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PIANI DI SVILUPPO RURALE - Consulenze agronomiche e ambientali 7

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PIANI DI SVILUPPO RURALE

E' IN ARRIVO IL NUOVO PSR PER LA REGIONE LAZIO.
SI LE MISURE CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE SONO LE SEGUENTI:
- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
- SERVIZI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE AZIENDALE E DI SOSTITUZIONE
- REGIMI DI QUALITA’ DEI PRODOTTI AGRICOLI E FORESTALI
- INVESTIMENTI MATERIALI
- RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEGGIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI CATASTROFICI  
- SVILUPPO AGRICOLO E AZIENDALE
- SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO NELLE AREE RURALI
- INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE
- COSTITUZIONE DI GRUPPI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI
- MISURA AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALE
- AGRICOLTURA BIOLOGICA
- PAGAMENTI NATURA 2000 E DIRETTIVA QUADRO IN MATERIA DI ACQUE
- PAGAMENTI IN ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI
- BENESSERE ANIMALE
- COOPERAZIONE
- GESTIONE DEL RISCHIO

-  SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADEr

SI RIPORTA UN ESEMPIO
DI UN POSSIBILE
PIANO DI MIGLIORAMENTO
AZIENDALE

(i dati e valori sono ipotetici e di fanatsia)


E' APERTO IL BANDO PER I GIOVANI AGRICOLTORI NELLA REGIONE MOLISE
"PACCHETTO GIOVANI"
IL TERMINE E' IL 10 NOVEMBRE 2022
piano di miglioramento aziendale
                                                                                                             
 
 
 
 
 
REGIONE MOLISE
ASSESSORATO POLITICHE AGRICOLE E AGROALIMENTARI - PROGRAMMAZIONE FORESTALE - SVILUPPO RURALE - PESCA PRODUTTIVA -TUTELA DELL’AMBIENTE
 
 
 
AUTORITÀ DI GESTIONE PSR MOLISE 2014-2022 PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE - MOLISE 2014-2022
 
 
 
BANDO PUBBLICO
MISURA 6 – “SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE” SOTTOMISURA 6.1 – “AIUTI ALL’AVVIAMENTO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI”
FONDI EURI
 
 
MISURA 4 – “INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI” SOTTOMISURA 4.1 – “SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE”
 
 
 
 
 
“PACCHETTO GIOVANI”

 
 
 
SOMMARIO
 
 
 
ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO............................................................. 3
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ.................................................................................... 3
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO............................................... 4
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI................................................................................ 4
ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ....................................... 5
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE............................. 9
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE................................ 10
ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA......................................................... 10
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI................... 10
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI............................................................................ 12
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE...................................................................................... 15
ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE......................................................................... 16
ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.................................................................................. 17
ARTICOLO 14 PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA......................................................... 22
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA............................. 22
ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE................................................................... 23
ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI..................................................... 23
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI............................................................................ 23
ALLEGATI...................................................................................................................................... 25
RIFERIMENTI NORMATIVI............................................................................................................. 25
DEFINIZIONI...................................................................................................................................... 27

 
 
 
ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
 
1.        L’intervento intende promuovere il ricambio generazionale favorendo il primo insediamento in agricoltura di giovani imprenditori attraverso la corresponsione di un premio e incentivando, mediante l’erogazione di risorse finanziarie, la costituzione e lo sviluppo di imprese competitive, rispettose dell’ambiente e integrate nel territorio rurale.
2.        Al fine di perseguire tali obiettivi è prevista l’attivazione di un pacchetto aziendale integrato (Pacchetto Giovani - PG) costituito da due diverse misure del Programma coordinate tra loro. Oltre alla Sottomisura 6.1, “aiuti all’avviamento di impresa per i giovani agricoltori” Tipo di intervento 6.1.1 “Insediamento di giovani agricoltori” finanziato con le risorse aggiuntive EURI, è attivabile nel pacchetto, la Sottomisura 4.1, “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole”, Tipo di intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”, volto al miglioramento delle prestazioni competitive dell’azienda agricola.
 
 
ARTICOLO 2 - OBIETTIVI E FINALITÀ
 
1.        Nel presente bando vengono definiti i criteri e le procedure di attuazione delle due sotto-misure 6.1 e 4.1 del PSR Molise 2014-2022, e vengono disciplinate le modalità di presentazione della domanda unica di sostegno e di pagamento da parte dei giovani primi insediati e le relative procedure operative definitive congiuntamente con l’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA).

2.        Con il bando “Pacchetto Giovani” si interviene secondo una logica di giovani di ottenere un incentivo per l’ins

che consente ai

 
3.        La domanda unica permette l’accesso contestualmente alla misura 6.1 ed alla misura 4.1.
4.        L’integrazione tra le due diverse misure deve emergere chiaramente nella descrizione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e del collegato Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.). Per il PG si applica quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 808/2014, art. 8, comma 2, ossia l’approvazione della domanda di sostegno della misura 6.1 comporta il finanziamento anche della sottomisura 4.1 prevista nel pacchetto. A tal fine la domanda di sostegno del PG reca le informazioni necessarie per valutare l’ammissibilità nell’ambito delle misure interessate ivi compreso quello che riguarda l’applicazione dei criteri di selezione.
5.        Obiettivi specifici per la sottomisura 6.1
La sottomisura 6.1 “aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori” è finalizzata a favorire il ricambio generazionale nell’agricoltura molisana con due obiettivi centrali:
a.        il miglioramento delle performance economiche ed ambientali delle attività agricole ottenute dalla disponibilità dei giovani ad attuare soluzioni tecniche ed organizzative innovative;
b.       riattivare la dinamicità del sistema agroalimentare incentivando i giovani a fare imprese agricole.
6.        Obiettivi specifici per la sottomisura 4.1

 
 
 
La sottomisura 4.1 “sostegno a investimenti nelle aziende agricole” è finalizzata a sostenere gli investimenti in aziende agricole finalizzati a migliorare la loro competitività in termini economici ed ambientali. Gli investimenti sono mirati sia alle strutture sia al capitale in dotazione alle imprese.
Gli obiettivi specifici sono:
a.        rafforzare le imprese agricole, in particolare quelle operanti nei settori della zootecnia (carne e latte) e quelle dei settori cerealicolo, orticolo, frutticolo, viticolo ed olivicolo, supportandole nei processi di innovazione e cambiamento che dovranno affrontare a seguito della nuova riforma della PAC ed orientandole verso un modello sostenibile di eco-economy;
b.       rafforzare le imprese coinvolte negli schemi del biologico ed agro-climatico ambientali o localizzate in siti Natura 2000 che necessitano di innovazioni mirate a ridurre gli svantaggi e a facilitare processi di trasformazione e diversificazione necessari per una maggiore valorizzazione dei prodotti, funzionale anche ad aprire nuove opportunità di mercato. Nei siti Natura 2000, nel caso in cui gli interventi necessitino di autorizzazione specifica, dovrà essere verificata la necessità di avviare la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi della normativa regionale e nazionale ed all’articolo 45, paragrafo 1, del Regolamento (UE)1305/2013;
c.        ridurre i costi delle aziende ed in particolare la riduzione dei consumi, il riutilizzo degli scarti, la riduzione dei costi amministrativi, gestionali ed energetici. In caso di autoconsumo energetico realizzato con energie rinnovabili, laddove esistenti, saranno rispettate le indicazioni dei Piani sulla qualità dell’aria di cui alla direttiva 2008/50/CE;
d.       agevolare il primo insediamento in agricoltura dei giovani sostenendo in priorità gli investimenti necessari all’avvio e alla realizzazione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.);
e.        agevolare la cooperazione tra agricoltori sostenendo in priorità gli investimenti collettivi che prevedono il coinvolgimento di almeno 5 agricoltori.
 
 
ARTICOLO 3 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO
 
La misura si applica su tutto il territorio della Regione Molise.
 
 
ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI
 
1.        I soggetti beneficiari dell’aiuto sono i giovani agricoltori che non hanno compiuto quaranta anni al momento della presentazione della domanda e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda titolare o come socio di maggioranza ed amministratore laddove l’azienda sia una società agricola. Nel caso il giovane non si insedi come unico capo azienda (due giovani co-titolari o amministratori) il premio è riconosciuto ad un solo giovane titolare avendo acquisito il consenso dell’altro co-titolare purché disponga di potere decisionale.
2.        Le condizioni di primo insediamento sono definite al successivo articolo 5.

 
 
 

3.
n.1307/2013, che i

ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE)
Un giovane

insediato nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda può accedere ai benefici del presente bando, laddove dimostri di avere comunque avviato il Piano aziendale entro i 9 mesi dall’insediamento.
 
 
ARTICOLO 5 – REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
 
1.        Le condizioni di ammissibilità della domanda di sostegno sono le seguenti:
a.        avere un’età compresa tra i 18 anni compiuti e non superiore ai 40 anni all’atto della domanda ed insediarsi, per la prima volta, come titolare o legale rappresentante di un’impresa agricola o di una società

agricola. La condizione di della domanda di sostegno. La
b.

a data di presentazione

 
c.        i terreni utilizzati per l’insediamento non devono essere oggetto di frazionamento aziendale di aziende preesistenti così come definito nell’allegato tecnico. Non sono considerati frazionamenti le condizioni in cui il soggetto cedente mantiene una superficie minore di 5.000 m2 da utilizzare per finalità personali e non commerciali. Laddove non sussiste tale condizione il non trasferimento di una superficie minima anche inferiore a 5.000 m2, rispetto alla condizione aziendale ante insediamento, costituisce un frazionamento aziendale;
d.      

in
 
e.        presentare un Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) secondo le modalità sotto indicate;
f.        presentare un Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) secondo le modalità sotto indicate;
g.       localizzare gli investimenti nell’ambito del territorio della regione Molise;
h.       essere in regola con gli obblighi derivanti dalla condizionalità.
2.        Il Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) deve descrivere nel dettaglio:
a.        la situazione di partenza dell’azienda agricola con indicazione:
·      della provenienza dei terreni e degli asset aziendali che il giovane intende utilizzare nell’insediamento (indicazione del titolare, proprietario o possessore dei terreni e degli asset per le annualità precedenti all’insediamento) con evidenza, tra l’altro, che la nuova azienda non derivi da:
ü un frazionamento di un’azienda preesistente in ambito familiare;
ü un passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;
·      delle dimensioni e caratteristiche del capitale fondiario e agrario di partenza (ubicazione; colture in

 
 
 
essere; fabbricati; animali; macchine e attrezzi; territorio; infrastrutture; terreni);

·
·      del dettaglio degli obiettivi di sviluppo che il giovane intende perseguire e delle azioni che metterà in atto in termini di: organizzazione aziendale; lavoro; prodotti da realizzare; investimenti da realizzare; mercati e modalità di vendita; fabbisogni di consulenza e formazione;
b.       le tappe essenziali per lo sviluppo delle attività della nuova azienda. Le tappe vanno ben articolate nelle fasi temporali evidenziando: il percorso di attivazione iniziale che deve avvenire non oltre i 9 mesi dalla firma del decreto di concessione; le fasi intermedie con la descrizione delle attività che il giovane svolgerà; il completamento del Piano che deve avvenire non oltre i 36 mesi dalla sottoscrizione del decreto di concessione. In caso di giovani già insediati precedentemente e non oltre 12 mesi dalla presentazione della domanda va fornita una descrizione dettagliata delle attività già svolte dal giovane e della condizione dell’azienda alla data di presentazione della domanda con indicazione dei fabbisogni di cambiamento che saranno soddisfatti dal Piano e dell’avvio o meno del piano aziendale che in tale condizione non può essere oltre i 9 mesi dalla data di insediamento;
c.       

la redditività che si prevede di raggiungere a completamento del piano ed una proiezione di tale redditività nei cinque anni futuri. La redditività va supportata da dati riferiti alle rese produttive ed ai prezzi di mercato desunti da fonti informative certificate o da documenti contabili probanti in relazione ai costi e ai ricavi che il giovane prevede di sostenere e/o ottenere.
d.       l’impegno ad avviare il Piano Aziendale entro 9 mesi dall’ottenimento del decreto (Tale condizione in caso di giovani già insediati deve essere riferita alla data di insediamento, quindi il giovane già insediato deve dimostrare di aver avviato il Piano Aziendale entro 9 mesi dalla data di insediamento) e l’impegno a diventare agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento.
Il
Piano di Insediamento Aziendale deve essere redatto in quattro capitoli corrispondenti ai punti elencati al
precedente comma 2 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L’assenza di
informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della
domanda di sostegno. La regione effettuerà dei controlli specifici in situ atti a verificare che le condizioni
descritte rappresentino la realtà e non siano invece condizioni artificiose elusive delle condizioni/requisiti di
ammissibilità.
 
 
  3.
 
 
 
 
 
 
4.        Il Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.), a supporto del P.I.A., deve essere rispondente agli obiettivi della misura e del PSR-Molise 2014-2022 e deve descrivere nel dettaglio:
a.       l’idea di sviluppo o cambiamento che si intende attuare con il P.S.A ed i relativi obiettivi operativi, coerentemente con il P.I.A.;
b.       gli investimenti da realizzare con relativo cronoprogramma (il dimensionamento minimo degli investimenti non può essere inferiore all’importo del premio richiesto sulla sottomisura 6.1);
c.       il business plan conseguente agli investimenti dettagliando costi (comprensivi degli investimenti dettagliando l’incidenza annuale all’interno di un piano di ammortamento), ricavi, mercati di riferimento e strategie di vendita che saranno messe in atto, flussi finanziari, indici di redditività (ROI, ROS) piano

 
 
 
finanziario per l’esecuzione degli investimenti previsti, con l’indicazione:
§  della componente di aiuto pubblico;
§  della quota a carico del beneficiario;
§  delle modalità di copertura della quota privata. In caso di ricorso al credito va allegata la lettera bancaria di disponibilità alla concessione delle risorse indicate;
d.       performance produttive, economiche ed ambientali attese;
e.       evidenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti oggetto del piano;
f.        fattibilità degli investimenti in termini economici e finanziari e rispetto delle normative comunitarie e nazionali di settore.
5.        Il Piano di Sviluppo Aziendale deve essere redatto in sei capitoli corrispondenti ai punti elencati al precedente comma 4 del presente articolo. I punti devono essere descritti in maniera chiara. L’assenza di informazioni di dettaglio o la scarsa qualità delle medesime informazioni determina la non ammissibilità della domanda di sostegno. Le informazioni inserite nel piano, in particolare quelle relative alle performance economiche, produttive ed ambientali vanno sostenute da fonti informative certificate e sono oggetto di riscontro nei controlli ex-post. Laddove il riscontro dovesse risultare negativo il beneficiario si troverà nella condizione di violazione di impegno del PSA che comporta il recupero delle somme liquidate e delle eventuali sanzioni. Con riferimento alla dimostrazione del cofinanziamento con fondi propri laddove si dovesse fare ricorso al credito va allegata la nota della banca attestante la condizione favorevole di concessione del prestito.
6.        La condizione di primo insediamento inizia:
a.        nel caso di aziende esistenti, dalla data di acquisizione, da parte del giovane, della titolarità dell’azienda attestata dagli atti di subentro;
b.       nel caso di costituzione di nuova azienda, tale condizione è legata alla data di apertura della partita IVA, specifica per il settore agricolo, sia a titolo principale sia a titolo secondario, anche in assenza di movimentazione;
c.        nel caso di personalità giuridica, tale condizione è soddisfatta al momento dell’assunzione, da parte del giovane primo insediato all’interno della società, del controllo efficace e di lungo termine sulla persona giuridica in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici ed ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, incluse persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo efficace e a lungo termine o da solo o congiuntamente ad altri agricoltori.
7.        L’insediamento si ritiene concluso al momento in cui il giovane acquisisce le competenze professionali ed ha completato la corretta attuazione del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) e non oltre 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.
8.       

In conformità all’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13,
 
9.        Ai fini della definizione del valore minimo di produzione standard aziendale di accesso alle sottomisure 4.1

 
 
 
e 6.1, viene presa in considerazione la Produzione Standard Totale (PST) dell’azienda ceduta o della società desunta dai fascicoli aziendali validati e riferiti agli ultimi tre anni precedenti all’insediamento.
L’amministrazione per la verifica farà riferimento ai fascicoli aziendali validati al 15 maggio di ogni annualità
presa in esame dai quali estrapolerà i valori di PST riferiti alle particelle/superfici ed ai capi dichiarati nel
Piano aziendale presentato. La PST che sarà presa in considerazione sarà il risultato della media dei tre valori
rilevati nelle tre diverse annualità.
 
10.     Sono inammissibili le domande di sostegno presentate da giovani che si insediano in un’impresa che al momento dell’insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000 euro di PST o inferiore a
10.000 euro di PST.
11.     Nel caso in cui i beneficiari aderiscano ad un’organizzazione di produttori (ad esempio settore ortofrutta e olio), vige l’impegno per gli stessi a non richiedere un sostegno per investimenti già inseriti nel quadro del programma operativo presentato dall’OP a valere sulle misure previste nelle rispettive OCM (Organizzazione Comune di Mercato).
12.     Determinano la non ammissibilità della domanda di sostegno gli investimenti funzionali alle attività di servizi per conto-terzi presentati sia da imprese singole, sia in forma associata.
13.     L’impegno del beneficiario, inoltre, è quello di realizzare nella loro interezza le azioni previste dal piano e di dimostrare la sostenibilità economica dell’intero intervento.
14.     Non sono, inoltre, ammissibili alla domanda di sostegno:
a.        il passaggio di titolarità dell’azienda, anche per quota, tra coniugi;
b.       l’erogazione di più di un premio di insediamento per azienda;
c.        la presenza di altre attività (non agricole) produttive, professionali o di servizi legate alla P.IVA oggetto dell’insediamento;
d.       la presenza di contratti di assunzione anche part–time con società private o enti pubblici;
e.        il subentro a titolari di azienda o amministratori di società agricole che non hanno compiuto 60 anni d’età;
f.        la presenza di domande di sostegno in capo al giovane relative ad altri interventi di start-up finanziati nel PSR Molise 2014 – 2020 o di investimento in ambito agricolo e/o non agricolo.
15.     Inoltre, il giovane primo insediato, con il rilascio della domanda, si impegna a sottoscrivere ed a rispettare i seguenti obblighi a pena di inammissibilità:
a.        avere e documentare, secondo quanto disposto nel bando, competenze professionali ottenute attraverso una formazione per l’agricoltura conseguita presso la scuola superiore professionale o tecnica o l’università oppure ad acquisirle entro massimo 36 mesi dall’insediamento partecipando a corsi di formazione, informazione o tutoraggio a prescindere se per tali azioni si abbia la possibilità di partecipare a misure o interventi finanziati nell’ambito del PSR Molise 2014-2022. In caso in cui l’insediamento sia avvenuto prima del rilascio della domanda e non oltre 12 mesi tale periodo rientra nei 36 mesi;
b.       avviare il PIA entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del decreto di concessione. Nel caso di giovani già insediati i nove mesi decorrono dalla data di insediamento;

 
 
 
c.        acquisire la qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dalla sottoscrizione del decreto di concessione dell’aiuto;
d.       acquisire la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) entro la data di completamento del Piano di Insediamento Aziendale (PIA);
e.        effettuare l’iscrizione INPS di agricoltore professionale o coltivatore diretto entro la data di completamento del PIA;
f.        condurre l’azienda per almeno cinque anni decorrenti dalla data di liquidazione dell’aiuto finale. Tale condizione sarà oggetto di controlli ex-post e la mancanza di riscontro positiva determina la revoca dell’aiuto ed il recupero delle somme liquidate;
g.       svolgere nel periodo di attuazione del PIA e nei cinque anni di impegno l’attività agricola in via esclusiva;

i.
 
j.     rinunciare a precedenti domande di sostegno sulle sottomisura 4.1 e 6.1 (dell’attuale PSR) qualora risultanti attive (con o senza concessioni di finanziamento) anche in presenza di contenzioso pendente.
 
 
ARTICOLO 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 
1.        La domanda deve essere presentata per via telematica sul portale SIAN, utilizzando il Modello Unico di Domanda (MUD), unitamente agli allegati.
2.        Prima di compilare la domanda sul SIAN è necessario costituire il Fascicolo Aziendale (di cui al D.P.R. n. 503/99), ovvero aggiornarlo e validarlo.
3.        In relazione alla natura dematerializzata del bando, prima del rilascio della domanda, è necessario che l’istante richieda ad AGEA l’abilitazione alla firma con codice OTP e i soggetti abilitati alla compilazione delle domande (CAA o libero professionista) si accreditino sul sistema SIAN e richiedano il PIN statico.
4.        Le modalità di richiesta e utilizzo dei meccanismi di firma digitale con codice OTP e PIN statico sono state definite da Agea. Per la compilazione e la trasmissione (rilascio) delle domande online si rimanda invece al Manuale Utente scaricabile nell’area riservata del portale SIAN, accessibile ai soli utenti in possesso di credenziali di accesso al sistema.
5.         La domanda deve essere completata dai seguenti allegati:
a.        dati e dichiarazioni del richiedente, debitamente compilato in tutte le sue parti;
b.       Piano di Insediamento Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all’articolo 5 del presente bando;
c.        Piano di Sviluppo Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all’articolo 5 del presente bando;
d.       Elaborati progettuali di supporto al Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.).

 
 
 
6.        La documentazione di cui al comma precedente, in sede di compilazione della domanda, deve essere caricata sul portale SIAN in un unico file compresso (zip/rar/7-p) nella sezione Documentazione allegata in corrispondenza dell’unica voce “Altra documentazione utile per il perfezionamento della pratica”. I singoli file archiviati nel file compresso allegato devono essere in formato pdf.
7.        Non è previsto alcun invio alla regione Molise.
8.        Il beneficiario deve sottoscrivere la domanda mediante firma digitale con codice OTP (One Time Password) rilasciata da AGEA, mentre il CAA o il libero professionista deve apporre la propria firma digitale utilizzando il PIN statico ottenuto come utente accreditato e autorizzato a operare sul SIAN.
 
 
ARTICOLO 7 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
 
1.        Il termine di presentazione delle domande di sostegno è il 10 novembre 2022.
2.        Non è consentita la presentazione di più di una domanda di aiuto da parte di una stessa impresa a valere sulla medesima fase. Inoltre, non è possibile la presentazione di una nuova domanda da parte di un beneficiario che ha in corso la realizzazione di un intervento oggetto di finanziamento a valere sulla stessa misura/bando.
 
 
ARTICOLO 8 – IRRICEVIBILITÀ DELLA DOMANDA
 
1.        La domanda di sostegno è considerata irricevibile al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:
a.        presentazione oltre i termini previsti dal comma 1 del precedente art. 7;
b.       assenza del Piano di Insediamento Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all’articolo 5 del presente bando;
c.        assenza del Piano di Sviluppo Aziendale completo di tutti gli elementi previsti all’articolo 5 del presente bando.
 
 
ARTICOLO 9 – TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI
 
Sottomisura 6.1
1. L’aiuto non è direttamente collegato alle operazioni o investimenti che il giovane deve realizzare, ma viene concesso in modo forfettario quale aiuto allo start-up ed è legato alla corretta attuazione del Piano di Insediamento Aziendale che deve avere inizio entro 9 mesi dalla data della di concessione del finanziamento e completarsi entro 36 mesi, pena la decadenza dell’aiuto. Nel caso di giovani già insediati la data di inizio è quella dell’insediamento è non quella del decreto di concessione.
Sottomisura 4.1

 
 
 
1.        Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) n.1305/2013 nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 807/2014. Limitatamente agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese di cui all’art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) n.1305/2013.
2.        In particolare sono ammissibili le spese riguardanti i seguenti investimenti per la produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli:
a.       interventi di miglioramento fondiario (es.: impianti di colture arboree da frutto; sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie ad esclusione degli interventi di drenaggio). Con riferimento agli impianti da frutto sono riconosciute anche le spese di micorrizzazione nel caso di piante da frutto idonee alla tartuficoltura;
b.       costruzione/acquisizione, ristrutturazione/miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento provenienti dall’attività aziendale. Nel caso dell’acquisizione esse sono ammesse solo in caso di radicale trasformazione del bene acquisito. Inoltre, l’acquisizione nell’ambito del valore complessivo deve essere limitata al 20% dell’investimento totale;
c.       acquisto di macchinari ed attrezzature, con esclusione di trattori/trattrici agricole;
d.       realizzazione ed interventi di miglioramento dell’efficienza delle strutture e degli impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall’attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Gli investimenti devono riguardare elementi che vanno oltre i requisiti minimi obbligatori di condizionalità;
e.       acquisizione di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC);
f.        introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione);
g.       ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell’allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l’efficienza energetica;
h.       adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall’azione dei predatori;
i.         impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali derivanti dall’attività di trasformazione dei prodotti.
3.        Sono ammessi i costi generali, quali gli onorari dei tecnici per la progettazione e per la certificazione, entro un limite massimo del 5% dell’investimento. Il limite del 5% è riferito esclusivamente alla quota riconosciuta ai fini dell’ammissibilità della spesa e non quale limitazione al dimensionamento delle spese generali. Tali spese, infatti, sono dimensionate nell’ambito di una libera negoziazione tra agricoltori e consulenti, il cui valore va indicato esplicitamente nel Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.) del progetto. L’agricoltore è tenuto al pagamento complessivo delle spese generali concordate e sottoscritte nel progetto, pena decadenza della domanda, anche se l’ammissibilità della spesa rimane nel limite del 5%. Ai fini del rispetto degli ultimi

 
 
 
 
per l’affidamento degli incarichi ai tecnici individuati il richiedente
dovrà dimostrare la convenienza della scelta del tecnico effettuata e la congruità del costo della prestazione
richiesta (preventivi, analisi dei curricula, offerta tecnica, tariffe professionali, ecc.). In assenza di tali
documenti le spese generali saranno ritenute non ammissibili.
 
 
  orientamenti adottati dalla CE in materia di trasparenza e concorrenza e delle relative disposizioni attuative emanate dall’Organismo Pagatore AGEA,
 
 
 
4.        Non sono, comunque, ammissibili le spese per:
a.       impianti ed attrezzature usati;
b.       investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
c.       investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti, macchine ed attrezzature esistenti;
d.       acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti. Inoltre, laddove siano trascorsi i 10 anni l’acquisto è ammissibile esclusivamente se esiste una motivazione valida che ne manifesti la necessità ed il vantaggio, se l’acquisizione è finalizzata ad una trasformazione radicale dell’immobile acquisto e se il valore dell’acquisizione sia contenuto entro il 20% del valore complessivo dell’investimento;
e.       acquisto di terreni. Essi possono essere ammissibili esclusivamente nell’ambito del 10% del valore complessivo dell’investimento ed esclusivamente per i giovani al primo insediamento;
f.        acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all’aiuto;
g.       animali, piante annuali e loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o eventi catastrofici ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (UE) n.1305/2013, le spese per l’acquisto di animali possono essere considerate ammissibili.
5.        I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili alle condizioni previste nel capitolo 8 del PSR Molise e nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020, nonché nelle istruzioni AGEA riferite alle domande di sostegno e pagamento per le misure non connesse alle superfici e animali e agli orientamenti ministeriali vigenti relativi all’ammissibilità delle spese legate ai programmi di sviluppo rurale italiani.
 
 
ARTICOLO 10 – LIMITAZIONI E VINCOLI
 
1.        In conformità all’articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1305/13, l’azienda in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica minima pari a 10.000,00 euro di PST per le zone montane e 18.000,00 euro di PST per le altre zone.
2.        L’azienda si considera localizzata nelle zone montane quando il centro aziendale ed almeno il 75% della superficie aziendale siano localizzati in area montana così come riconosciuta nell’ambito del PSR Molise 2014-2022.

 
 
 
3.        Sono esclusi dal sostegno i giovani che si insediano in un’impresa che al momento dell’insediamento ha una dimensione economica maggiore di 200.000,00 euro di PST.
4.        Per le aziende di nuova costituzione si fa riferimento alle superfici interessate dall’insediamento e alle modalità di utilizzo di tali superfici riportati nel fascicolo aziendale.
Sottomisura 6.1
1.        Nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell’azienda conformemente all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, il premio viene riconosciuto esclusivamente per un solo titolare giovane insediato. Il beneficiario quindi deve risultare alternativamente:
a.        co-titolare, nel caso di insediamento in società agricole di persone, avere poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria;
b.       socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la gestione di un’azienda agricola. Nelle società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.
2.        Non sono, invece, concesse proroghe, in condizioni ordinarie, ai tre elementi chiave della misura:
a.        avvio del Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) entro 9 mesi dalla data di concessione dell’aiuto;
b.       l’acquisizione della qualifica di agricoltore attivo, ai sensi dell’articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, entro 18 mesi dalla data di insediamento;
c.        il completamento delle qualifiche professionali entro 36 mesi dalla data di concessione dell’aiuto. In caso di insediamenti precedenti al rilascio della domanda i 36 mesi partono dalla data di insediamento.
Sottomisura 4.1
1.        Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento, sicurezza e ambiente.
2.        Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione, così come specificato nel capitolo 8 paragrafo 8.1 del PSR Molise 2014-2020. Gli investimenti per la meccanizzazione aziendale dovranno, in ogni caso, dimostrare l’introduzione di innovazioni tecnologiche tali da comportare risparmio energetico, miglioramento delle emissioni, riduzione del rilascio di sostanze inquinanti e miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro. Per le coltivazioni arboree sono esclusi i reimpianti a fine ciclo produttivo. Gli investimenti per l’impianto o il reimpianto di specie arboree, dovranno, in ogni caso, prevedere l’introduzione di innovazione di prodotto (adeguamento di specie/varietà), ovvero di processo (forme di allevamento, ecc.) tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi strutturali della presente misura.
3.        Nel caso di ricorso a contratti di leasing con vincolo di acquisto, i costi connessi al contratto di leasing, quali il margine del locatore, i costi di rifinanziamento, costi indiretti ed assicurativi, non sono considerati spesa ammissibile.
4.        Non è ammesso l’acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o piante annuali.
5.        Non è ammesso l’acquisto di trattrici/trattori agricoli.

 
 
 
6.        Gli interventi sono limitati alle strutture aziendali. Sono esclusi gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
7.        Non sono ammessi gli aiuti per investimenti effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari. È possibile derogare a tale divieto solamente per i requisiti di nuova introduzione chiaramente indicati nel bando.
8.        Nel caso di interventi nella autoproduzione di energia non si può eccedere l’autoconsumo.
9.        L’aumento della capacità produttiva è comunque ammesso, ad esclusione del caso riportato di seguito: qualora un’organizzazione comune di mercato o le norme relative ai pagamenti diretti, finanziati da parte del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, impongano restrizioni alla produzione o limitazioni al sostegno comunitario a livello di aziende agricole o impianti di trasformazione, non può essere sostenuta alcuna operazione che possa comportare un incremento della produzione che ecceda dette limitazioni o restrizioni.
Limiti e demarcazioni con le OCM
1.        Se un’organizzazione comune di mercato (OCM) che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno UE a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.
2.        Alla luce di quanto sopra, gli investimenti dovranno essere conformi alle indicazioni specificate nelle seguenti sintesi tecniche di settore nelle more dell’emanazione delle specifiche norme attuative in fase di predisposizione a livello comunitario e nazionale.
3.        Il sistema informativo SIAN dell’organismo pagatore AGEA gestisce sia le domande di aiuto del PSR che quelle riguardanti gli aiuti del cosiddetto primo pilastro, ciò assicura il controllo dell’assenza del doppio finanziamento nella fase di ammissibilità.
Settore ortofrutticolo
1. La demarcazione verte sull’applicazione del principio della non duplicazione dei pagamenti. Poiché entrambi gli strumenti sono gestiti dall’organismo pagatore nazionale AGEA e poiché è già operativo il controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi, i soggetti beneficiari di interventi delle misure previste nell’OCM sono esclusi, per gli stessi interventi, dai benefici previsti nel presente bando e nelle misure del PSR Regione Molise. In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.
Settore vitivinicolo
1.        La complementarietà e la demarcazione tra gli interventi previsti nel Piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo e quelli del PSR regionale sono dettate da specifiche disposizioni ministeriali (DM 1831 del 04/03/2011 e successive modificazioni) che individuano le tipologie ammesse a sostegno per gli investimenti attuati nei due strumenti programmatori.
2.        Gli investimenti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsti dall’articolo 46 del reg UE n.1308/2013, sono ammissibili al sostegno esclusivamente nell’ambito dell’OCM vino e sono quindi esclusi dal presente bando e dal PSR Molise.
3.        Gli investimenti comprendono una o più delle seguenti azioni:

 
 
 
a.        la riconversione varietale, anche mediante sovrainnesto;
b.       la diversa collocazione/reimpianto di vigneti;
c.        il reimpianto di vigneti quando è necessario a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie o fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato membro;
d.       miglioramenti delle tecniche di gestione dei vigneti, in particolare l’introduzione di sistemi avanzati di produzione sostenibile la riconversione varietale.
Settore olio
1. Al fine di garantire la necessaria demarcazione tra OCM e PSR, si prevede che il PSR intervenga in maniera esclusiva a livello di imprese di produzione, di trasformazione e commercializzazione per tutte le tipologie di investimento strutturali e dotazionali aziendali individuali. Le attività dimostrative relative all’uso di macchine e tecniche per il controllo delle fitopatie sono finanziate solo nell’ambito OCM ed escluse dal PSR. Le attività di formazione e di consulenza aziendale saranno soggette a verifica dei soggetti beneficiari al fine di evitare il doppio finanziamento: sono escluse dal finanziamento le aziende che già partecipano ad azioni analoghe finanziate nell’ambito dei Piano Operativi dell’OCM olio.
Settore apicoltura
1.    Il settore dell’apicoltura è escluso dal presente bando.
 
 
ARTICOLO 11 – DOCUMENTAZIONE
 
1.        La documentazione tecnica da presentare sul portale SIAN, in allegato alla domanda di aiuto, è la seguente:
a.       Piano di Insediamento Aziendale (P.I.A.) riportante le informazioni di cui all’articolo 4;

c.       elaborati progettuali di supporto al Piano di Sviluppo Aziendale (P.S.A.):
·  relazioni tecniche di riferimento alle soluzioni progettuali;
·  elaborati grafici con allegate le planimetrie aziendali riportanti l’esatta ubicazione degli interventi programmati e comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti (se presenti);
·  computo metrico estimativo dei lavori;
·  analisi dei prezzi. Nel caso essa venga effettuata attraverso il ricorso a preventivi il beneficiario deve accertarsi che i soggetti ai quali si fa richiesta non abbiano tra loro conflitti di interesse. In caso di ricorso ad altre modalità si deve specificare nel dettaglio le motivazioni di tale scelta, la metodologia e le fonti informative utilizzate, e come sia garantita la congruità del prezzo. L’Amministrazione si riserva di verificare la congruità e veridicità di tali prezzi e la loro effettiva rispondenza a quelli del mercato;
·  altra documentazione inerente il progetto quale la specifica documentazione fotografica illustrante la

 
 
 
situazione ex-ante, capitolato e schema di contratto/convenzione contratti di acquisto, scheda tecnica relativa alla tipologia di impianto per fonte di energia rinnovabile prescelta, ecc;
d.       analisi delle esigenze in termini di formazione e consulenza aziendale per le quali si intende accedere ai benefici delle rispettive misure;
e.       documenti o riferimenti attestanti l’adesione a schemi di qualità o biologici o agro climatico ambientali e descrizione degli impegni assunti.
2.        Il Piano di Sviluppo Aziendale, gli elaborati progettuali e le relazioni tecniche dovranno essere sottoscritti da tecnici in possesso di adeguata qualifica professionale ed iscritti al relativo ordine o collegio professionale. I tecnici sono responsabili, al pari del beneficiario, della correttezza e veridicità delle informazioni contenute nei documenti presentati.
3.        Tutte le informazioni ed i dati dichiarati nel MUD e nella documentazione a corredo della domanda di aiuto, così come per gli eventuali allegati, sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Tali informazioni dovranno essere comprovate in fase di sottoscrizione del provvedimento di concessione. La domanda dovrà essere firmata dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante.
4.        Il provvedimento di concessione del contributo verrà emesso a favore del soggetto richiedente ad avvenuta acquisizione, da parte delle competenti strutture regionali, di tutta la documentazione ritenuta necessaria a comprovare le autodichiarazioni rilasciate, e soprattutto che il soggetto/società non incorra in una delle seguenti condizioni: inaffidabilità, fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o assenza di situazioni economiche o finanziarie che possano nel breve periodo determinare una delle situazioni suddette.
5.        La documentazione presentata a corredo della domanda deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda.
6.        Tutti i requisiti necessari devono essere posseduti all’atto di presentazione della domanda.
7.        L’amministrazione regionale può richiedere secondo le norme vigenti, del procedimento amministrativo, chiarimenti o rettifiche ai documenti presentati.
 
 
ARTICOLO 12 – AGEVOLAZIONI PREVISTE
 
Sottomisura 6.1
1.      L’aiuto non può superare il valore massimo indicato nell’allegato II del Regolamento n. 1305/2013. È un contributo in conto capitale sotto forma di aiuto forfettario erogato in 4 rate: la prima pari all’30% verrà erogata a seguito della presentazione, da parte del beneficiario, di una domanda di pagamento, quale acconto iniziale. Tale domanda può essere presentata successivamente alla firma del decreto di concessione degli aiuti ed accettazione degli impegni ed obblighi in esso previsti. La seconda domanda di acconto pari al 30% può essere erogata previa presentazione di domanda di pagamento quale II acconto il cui rilascio può avvenire trascorsi 9 mesi dal rilascio della prima domanda di pagamento e laddove l’esito del pagamento e del sopralluogo in campo, mirato a verificare l’effettivo insediamento ed avvio del Piano Insediamento Aziendale sia avvenuto nei termini di 9 mesi dall’accettazione del decreto di concessione. La terza domanda di acconto pari al 30% può essere

 
 
 
erogata previa presentazione di domanda di pagamento quale III acconto il cui rilascio può avvenire trascorsi 9 mesi dal rilascio della seconda domanda di pagamento e laddove l’esito di liquidazione delle prime due domande sia positivo ed il giovane abbia dimostrato l’acquisizione della qualifica di agricoltore attivo entro 18 mesi dall’accettazione del decreto di concessione. Il restante 10% può essere erogato previa presentazione di una domanda di saldo il cui rilascio deve avvenire successivamente alla liquidazione della terza domanda di acconto.
2.      Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian e secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA e presenti nel manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise area tematica PSR Molise 2014-2020.
3.      L’importo è dimensionato su due livelli:

a.
una Produzione Standard Totale di 10.000,00 euro;

in zone montane con almeno

b.                                    caso l’insediamento avvenga in aziende localizzate nelle altre zone e con almeno una Produzione Standard Totale di 18.000,00 euro.
Sottomisura 4.1
4.      La spesa massima ammissibile è pari a 120.000 euro. Il dimensionamento minimo dell’investimento non può essere inferiore all’importo del premio richiesto sulla sottomisura 6.1.
5.      Il tasso di aiuto segue le regole della misura 4 che prevedono: per tutti gli investimenti legati alle attività agricole un contributo massimo del 60% composto dal contributo base del 40% e dalla maggiorazione del 20% riferita ai giovani primi insediati. Per tutti gli investimenti legati alla trasformazione dei prodotti in azienda e alla commercializzazione il contributo massimo è del 40%. L’importo richiesto a finanziamento deve essere dimensionato sulla base delle reali capacità dell’azienda ad attuare l’investimento ed a sostenerlo nel tempo. Tali capacità vanno dimostrate con una lettera di referenza bancaria laddove il beneficiario abbia indicato il ricorso al credito per l’apporto della sua quota privata di capitali agli investimenti previsti.
6.      Possono essere corrisposti degli anticipi per un importo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico relativo all’investimento, ed il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una garanzia fidejussoria di importo pari al 100% dell’anticipo concesso. La garanzia deve essere presentata secondo le modalità previste dall’organismo pagatore AGEA.
 
 
ARTICOLO 13 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
 
1.        La graduatoria terrà conto delle priorità e dei criteri seguenti approvati nel Comitato di Sorveglianza del PSR Molise 2014-2020 del 29 settembre 2015 e di seguito riportati.
2.        Il sostegno è accordato soltanto ai progetti migliori che conseguiranno contestualmente un punteggio minimo di 25 punti per la sottomisura 6.1 (di cui almeno 15 conseguiti sul principio “piano aziendale”) e di 35 punti per la sottomisura 4.1 (di cui almeno 10 conseguiti sul principio “Proposta progettuale” ed almeno 10 conseguiti sul principio “Presenza di innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazioni previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria”).

 
 
 
3.        Per la sottomisura 6.1, il punteggio massimo è 65 ed i criteri di selezione sono i seguenti:
 
Principio che guida il criterio
Criterio
Punteggio attribuito
Punteggio massimo
 
 
Redditività economico- finanziaria
PLV compreso tra € 15.000 e € 20.000 nelle aree montane e € 20.000 e 25.000 per le altre aree
20
 
 
 
20
PLV compreso tra € 20.001 e € 25.000 nelle aree montane e tra € 25.001 e € 30.000 per le altre aree
10
PLV oltre € 25.000 nelle aree montane e oltre € 30.000 per le altre aree
5
 
 
 
 
 
 
 
Piano aziendale*
Orientamento del piano al settore latte
10
 
 
 
 
 
 
 
20
Orientamento del piano al settore carne
5
Orientamento del piano al settore ortofrutticolo, olivicolo e viticolo
5
Orientamento del piano al settore cerealicolo
5
Presenza di soluzioni tecnologiche e meccaniche funzionali ad una riduzione energetica, alla sicurezza del lavoro, al benessere animale ed alla salvaguardia delle risorse naturali ivi compreso il suolo
 
10
Tecnologie e pratiche per il miglioramento della qualità dei prodotti
10
Orientamento del piano alle pratiche biologiche o migliorative per l’ambiente
10
Svantaggi naturali legati alla localizzazione dell’azienda
Localizzazione azienda aree montane
15
 
15
Localizzazione azienda in aree Natura 2000 o HVN
10
Sinergie con altre misure del programma
Adesione in atto alle misure 10, 11, 13 e 3.1 del programma.
 
10
 
10
*Per i settori  non esplicitamente indicati  in tabella, come ad esempio quello dell’apicoltura, il punteggio attribuibile è 0.

 
 
 
4.        Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi:
a)    Redditività economico-finanziaria: Per il calcolo della redditività si fa riferimento alla PLV ottenuta nell’ultimo esercizio (risultante dai registri contabili se trattasi di subentro in una azienda esistente, presunta se trattasi di nuova impresa); in casi particolari, debitamente motivati, si può fare riferimento alla media degli ultimi tre esercizi; tali dati saranno desunti dalle informazioni presenti nel P.S.A. richieste all’articolo 5 del bando;
b)   Piano aziendale: Per la definizione dell’orientamento del piano, si fa riferimento alla situazione ex-post dell’azienda descritta dal PIA. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà considerato l’orientamento prevalente risultante dal PIA e dal fascicolo aziendale allegato al PIA sia in termini fisici, che economici. Le informazioni devono essere supportate da fonti informative certificate;
c)    La presenza di: a) soluzioni tecnologiche e meccaniche funzionali ad una riduzione energetica, alla sicurezza del lavoro, al benessere animale ed alla salvaguardia delle risorse naturali ivi compreso il suolo; b) Tecnologie e pratiche per il miglioramento della qualità dei prodotti; c) Orientamento del piano alle pratiche biologiche o migliorative per l’ambiente; sarà valutata solo se il P.I.A. prevede azioni specifiche volte a tale finalità di entità significativa (che incidano almeno sul 20% dell’azienda in termini fisici e/o economici) e con definizione di target riscontrabili; la semplice adesione alla misure 10 e/o 11 del PSR non soddisfa il requisito di cui al su riportato punto c);
d)   Svantaggi naturali legati alla localizzazione dell’azienda: Il punteggio sarà attribuito alle aziende i cui centri produttivi e superfici aziendali prevalenti siano localizzati nelle aree di cui al criterio di riferimento;
e)    Sinergia con altre misure del programma: Per adesione in atto alle misure 10, 11, 13 e 3.1 del programma, si intende impegno già assunto con una domanda di sostegno già rilasciata a valere sulle misure innanzi dette (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall’azienda su cui si insedia) alla data di presentazione della domanda di aiuto sul pacchetto giovani.

 
 
 
5.        Per la sottomisura 4.1, il punteggio massimo è 90 ed i criteri di selezione sono i seguenti:
 
Principio che guida il criterio
Criterio
Punteggio attribuito
Punteggio massimo
Localizzazione degli interventi
Aree montane
10
10
Aree Natura 2000 o HVN
5
 
 
 
 
Proposta progettuale
Introduzione di nuove tecnologie
5
 
 
 
 
 
15
Capacità economica a remunerare gli investimenti nel tempo
3
Investimenti volti alla riduzione dei costi
5
Investimenti nella diversificazione produttiva
5
Investimenti per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico
5
Sviluppo attività di commercializzazione diretta o filiere corte
5
Presenza di innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazione previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria
Investimenti innovativi rispetto alle indicazioni previste nelle direttive: acqua, benessere animale, fitofarmaci e aria
 
5
 
 
 
15
Innovazioni di prodotto e/o di processo
5
Innovazioni      nel      marketing      e       nella commercializzazione dei prodotti
 
5
Progetti integrati
Intervento presentato da soggetti beneficiari della misura biologico e/o misure agro climatico- ambientale e/o misure della qualità
 
10
 
10
 
Tipologia di settore produttivo prevalente*
Latte
20
 
 
20
Cereali
15
Carne
18
Ortofrutta, olivicoltura e viticoltura
18
Progetti collettivi
Progetti presentati da soggetti collettivi (almeno 5 agricoltori)
5
5
Dimensioni economiche aziendali **
Da € 15.000 a € 25.000 di PLV
15
 
15
Da € 25.001 a € 35.000 di PLV
10
Da € 35.001 a € 50.000 di PLV
5
*Per i settori non esplicitamente indicati in tabella, come ad esempio quello dell’apicoltura, il punteggio attribuibile è 0. **Il punteggio attribuibile per i valori inferiori a 15.000 euro e/o superiori a 50.000 euro è 0.

 
 
 
6.        Definizione delle modalità di attribuzione dei punteggi:
a)       Localizzazione degli interventi: Il punteggio sarà attribuito a quelle iniziative che prevedono investimenti localizzati nelle aree di cui al criterio di riferimento; nei casi in cui l’investimento non è localizzabile ma è funzionale all’intera azienda, esso sarà attribuito solo se la superficie aziendale prevalente ricade nelle aree di cui al criterio di riferimento;
b)       Proposta progettuale: 1. Introduzione di nuove tecnologie: Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli investimenti complessivi) riferiti ad acquisizione di tecnologie non presenti in azienda e di nuova generazione (presenza sul mercato da meno di due anni dalla data di pubblicazione del bando). 2. Capacità economica a remunerare gli investimenti nel tempo: Il punteggio sarà attribuito sulla base dalle informazioni presenti nel P.S.A. richiesta all’articolo 5 del bando. 3. Investimenti volti alla riduzione dei costi: Il punteggio sarà attribuito sulla base dalle informazioni presenti nel P.S.A. richiesta all’articolo 5 del bando. 4. Investimenti nella diversificazione produttiva Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli investimenti complessivi) riferiti alla diversificazione produttiva. 5. Investimenti per la riduzione delle emissioni e per il risparmio energetico: Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede investimenti di entità significativa (che incidano almeno per il 10% sugli importi degli investimenti complessivi) volti alla riduzione delle emissioni ed al risparmio energetico. La riduzione delle emissioni ed il risparmio energetico sarà valutata sulla base delle informazioni richieste all’articolo 5 del bando. 6. Sviluppo attività di commercializzazione diretta o filiere corte: Il punteggio sarà attribuito solo se il P.S.A. prevede investimenti (che incidano almeno per il 20% sugli importi degli investimenti complessivi) volti alla realizzazione di commercializzazione diretta o filiere corte. Per filiera corta si intende una filiera di approvvigionamento che non presenta più di un intermediario tra agricoltore e consumatore ed è finalizzata a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
c)       Presenza di innovazione negli investimenti rispetto anche alle indicazione previste dalla direttiva acqua, benessere animale fitofarmaci e aria Per quanto concerne gli aspetti innovativi si fa riferimento alla definizione di seguito riportata: Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della Commissione “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi l’innovazione è intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli tradizionali considerati in nuovi Ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose. Una nuova idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella pratica. L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini di mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi;
d)       Progetti integrati: Il punteggio è attribuito se per il beneficiario esiste una adesione in atto alle misure 10, 11, e 3 del PSR. Per adesione in atto si intende un impegno già assunto con una domanda di sostegno già rilasciata a valere sulle misure innanzi dette (dallo stesso beneficiario o dal precedente titolare dall’azienda su cui si insedia) alla data di presentazione della domanda di aiuto a valer sul presente bando;
e)       Tipologia di settore produttivo prevalente: Per la definizione del settore produttivo prevalente, si fa riferimento alla situazione ex-post dell’azienda cosi come definita del PIA. Ai fini dell’attribuzione del

 
 
 
punteggio sarà considerato il settore produttivo prevalente risultante dal PIA e dal fascicolo aziendale ad esso collegato;
f)        Progetti collettivi: Il punteggio sarà attribuito se presentato da almeno 5 agricoltori;
g)       Dimensioni economiche aziendali: Il punteggio sarà attribuito sulla base della quantificazione dell’indicatore in esame presente sul BPOL, se compilato, o sulla base dalle informazioni presenti nel
P.S.A. richiesta all’articolo 5 del bando.
7.        L’attribuzione del punteggio sarà effettuata in fase istruttoria dalla commissione/istruttore incaricata/o della valutazione sommando al punteggio conseguito per la sottomisura 6.1 il punteggio conseguito per la sottomisura 4.1. A parità di punteggio sarà preferito l’agricoltore di età inferiore.
 
 
ARTICOLO 14 – PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
 
Per il finanziamento delle domande inoltrate ai sensi del presente bando sono stanziati euro 3.950.000,00 provenienti dai fondi EURI del PSR Molise 2014-2022 per la sottomisura 6.1 ed euro 6.000.000,00 per la sottomisura 4.1. La regione si riserva la possibilità di modificare tali valori in aumento o diminuzione a seguito di modifiche del programma o dei regolamenti di riferimento.
 
 
ARTICOLO 15 – MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA
 
1.        Per la sottomisura 6.1, i soggetti interessati dal presente aiuto non sono soggetti a rendicontare la spesa relativa al premio di primo insediamento concesso nelle modalità su riportate.
2.        Per la sottomisura 4.1, i soggetti interessati ammessi a contributo, a conclusione degli acquisti o dei lavori programmati entro il periodo assegnato per la realizzazione stessa, debbono presentare domanda di pagamento finale e la specifica documentazione per la rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta.
3.        Le domande di pagamento vanno inserite sul portale Sian, secondo le procedure fornite dall’organismo Pagatore AGEA e presenti nel Manuale operativo utente per la compilazione delle domande di pagamento disponibile sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica PSR Molise 2014-2020.
4.        Per la rendicontazione della spesa il beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
a.        relazione finale con indicazione degli investimenti realizzati ed il relativo livello di conseguimento degli obiettivi preposti in ordine al miglioramento del rendimento globale dell’azienda, firmata da un tecnico abilitato;
b.       copia delle fatture quietanzate e relativi documenti di pagamento (bonifico bancario o ricevuta bancaria, assegni circolari non trasferibili). Le fatture devono riportare il CUP e i riferimenti al decreto di concessione sottoscritto ed alla domanda di sostegno;
c.        elenco analitico dei documenti giustificativi di spesa con gli estremi dei pagamenti effettuati;
d.       dichiarazione liberatoria del fornitore;

 
 
 
e.        certificato di agibilità (ove previsto) e, laddove pertinente, il/i certificato/i di conformità degli impianti e delle strutture realizzate;
f.        autorizzazione sanitaria (ove previsto);
g.       contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori;
h.       certificati di conformità per i macchinari acquistati;
i.         copia dell’atto di acquisto nel caso di acquisto di terreni ed immobili;
j.         documentazione fotografica concernente gli investimenti realizzati.
5.        Per la gestione dei flussi finanziari e le modalità di pagamento si rinvia a quanto specificato nel “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
 
 
ARTICOLO 16 – PROCEDURE DI ATTUAZIONE
 
Per quanto attiene al sistema procedurale per la gestione delle domande di aiuto si rinvia allo specifico documento “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020 predisposto dall’Amministrazione, con il quale sono definite le disposizioni attuative per il trattamento delle istanze e l’erogazione degli aiuti, per la definizione dei procedimenti istruttori (compreso le modalità attuative sulle varianti e proroghe), dei tempi previsti per lo svolgimento delle varie fasi procedurali ed altri aspetti connessi al trattamento ed alla gestione delle domande di aiuto.
 
 
ARTICOLO 17 – CONTROLLI, RIDUZIONI E SANZIONI
 
Agli aiuti erogabili ai sensi del presente bando si applicano, per quanto compatibili, i controlli, le riduzioni e sanzioni previste dalla normativa vigente e dal “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020.
 
 
ARTICOLO 18 – DISPOSIZIONI GENERALI
 
1.        In caso di contenzioso pendente con l’amministrazione in ordine alle domande di sostegno presentate sul presente bando, il partecipante deve conservare tutta la documentazione attinente al fascicolo di domanda e quella riferita alle attività e alle spese poste in essere e sostenute, fino a cinque anni dopo l’approvazione definitiva della domanda di saldo.
2.        Il beneficio di start-up riferito alla misura 6.1 non è compatibile con altri interventi di start-up previsti nelle misure del PSR o nei Piani di Sviluppo Locale, finanziati nell’ambito della misura Leader. Pertanto, la presentazione di una domanda nell’ambito del primo insediamento esclude la possibilità di presentare da parte

 
 
 
del giovane domanda su altre misure di start-up e viceversa.
3.       

Per quanto concerne le ulteriori condizioni per la presentazione delle domande si rimanda al “Manuale delle procedure e dei controlli delle domande di aiuto e di pagamento misure ad investimento” del PSR Molise 2014-2020. La delega da parte del richiedente, ovvero il legale rappresentante, al professionista in possesso delle credenziali di accesso al portale SIAN per la compilazione e il rilascio del MUD, così come previsto al precedente art. 5, dovrà essere presentata, mediante la relativa modulistica, entro sette giorni antecedenti la scadenza del bando, all’Ufficio Supporto autorità di gestione, Coordinamento leader e rapporti AGEA. Per eventuali trasmissioni successive a tale periodo, l’Amministrazione non garantisce il buon esito della richiesta. Nel caso in cui il portale SIAN, a ridosso della presentazione della domanda, risulti non attivo o restituisca errori di accesso o di gestione, va fatta immediata comunicazione al Responsabile del procedimento (a mezzo PEC), segnalando la tipologia di anomalia con allegata copia della schermata dell’errore/malfunzionamento riscontrato. La regione, entro sette giorni verifica, con AGEA, la reale esistenza dell’anomalia tecnica e provvede ad attribuire la corretta data di rilascio alla domanda. Tutti i documenti che riguardano il presente avviso sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2020 e sul portale del PSR Molise 2014-2020 all’indirizzo https://psr.regione.molise.it. Al fine di agevolare la candidatura al presente avviso è istituito sul sito istituzionale della Regione Molise nell’area tematica Agricoltura e Foreste, PSR Molise 2014-2022, un apposito HELP DESK all’interno del quale sono pubblicati i chiarimenti susseguenti alle specifiche richieste
Le richieste di FAQ potranno essere inoltrate entro i sette giorni antecedenti la scadenza del bando.
Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile delle misure ad investimento del PSR Molise 2014-2020, Direttore del Servizio “Fitosanitario regionale - Tutela e valorizzazione della montagna e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile”.

 
 
 
ALLEGATI
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
 
Il presente bando fa riferimento alla normativa comunitaria di seguito riportata.
Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio
§   regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
§   regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
§   regolamento (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
§   regolamento (UE) n. 1307/2013 del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
§   regolamento (UE) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
§   regolamento (UE) n. 1310/2013 del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell’anno 2014;
§   Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE, n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;
§   Regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19;
§   Regolamento (UE) n. 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i

 
 
 
regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.
 
Regolamenti della Commissione
§   Regolamento di esecuzione (UE) n.184/2014 del regolamento (UE) 1303/2013.
§   Regolamento delegato (UE) n.640/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013.
§   Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d‘investimento europei.
§   Regolamento delegato (UE) n.807/2014 che integra il regolamento (UE) 1305/2013.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1305/2013.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n.821/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1303/2013.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n. 834/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 relative al monitoraggio e alla valutazione della PAC.
§   Regolamento delegato (UE) n.907/2014 che integra il regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 che reca modalità applicative del regolamento (UE) 1306/2013 in relazione agli OP e agli altri organismi.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
§   Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
§   Regolamento (UE) n. 2020/532 della Commissione del 16 aprile 2020 recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune.
§   Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/73 della Commissione del 26 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
§   Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune.

 
 
 
DEFINIZIONI
 
    «Programmazione»: l’iter organizzativo, decisionale e finanziario in più fasi, finalizzato all’attuazione pluriennale dell’azione congiunta dell’Unione e degli Stati membri per realizzare le priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
   «Programma»: un "programma operativo" di cui alla parte III o alla parte IV del Reg. UE 1303/2013 e il "programma di sviluppo rurale" di cui al Reg. (UE) 1305/2013.
  «Priorità»: "priorità dell’Unione" di cui al Reg. (UE) 1305/2013.
   «Strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari quali definiti nel regolamento finanziario, salvo disposizioni contrarie del presente regolamento.
   «Regione»: unità territoriale corrispondente al livello 1 o 2 della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livelli NUTS 1 e 2) ai sensi del Reg. (CE) n. 1059/ 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica NUTS.
  «Misura»: una serie di interventi che contribuiscono alla realizzazione di una o più delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale.
  «Intervento»: Un progetto, un contratto, un’azione o un gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate; nel contesto degli strumenti finanziari, un’operazione è costituita dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari.
  «Quadro politico strategico»: un documento o una serie di documenti elaborati a livello nazionale o regionale che definisce un numero limitato di priorità coerenti stabilite sulla base di evidenze e un calendario per l’attuazione di tali priorità e che può includere un meccanismo di sorveglianza.
  «Categoria di regioni»: la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all’articolo 90, paragrafo 2 del Reg. UE 1303/2013.
  «Intervento completato»: un’operazione che è stata materialmente completata o pienamente realizzata e per la quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari.
   «Spesa pubblica»: qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni proveniente dal bilancio di un’autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell’Unione destinato ai fondi SIE, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di associazioni di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico e, allo scopo di determinare il tasso di cofinanziamento dei programmi o priorità FSE, può comprendere eventuali risorse finanziarie conferite collettivamente da datori di lavoro e lavoratori.
   «Beneficiario»: un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
   «Inadempienza»: o con riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell’aiuto o del sostegno di cui all’articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n.

 
 
 
1306/2013, qualsiasi inottemperanza a tali criteri di ammissibilità, impegni o altri obblighi; oppure o con riferimento alla condizionalità, l’inosservanza dei criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell’Unione, delle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali definite dagli Stati membri conformemente all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 o del mantenimento dei pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
  «Domanda di sostegno»: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013.
  «Domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013.
  «Altra dichiarazione»: qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale.
«Particella catastale»: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall’Agenzia del Territorio (A.D.T.).
  «CUAA»: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell’azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l’interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA.
  «Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC)» – Reg. (UE) 1306/2013 e s.m.i.: per migliorare l’efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall’Unione è istituito e reso operativo un sistema integrato di gestione e di controllo ("sistema integrato") di determinati pagamenti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal regolamento (UE) n. 1305/2013. In particolare, il SIGC garantisce un livello di controllo armonizzato per tutti gli Organismi Pagatori, implementando i criteri e le modalità tecniche di esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli in loco riferiti sia ai criteri di ammissibilità ai regimi di aiuto, sia agli obblighi di condizionalità.
  «S.I.A.N.»: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
   «G.I.S.»: Sistema informativo geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell’ambito del S.I.G.C. l’Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici.
  «Fascicolo aziendale elettronico e cartaceo»: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed elettronico (DPR 503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, è stato istituito nell’ambito dell’anagrafe delle aziende (D.Lgs. 173/98, art. 14 co 3) per i fini di semplificazione ed armonizzazione. Il fascicolo aziendale cartaceo è l’insieme della documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è allineato al fascicolo aziendale elettronico.
  «VCM»: Verificabilità e Controllabilità delle Misure ai sensi dell’art. 62 del Reg. UE 1305/2013.
  «Condizioni artificiose»: sono considerate condizioni artificiose le informazioni inserite nei PIA o PSA fuorvianti che non corrispondono alla realtà dei fatti, ma che tendono a modificarla al solo fine di ottenere un aiuto non legittimo. Tali condizioni saranno verificate ed accertate dall’Amministrazione che, in caso di riscontro, procederà successivamente a segnalarle agli organi competenti.
piano di miglioramento aziendale
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