiari della
misura biologico e/o misure agro climatico- ambientale e/o misure della qualità
10
10
Tipologia di settore
produttivo prevalente*
Latte
20
20
Cereali
15
Carne
18
Ortofrutta, olivicoltura e viticoltura
18
Progetti collettivi
Progetti
presentati da soggetti collettivi (almeno 5 agricoltori)
5
5
Dimensioni economiche aziendali **
Da € 15.000 a € 25.000 di PLV
15
15
Da € 25.001 a € 35.000 di PLV
10
Da € 35.001 a € 50.000 di PLV
5
*Per i settori
non esplicitamente indicati
in tabella, come ad esempio
quello dell’apicoltura, il punteggio attribuibile è 0. **Il punteggio attribuibile per i valori inferiori a 15.000 euro e/o superiori a 50.000 euro è 0.
6.
Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi:
a)
Localizzazione
degli interventi: Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti localizzati nelle aree di cui al criterio
di riferimento; nei casi in cui l’investimento non è localizzabile ma è funzionale all’intera azienda, esso sarà attribuito solo se la superficie aziendale
prevalente ricade nelle aree di cui al criterio
di riferimento;
b)
Proposta
progettuale: 1. Introduzione di nuove tecnologie: Il punteggio sarà attribuito
solo se il P.S.A. prevede investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli investimenti
complessivi) riferiti ad acquisizione di tecnologie non presenti in azienda e
di nuova generazione (presenza sul
mercato da meno di due anni dalla data di pubblicazione del bando). 2. Capacità
economica a remunerare gli investimenti nel tempo: Il punteggio sarà attribuito sulla
base dalle informazioni presenti nel P.S.A.
richiesta all’articolo 5 del bando.
3. Investimenti volti
alla riduzione dei costi: Il punteggio sarà attribuito sulla base dalle informazioni presenti
nel P.S.A. richiesta all’articolo 5 del bando. 4. Investimenti nella
diversificazione produttiva Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede
investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli investimenti
complessivi) riferiti alla diversificazione produttiva. 5. Investimenti per la
riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico: Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede
investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 10% sugli
importi degli investimenti complessivi) volti alla riduzione delle emissioni ed al
risparmio energetico. La riduzione delle emissioni ed il risparmio energetico sarà valutata sulla base delle
informazioni richieste all’articolo 5 del bando. 6. Sviluppo attività
di commercializzazione diretta
o filiere corte:
Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede
investimenti (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli
investimenti complessivi) volti alla realizzazione
di commercializzazione diretta o filiere corte. Per filiera corta si intende
una filiera di approvvigionamento che
non presenta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore ed è finalizzata a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico
locale e stretti
rapporti socio territoriali tra produttori,
trasformatori e consumatori;
c)
Presenza di innovazione negli investimenti rispetto
anche alle indicazione previste dalla direttiva acqua, benessere
animale fitofarmaci e aria Per quanto concerne gli aspetti innovativi si fa
riferimento alla definizione di seguito riportata: Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della
Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation
of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” per il periodo di programmazione
2014-2020. In sintesi l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra
efficace in pratica.
Essa può essere
di tipo tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su
pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi Ambienti geografici o contesti ambientali. La
nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo
produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione
solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L’innovazione non dipende solo
dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato,
dalla volontà del settore
di assumerla, dall’efficacia in termini
di costi;
d)
Progetti
integrati: Il punteggio è attribuito se per il beneficiario esiste una adesione
in atto alle misure 10, 11, e 3 del PSR. Per adesione
in atto si intende un impegno già assunto con una domanda
di sostegno già rilasciata a valere sulle misure
innanzi dette (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall’azienda su cui si insedia) alla data
di presentazione della domanda di aiuto a valer sul presente bando;
e)
Tipologia di
settore produttivo prevalente: Per la definizione del settore produttivo
prevalente, si fa riferimento alla situazione ex-post dell’azienda cosi come
definita del PIA. Ai fini dell’attribuzione del
punteggio sarà considerato il settore produttivo prevalente risultante dal PIA e dal fascicolo
aziendale ad esso collegato;
f)
Progetti collettivi: Il punteggio sarà attribuito se presentato da almeno 5 agricoltori;
g)
Dimensioni economiche aziendali: Il punteggio sarà attribuito sulla base della quantificazione dell’indicatore in esame presente sul BPOL, se compilato,
o sulla base dalle informazioni presenti nel
P.S.A.
richiesta all’articolo 5 del bando.
7.
L’attribuzione
del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore
incaricata/o della valutazione sommando
al punteggio conseguito per la sottomisura 6.1 il punteggio conseguito per la sottomisura 4.1. A parità di punteggio sarà preferito l’agricoltore di età inferiore.
ARTICOLO
14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Per
il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 3.950.000,00 provenienti dai fondi EURI del PSR Molise 2014-2022 per la
sottomisura 6.1 ed euro 6.000.000,00 per la sottomisura 4.1. La regione
si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma
o dei regolamenti di riferimento.
ARTICOLO
15 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
1.
Per la sottomisura 6.1, i soggetti interessati dal presente
aiuto non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa
al premio di primo insediamento concesso nelle modalità
su riportate.
2.
Per la
sottomisura 4.1, i soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione
degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo
assegnato per la realizzazione stessa,
debbono presentare domanda
di pagamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
3.
Le domande di
pagamento vanno inserite sul portale Sian, secondo le procedure fornite
dall’organismo Pagatore AGEA e
presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di
pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise
2014-2020.
4.
Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
a.
relazione
finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di
conseguimento degli obiettivi
preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda,
firmata da un tecnico abilitato;
b.
copia delle fatture quietanzate
e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta
bancaria, assegni circolari
non trasferibili). Le fatture devono riportare il CUP e i riferimenti al
decreto di concessione sottoscritto ed alla domanda di sostegno;
c.
elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi
dei pagamenti effettuati;
d.
dichiarazione liberatoria del fornitore;
e.
certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture
realizzate;
f.
autorizzazione sanitaria (ove previsto);
g.
contabilità finale
e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
h.
certificati di conformità per i macchinari acquistati;
i.
copia dell’atto
di acquisto nel caso di
acquisto di terreni ed immobili;
j.
documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
5.
Per
la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto
specificato nel “Manuale delle procedure
e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise
2014-2020.
ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
Per quanto
attiene al sistema
procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento
“Manuale delle procedure e dei controlli
delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020 predisposto
dall’Amministrazione, con il quale sono definite le disposizioni attuative per
il trattamento delle istanze e
l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori
(compreso le modalità attuative sulle
varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi
procedurali ed altri aspetti
connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.
ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
Agli
aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto
compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni
previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli
delle domande di aiuto e di
pagamento misure ad investimento” del
PSR Molise 2014-2020.
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI
1.
In caso di
contenzioso pendente con l’amministrazione in ordine alle domande di sostegno
presentate sul presente bando, il
partecipante deve conservare tutta la documentazione attinente al fascicolo di
domanda e quella riferita alle
attività e alle spese poste in essere e sostenute, fino a cinque anni dopo
l’approvazione definitiva della domanda di saldo.
2.
Il beneficio di
start-up riferito alla misura 6.1 non è compatibile con altri interventi di
start-up previsti nelle misure del
PSR o nei Piani di Sviluppo Locale, finanziati nell’ambito della misura Leader.
Pertanto, la presentazione di una domanda
nell’ambito del primo insediamento esclude
la possibilità di presentare da parte
del giovane domanda su altre misure di start-up e viceversa.
3.
Per quanto concerne le ulteriori condizioni per
la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande
di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020. La delega da parte del
richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale
SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, dovrà essere
presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto
autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali
trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta.
Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda,
risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione,
va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata
dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede
ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda. Tutti i documenti che riguardano il presente
avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste,
PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo https://psr.regione.molise.it.
Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise
nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022, un apposito
HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste
Le richieste
di FAQ potranno essere
inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
Il
Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile delle misure ad
investimento del PSR Molise 2014-2020,
Direttore del Servizio “Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione
della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile”.
ALLEGATI
RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
§
regolamento (UE)
n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
§
regolamento (UE)
n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte
del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
§ regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17
dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n.
2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
§
regolamento (UE)
n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli
agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola
comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento
(CE) n. 73/2009 del Consiglio;
§ regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17
dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga
i regolamenti (CEE)
n. 922/72, (CEE) n. 234/79,
(CE) n. 1037/2001
e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
§
regolamento (UE)
n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni
transitorie sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno
2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n.
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto concerne la loro
applicazione nell’anno 2014;
§
Regolamento (UE) n. 2393/2017
(omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola
comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di
sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati
dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla
filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante
e al
materiale riproduttivo
vegetale;
§
Regolamento
(UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa
dell’economia dopo la crisi COVID-19;
§
Regolamento (UE) n. 2020/2220
del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
agricolo di garanzia
(FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica
i
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n.
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione
negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda
le risorse e la distribuzione di tale
sostegno in relazione agli anni
2021 e 2022.
Regolamenti della Commissione
§ Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013.
§ Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013.
§ Regolamento delegato (UE) N. 240/2014
del 7 gennaio 2014 recante
un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d‘investimento europei.
§ Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013.
§ Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità
applicative del regolamento (UE) 1305/2013.
§ Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità
applicative del regolamento (UE) 1306/2013.
§ Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità
applicative del regolamento (UE) 1303/2013.
§
Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014
che reca modalità
applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative
al monitoraggio e alla
valutazione della PAC.
§
Regolamento
delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione
agli OP e agli altri organismi.
§ Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
che reca modalità
applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione
agli OP e agli altri organismi.
§ Regolamento di esecuzione (UE) n.
2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità
di applicazione del regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
§
Regolamento delegato
(UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante
modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013
del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e
di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili
ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
§
Regolamento (UE)
n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione
all’anno 2020, ai regolamenti di
esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240
per quanto riguarda
taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della
politica agricola comune.
§
Regolamento di
esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n.
808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR).
§
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio
2021 recante deroga,
in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di
esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274,
(UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli
amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune.
DEFINIZIONI
•
«Programmazione»: l’iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
•
«Programma»:
un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del
Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013.
• «Priorità»: "priorità dell’Unione" di cui al
Reg. (UE) 1305/2013.
•
«Strumenti
finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento
finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
•
«Regione»: unità
territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità
territoriali per la statistica (livelli
NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 26 maggio 2003,
relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS.
• «Misura»: una serie di interventi che
contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell’Unione in materia
di sviluppo rurale.
•
«Intervento»: Un
progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle
autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto
degli strumenti finanziari, un’operazione è costituita dai contributi
finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito
da tali strumenti finanziari.
• «Quadro politico strategico»: un
documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato
di priorità coerenti
stabilite sulla base di evidenze
e un calendario per l’attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza.
•
«Categoria di
regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno
sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all’articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013.
•
«Intervento
completato»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente
realizzata e per la quale tutti i
pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo
pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.
•
«Spesa pubblica»:
qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal
bilancio di un’autorità pubblica
nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione destinato ai fondi SIE,
dal bilancio di un organismo di
diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di
organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può
comprendere eventuali risorse finanziarie conferite
collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
•
«Beneficiario»:
un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1307/2013 e di
cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla
condizionalità ai sensi dell’articolo
92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo
sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio.
•
«Inadempienza»: o
con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi
relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto
o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.
1306/2013,
qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri
obblighi; oppure o con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in
buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento
(UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo
93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
•
«Domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013.
• «Domanda di pagamento»: una domanda
presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n.
1305/2013.
•
«Altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso
dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure
per lo sviluppo rurale.
«Particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni
dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.).
•
«CUAA»: Codice
Unico di identificazione delle Aziende Agricole
è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato
in ogni comunicazione o domanda
dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della
pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato,
l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente
il corretto CUAA.
•
«Sistema Integrato
di Gestione e Controllo (SIGC)» – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare
l’efficienza e il controllo dei
pagamenti concessi dall’Unione è istituito e reso operativo un sistema
integrato di gestione e di controllo
("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal
regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori,
implementando i criteri
e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti
sia ai criteri di
ammissibilità ai regimi di
aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
• «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
•
«G.I.S.»:
Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o
quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione
Europea ha promosso
e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire
agli stati membri uno strumento di controllo rapido
ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
•
«Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art.
9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs.
173/98, art. 14 co 3) per i
fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è
l’insieme della documentazione
probante le informazioni relative alla consistenza
aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
• «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
•
«Condizioni
artificiose»: sono considerate condizioni artificiose le informazioni inserite nei PIA o PSA fuorvianti che non corrispondono alla realtà dei
fatti, ma che tendono a modificarla al solo fine di ottenere un aiuto non legittimo. Tali condizioni saranno
verificate ed accertate dall’Amministrazione che, in caso di riscontro, procederà
successivamente a segnalarle agli organi competenti.