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Lo studio tecnico effettua proggettazioni di qualsiasi Fabbricato Rurale, Stalle per Bovini, Suini, Ovini.
L'imprenditore agricolo è seguito in tutte le fasi dal dimensionamento e proggettazione fino alla chiusura dei lavori: DIMENSIONAMENTO N° CAPI- DIMENSIONAMENTO CONCIMAIA- DIMENSIONAMENTO SISTEMA DI VENTILAZIONE- REALIZZAZIONE PROGGETTO- RELAZIONE GEOLOGICA- PRESENTAZIONE SCIA/DIA- AUTORIZZAZIONI SANITARIE E COMMERCIALI- AUTORIZZAZIONE ALLO SPANDIMENTO DEI REFLUI.
Per imprenditori agricoli in zona Agricola è fondamentale la stesura del PUA.
Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.
Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
Il PUA contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.
Proggettazione di giardini e parchi.
Nella scelta delle essenze vegetali, si valuterà l'epoca di fioritura, il colore dei fiori, l'altezza, se decidua o sempreverde, il tipo di terreno che preferisce (PH, tessitura, colore etc), la temperature massime e minime etc.
Dopo aver valutato l'esposizione delle diverse specie verrà elaborato un modello tridimensionale che simulerà il futurno giardino in diversi periodi dell'anno modo da valutarne l'aspetto estetico.
La messa a dimora prevede una concimazione di fondo e l'aggiunta di eventuali ammendanti.
Progettazione di impianti arborei
Per una buona progettazione di un impianto arboreo è fondamentale la scelta della specie. I fattori da considerare sono: la presenza di un mercato di sbocco del prodotto quindi vengono valutate le condizioni climatiche come le temperature massime e minime, la piovosità, la disponibilità di acqua ed infine, la morfologia del terreno e l'esposizione.
L'impianto di un arboreto prevede il prelievo di campioni di terra, il terreno viene diviso in appezzamenti omogenei dal punto di vita dell'esposizione, della pendenza, del tipo di tessitura, del colore, profondità di falda, del drenaggio del e colore.
Il prelievo del campione da analizzare sarà effettuato con trivella a mano per una profondità che arriva fino a 80 cm.
Se è presente il cotico erboso è eliminato tale strato.
Dei risultatati delle analisi viene effettuata la concimazione di fondo con concime organico, fosforo e potassio. che verranno subito interrati con un aratura profonda.
Dopo aver preparato il terreno per l'impianto si eseguirà lo squadro ed il picchettamento del terreno. Il sesto di impianto è valutato in considerazione del tipo di "meccanizzazione" disponibile presso l'azienda agricola e della direzione dei venti dominanti.
Lazio - L.R. 22-12-1999, n. 38
L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (1).
Norme sul governo del territorio.
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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 1999, n. 36, S.O. n. 7.
TITOLO I
Finalità e princìpi generali
Capo I - Finalità
Art. 1
Scopo.
1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di partecipazione.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge:
a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;
c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;
d) definisce, nel rispetto delle competenze degli Enti pubblici territoriali subregionali, gli strumenti
della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei
soggetti comunque interessati alla loro formazione;
e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione
regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.
Art. 2
Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni.
1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell'integrità
fisica e dell'identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema
insediativo ed all'eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno
sviluppo sostenibile della Regione.
2. Ai fini della presente legge:
a) per tutela dell'integrità fisica del territorio si intende la considerazione dei connotati materiali
essenziali dell'insieme del territorio e delle sue singole componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo
naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di
intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti;
b) per tutela dell'identità culturale del territorio si intende il mantenimento dei connotati conferiti
all'insieme del territorio e alle sue componenti, dalla vicenda storica, naturale ed antropica;
c) per sistema insediativo si intende il complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare, con
una corretta integrazione, le esigenze abitative, produttive, ricreative, di mobilità e di relazioni
intersoggettive;
d) per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza
compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese
quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la
qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.
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Capo II - Princìpi generali e soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica regionale
Art. 3
Pianificazione territoriale ed urbanistica.
1. La Regione e gli Enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio
adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a
quanto previsto dalla presente legge.
2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del
territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo
da garantire:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;
b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse;
c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall'articolo 60 ed
il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il
miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;
d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di
eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.
3. La pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in:
a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e
dell'identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti
di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti
effetti di lunga durata;
b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione
specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti
riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali.
4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli strumenti
economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l'assetto del territorio
e le politiche ed i piani di settore.
5. Gli atti della Regione e degli Enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed
alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica.
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Art. 4
Funzioni e compiti amministrativi.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono
ripartiti tra Regione ed Enti locali secondo quanto stabilito dal titolo IV, capo II della L.R. n.
14/1999. L'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 non
disciplinate dalla presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 204 della L.R. n. 14/1999.
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Art. 5
Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale.
1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella
pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla L.R. n. 14/1999.
2. La Regione e gli Enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell'attività
amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.
3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la città metropolitana di Roma ed i comuni,
iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche
inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.
4. La Regione e gli Enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione
chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si
forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo
territoriale regionale di cui all'articolo 17.
5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge,
garantendo, in particolare:
a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché
degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;
b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento,
soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata
frammentazione istituzionale od urbanistica.
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Art. 6
Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica.
1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative
variazioni, competono:
a) alla Regione;
b) alle province ed alla città metropolitana di Roma;
c) ai comuni e loro associazioni.
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TITOLO II
Pianificazione territoriale
Capo I - Pianificazione territoriale regionale
Art. 7
Pianificazione territoriale regionale.
1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione
statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i
contenuti della programmazione socio-economica regionale.
2. La Regione procede alla pianificazione territoriale regionale dettando, in via prioritaria, le
disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed indicando:
a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
b) i sistemi di tutela e di salvaguardia dettati dalle amministrazioni statali competenti, nonché le
direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente;
c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e
gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
d) gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la
cooperazione istituzionale.
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Art. 8
Strumenti della pianificazione territoriale regionale.
1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il Piano territoriale regionale generale
(P.T.R.G.).
2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e
specificano il P.T.R.G., in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da
quest'ultimo previsti.
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Art. 9
Contenuti del P.T.R.G.
1. Il P.T.R.G., nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da
perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della Regione, dettando disposizioni
strutturali e programmatiche.
2. In particolare, le disposizioni strutturali del P.T.R.G.:
a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del
territorio, come definite dall'articolo 2;
b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e
commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale;
c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali;
d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di
attrezzature e servizi;
e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici
comunali generati da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del
Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 14/1999;
f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti
piani della città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione
territoriale regionale.
3. Le disposizioni programmatiche del P.T.R.G. stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione
delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed
individuano in particolare:
a) gli interventi da realizzare prioritariamente;
b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;
c) i termini per l'adozione o l'adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della
città metropolitana di Roma.
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Art. 10
Formazione ed adozione del P.T.R.G.
1. Al fine di adottare il P.T.R.G. in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed
in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente
all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una
conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla città
metropolitana di Roma e da altri Enti interessati.
2. La Giunta regionale adotta, sulla base delle risultanze della conferenza di cui al comma 1 e
previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, lo schema di P.T.R.G.
3. Lo schema di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'adozione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione (B.U.R.) e dell'avvenuta adozione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica (G.U.) e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella Regione. Contestualmente
alla pubblicazione, copia dello schema è trasmessa alle province ed alla città metropolitana di
Roma, che provvedono al relativo deposito.
4. Entrò sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di P.T.R.G., le province, ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni, indicono una conferenza alla quale partecipano gli Enti locali, le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a
livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando
una relazione complessiva contenente le osservazioni e le eventuali proposte di modifica allo
schema di P.T.R.G., che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Regione provvede alle consultazioni con le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali operanti a
livello regionale, anche nell'ambito del comitato Regione-autonomie funzionali e organizzazioni
economico sociali di cui all'articolo 22 della L.R. n. 14/1999.
6. Scaduti i termini di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi,
adotta la proposta di P.T.R.G., tenendo conto delle proposte di modifica eventualmente pervenute e
la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione, unitamente alle relazioni trasmesse dalle
province ed al parere del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16.
7. Il P.T.R.G. adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e
dell'adozione è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e su quattro quotidiani a diffusione nella
Regione. Il P.T.R.G. acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Art. 11
Aggiornamento e variazione del P.T.R.G.
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale
statale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del P.T.R.G.
o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni
programmatiche del P.T.R.G., la Giunta regionale provvede all'aggiornamento od alla variazione
delle disposizioni contenute nel P.T.R.G. con le procedure previste dall'articolo 10, ma con i termini
ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da
variazioni della normativa vigente.
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Art. 12
Piani regionali di settore.
1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo
territoriale, integrano il P.T.R.G. coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione
territoriale da quest'ultimo previsti.
2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti,
anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato
regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere.
3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando
contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del
P.T.R.G., costituiscono variazione al P.T.R.G. e pertanto sono approvati con le procedure di cui
all'articolo 11.
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Art. 13
Efficacia del P.T.R.G. e dei piani regionali di settore.
1. Il P.T.R.G. ha efficacia fino agli aggiornamenti od alle variazioni di cui all'articolo 11.
2. Il P.T.R.G. ed i piani regionali di settore approvati ai sensi della presente legge prevalgono sugli
analoghi strumenti di pianificazione previgenti, anche se approvati con legge.
3. Le province e la città metropolitana di Roma provvedono ad adeguare i rispettivi piani territoriali
generali alle disposizioni del P.T.R.G. entro il termine fissato dal P.T.R.G. stesso ed in conformità
alle linee di riordino territoriale complessivo, ai sensi della L. n. 142/1990, come da ultimo
modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265.
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Art. 14
Particolare efficacia del P.T.R.G.
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, il P.T.R.G. assume efficacia di piano urbanisticoterritoriale
con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali ai sensi dell'articolo 1-bis
del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1985, n.
431, allorquando contenga una specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale del
territorio relativa ai beni elencati dall'articolo 82, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.
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Art. 15
Relazione sullo stato della pianificazione.
1. La Giunta regionale trasmette ogni anno al Consiglio regionale, in occasione della presentazione
della proposta del bilancio regionale di previsione, una dettagliata relazione, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione, sullo stato di avanzamento del processo di pianificazione
territoriale e allo stato di attuazione delle relative previsioni.
2. In relazione a quanto previsto al comma 1 ed ai sensi della L.R. n. 14/1999, le province, la città
metropolitana di Roma ed i comuni, entro il mese di ottobre di ciascun anno, forniscono
all'assessorato regionale competente in materia urbanistica, attraverso una scheda appositamente
predisposta dall'assessorato stesso, dati ed informazioni sui relativi processi di pianificazione
territoriale, nonché indicazioni e valutazioni di coerenza e sostenibilità socio-economica ed
ambientale utili all'adeguamento della pianificazione regionale alle necessità locali.
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Art. 16
Comitato regionale per il territorio.
1. È istituito il comitato regionale per il territorio, di seguito denominato comitato, quale organo
consultivo della Regione nella materia della pianificazione territoriale ed urbanistica. Il comitato, in
particolare, esprime pareri su:
a) il P.T.R.G. ed i piani settoriali regionali contenenti disposizioni di rilevanza regionale;
b) i piani territoriali paesistici;
c) [i piani territoriali provinciali generali ed i piani settoriali provinciali contenenti disposizioni di
rilevanza territoriale] (2);
d) i piani delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
e) i piani delle aree naturali protette;
f) le schede di cui all'articolo 15, comma 2, ai fini della relazione sullo stato della pianificazione
della Giunta regionale;
g) altre questioni urbanistiche ad esso sottoposte dagli organi regionali.
2. Il comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque
anni (3).
3. Il comitato è composto:
a) dal direttore del dipartimento regionale competente in materia urbanistica, che lo presiede;
b) da nove esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, esterni alla Regione,
nominati dal Consiglio regionale garantendo la rappresentanza delle opposizioni (4);
c) dai dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di programmazione e pianificazione
territoriale, paesaggistica, ambientale ed urbanistica, nominati dal Presidente della Regione (5).
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale designato dal direttore del
dipartimento regionale competente in materia urbanistica.
5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo
parere della competente commissione consiliare permanente da esprimersi entro il termine
perentorio di quindici giorni dal ricevimento della richiesta di parere, indica criteri per l'adozione da
parte del comitato di un regolamento interno, con il quale sono definiti:
a) le modalità di funzionamento del comitato;
b) i casi di decadenza dei membri e quelli in cui essi sono obbligati ad astenersi dalle riunioni;
c) le procedure per l'esame degli affari sottoposti al comitato e per l'emissione dei relativi pareri;
d) la formazione delle commissioni relatrici, in modo da garantire la partecipazione di esterni, con
solo voto consultivo, qualora i particolari argomenti all'ordine del giorno lo richiedano.
6. Ai membri del comitato esterni alla Regione è corrisposto un compenso determinato ai sensi
dell'articolo 387 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale
Reg. 6 settembre 2002, n. 1 (6).
7. Per i servizi di segreteria è costituita, ai sensi della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 e
successive modificazioni, una struttura di supporto all'attività del comitato.
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(2) Lettera abrogata dall'art. 70, comma 1, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo).
(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2007, n. 14.
(4) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2007, n. 14 (vedi anche, per le norme
transitorie, l'art. 2 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «b) da sette esperti in
materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, esterni alla Regione designati dal Consiglio
regionale.».
(5) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 3, L.R. 6 agosto 2007, n. 14.
(6) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 4, L.R. 6 agosto 2007, n. 14. Il testo originario era così
formulato: «6. Ai fini della corresponsione dei compensi ai membri del comitato si applicano le
disposizioni della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 e successive modificazioni.».
Art. 17
Sistema informativo territoriale regionale.
1. È istituito il Sistema informativo territoriale regionale (S.I.T.R.), quale rete informatica unica per
tutto il territorio regionale.
2. Il S.I.T.R. contiene dati ed informazioni finalizzate alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici
e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e
locale.
3. Per i fini di cui al comma 2 la Regione concorda, con gli Enti locali e con gli altri soggetti
pubblici e privati coinvolti nel processo di pianificazione territoriale, condizioni e modalità per lo
scambio e l'integrazione di dati ed informazioni, nonché per il collegamento dei rispettivi sistemi
informativi al fine di creare una rete unificata.
4. Il S.I.T.R. è gestito, ai sensi dell'articolo 6 della L.R. n. 25/1996 e successive modificazioni, da
un ufficio ausiliario costituito secondo quanto previsto dall'articolo 11 della citata legge che, in
coordinamento con il sistema informativo territoriale regionale per l'ambiente (S.I.R.A.) provvede,
inoltre, alla redazione della carta tecnica regionale di cui al titolo II della legge regionale 18
dicembre 1978, n. 72, che costituisce anche riferimento cartografico per l'individuazione dei beni di
cui all'articolo 1 della L. n. 431/1985.
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Capo II - Pianificazione territoriale provinciale
Art. 18
Pianificazione territoriale provinciale.
1. La Provincia provvede alla pianificazione territoriale di propria competenza secondo quanto
previsto dagli articoli 2 e 3 e nel rispetto della normativa regionale in materia, nonché delle
previsioni della pianificazione territoriale regionale.
2. La Provincia procede alla pianificazione territoriale provinciale indicando:
a) gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale, con particolare
riguardo alle sue caratteristiche geomorfologiche ed ambientali, agli elementi costitutivi del
paesaggio storico, al sistema delle infrastrutture ed alla localizzazione delle attrezzature di livello
provinciale, ai principali insediamenti produttivi, al sistema insediativo, al sistema dei beni culturali
ed ambientali;
b) gli obiettivi generali, la strategia di tutela e di trasformazione del territorio e le relative azioni di
competenza provinciale volte alla loro realizzazione, nonché gli specifici interventi di competenza
provinciale previsti nei programmi e nei piani regionali, nazionali e dell'Unione europea;
c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature, gli impianti e gli interventi complessi di interesse
pubblico di rilevanza provinciale mediante l'individuazione di precise localizzazioni oppure di
ambiti localizzativi.
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Art. 19
Strumenti della pianificazione territoriale provinciale.
1. La pianificazione territoriale provinciale si esplica mediante il Piano territoriale provinciale
generale (P.T.P.G.), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 15
della L. n. 142/1990 e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il P.T.P.G. assume, nel
rispetto delle modalità di cui al comma 3, l'efficacia di piano di settore nell'ambito delle seguenti
materie:
a) protezione della natura e tutela dell'ambiente;
b) acque e difesa del suolo;
c) tutela delle bellezze naturali.
3. Ai fini della definizione delle disposizioni del P.T.P.G. relative alle materie di cui al comma 2, la
Provincia promuove, secondo le modalità stabilite all'articolo 21, comma 1, le intese con le
amministrazioni competenti ai sensi della normativa statale o regionale vigente.
4. In mancanza dell'intesa di cui al comma 3, i piani di tutela di settore conservano il valore e gli
effetti ad essi assegnati dalla rispettiva normativa.
5. Le amministrazioni competenti di cui al comma 3 possono procedere, qualora si renda necessaria
una variazione delle disposizioni di settore di propria competenza contenute nel P.T.P.G.,
all'adozione del relativo piano di settore o stralcio di esso secondo la normativa vigente. In tal caso
la Provincia promuove l'intesa di cui al comma 3, ai fini dell'adeguamento del P.T.P.G.
6. I piani territoriali provinciali settoriali, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano
e specificano il P.T.P.G., in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da
quest'ultimo previsti.
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Art. 20
Contenuti del P.T.P.G.
1. Il P.T.P.G. determina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18, gli indirizzi generali
dell'assetto del territorio provinciale, dettando disposizioni strutturali e programmatiche.
2. Le disposizioni strutturali stabiliscono in particolare:
a) il quadro delle azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la
pianificazione urbanistica;
b) i dimensionamenti per gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica subprovinciali,
nel rispetto dei criteri e degli indirizzi regionali di cui all'articolo 9;
c) le prescrizioni di ordine urbanistico-territoriale necessarie per l'esercizio delle competenze della
Provincia.
3. Le disposizioni programmatiche del P.T.P.G. stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione
delle disposizioni strutturali di cui al comma 2 e specificano in particolare:
a) gli interventi relativi ad infrastrutture e servizi da realizzare prioritariamente;
b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;
c) i termini per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica subprovinciali.
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Art. 20-bis
Conferenza di pianificazione.
1. Prima di avviare la formazione del P.T.P.G. o di varianti ad esso, la Provincia adotta un
documento preliminare di indirizzo del P.T.P.G., da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della
Regione, che deve contenere i seguenti elementi:
a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio provinciale ed il loro
rapporto con gli strumenti di pianificazione sovracomunale e settoriale;
b) la definizione e la quantificazione della struttura dei servizi pubblici e privati esistenti di livello
sovracomunale;
c) gli obiettivi, le strategie ed i metodi che lo strumento territoriale intende perseguire ed attuare
soprattutto con riferimento ai sistemi ambientale, insediativo e relazionale;
d) la cartografia in scala adeguata rappresentativa degli obiettivi e delle strategie di cui alla lettera
c).
2. Al fine di acquisire il parere della Regione in ordine alla compatibilità degli indirizzi del P.T.P.G.
rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionale, il
Presidente della Provincia convoca una conferenza di pianificazione con la Regione, cui
partecipano, oltre al Presidente della Provincia, il Presidente della Regione ed i relativi Assessori
competenti in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica. La conferenza deve concludersi
nel termine di trenta giorni (7).
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(7) Articolo aggiunto dall'art. 285, comma 1, L.R. 10 maggio 2001, n. 10.
Art. 21
Adozione e verifica del PTPG.
1. La provincia provvede alla formazione del proprio PTPG mediante la conclusione di un apposito
accordo di pianificazione, con il quale la provincia stessa e la Regione definiscono consensualmente
i contenuti dello strumento di pianificazione provinciale, secondo le forme e le modalità di cui ai
commi successivi.
2. La provincia adotta lo schema di PTPG. Qualora il PTPG assuma la particolare efficacia dei piani
settoriali nelle materie di cui all'articolo 19, comma 2, la provincia convoca, preliminarmente
all'adozione dello schema di PTPG, le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione
regionale, nonché gli enti comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di
acquisire le intese di cui all'articolo 19, comma 3.
3. Lo schema di PTPG, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa
statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della provincia, in libera visione al
pubblico secondo le modalità stabilite dalla provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
4. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare
osservazioni. Entro lo stesso termine la provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli
enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali
operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni,
formulando una relazione complessiva nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle
eventuali proposte di modifica allo schema di PTPG, una specifica e motivata valutazione delle
indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle
comunità montane.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 per la definizione dei lavori
della conferenza, la provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il
PTPG e lo trasmette alla Regione corredato della eventuale relazione complessiva di cui al comma
4.
6. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PTPG alla Regione, il presidente della provincia, ai
fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il Presidente della
Regione, una conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della
Regione e della provincia, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità del PTPG
adottato con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale o di settore, di ambito
regionale o statale. In sede di prima riunione della conferenza di copianificazione i partecipanti
stabiliscono il termine, non superiore in ogni caso a sessanta giorni, entro cui i lavori della
conferenza debbono concludersi.
7. Nel caso in cui il PTPG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni degli strumenti di
pianificazione di cui al comma 6, nella conferenza sono individuati gli adeguamenti necessari al
fine di conformare il PTPG a tali previsioni.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su
uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna
cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al
PTPG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il Presidente della
Regione ed il presidente della provincia sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e
recepisce lo schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di
decadenza, dalla Giunta regionale e dal consiglio provinciale.
10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio provinciale approva il PTPG, in
conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di
conformare il PTPG alle previsioni degli strumenti di pianificazione di cui al comma 6.
11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PTPG adottato esclusivamente le
modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.
12. Il PTPG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il PTPG
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (8).
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(8) Articolo così sostituito dall'art. 70, comma 2, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Formazione e verifica del P.T.P.G. 1. La
Provincia adotta, previo parere dell'organismo consultivo previsto dall'articolo 26, lo schema di
P.T.P.G. Qualora il P.T.P.G. assuma la particolare efficacia dei piani settoriali nelle materie di cui
all'articolo 19, comma 2, la Provincia convoca, preliminarmente all'adozione dello schema di
P.T.P.G., le amministrazioni statali interessate, l'amministrazione regionale, nonché gli Enti
comunque competenti per la pianificazione nelle citate materie, al fine di acquisire le intese di cui
all'articolo 19, comma 3.
2. Lo schema di P.T.P.G., completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa
statale e regionale vigente, è depositato presso la segreteria della Provincia, in libera visione al
pubblico secondo le modalità stabilite dalla Provincia stessa. Del deposito è dato avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella Provincia.
3. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare
osservazioni. Entro lo stesso termine la Provincia indice una conferenza alla quale partecipano gli
Enti locali, le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali
operanti a livello provinciale. La conferenza definisce i propri lavori nel termine di trenta giorni,
formulando una relazione complessiva, nella quale è contenuta, oltre alle osservazioni ed alle
eventuali proposte di modifica allo schema di P.T.P.G., una specifica e motivata valutazione delle
indicazioni urbanistiche degli eventuali piani pluriennali di sviluppo socio-economico delle
Comunità montane.
4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3 per la definizione dei lavori
della conferenza, la Provincia, valutate le proposte di modifica eventualmente pervenute, adotta il
P.T.P.G.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Provincia trasmette il P.T.P.G., corredato dalla
eventuale relazione complessiva di cui al comma 3, alla Giunta regionale per la verifica di
compatibilità con il P.T.R.G. e con gli strumenti regionali di pianificazione territoriale di settore,
ove esistenti. Qualora il P.T.R.G. non sia stato ancora adottato, la Giunta regionale effettua la
verifica di conformità del piano rispetto agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale,
determinati dal Consiglio regionale secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della L. n.
142/1990 e successive modificazioni. L'assessorato regionale competente in materia urbanistica
procede all'istruttoria tecnica e trasmette il piano al comitato di cui all'articolo 16.
6. Entro centoventi giorni dalla ricezione del P.T.P.G., la Regione, al fine di definire il
procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della
Regione o dall'assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Presidente della Provincia
interessata o l'assessore da lui delegato, i membri del comitato di cui all'articolo 16, che esprimono
in tale sede, collegialmente, il proprio parere, ed i dirigenti delle strutture regionali e provinciali
competenti.
7. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono
il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul
piano sia richiesta la valutazione del Consiglio regionale ai sensi del comma 9 e riprende il suo
decorso dall'adozione della deliberazione consiliare di variazione del P.T.R.G. o degli indirizzi della
pianificazione territoriale regionale e comunque dalla scadenza del termine di cui al comma 9.
8. Nel caso in cui il P.T.P.G. contenga elementi di difformità rispetto al P.T.R.G. o rispetto agli
indirizzi della pianificazione territoriale regionale, nella stessa sede si procede all'adeguamento del
P.T.P.G.
9. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 8 siano valutate
positivamente dal Presidente della Regione, questi trasmette il P.T.P.G. al Consiglio regionale che
può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del P.T.R.G. o
degli indirizzi della pianificazione territoriale regionale. In tale caso la conferenza di servizi si
conclude con la determinazione favorevole. In caso di decorso inutile del suddetto termine le
difformità si intendono valutate negativamente e la conferenza procede all'adeguamento del
P.T.P.G. ai sensi del comma 8.
10. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 la determinazione di conclusione del
procedimento di verifica di compatibilità o di conformità del piano ai sensi dei commi 8 e 9 è
assunta dal Presidente della Regione.
11. La determinazione della conferenza di adeguamento del P.T.P.G. difforme rispetto al P.T.R.G. o
agli indirizzi della pianificazione territoriale regionale deve essere ratificata dal Consiglio
provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della determinazione adottata.
12. Il P.T.P.G. definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e dell'adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella Provincia. Il P.T.P.G.
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.».
Art. 22
Aggiornamenti e variazioni del P.T.P.G.
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale
regionale ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del
P.T.P.G. o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle
disposizioni programmatiche del P.T.P.G., la Provincia provvede all'aggiornamento o alla
variazione delle disposizioni contenute nel P.T.P.G., con le procedure previste dall'articolo 21, ma
con i termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese
necessarie da variazioni della normativa vigente.
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Art. 23
Piani provinciali di settore.
1. I piani provinciali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo
territoriale, integrano il P.T.P.G. coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione
territoriale da quest'ultimo previsti.
2. [I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono
sottoposti, anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere
dell'organismo consultivo previsto dall'articolo 26] (9).
3. I piani provinciali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando
contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del
P.T.P.G., sono approvati con le procedure di cui all'articolo 21 e costituiscono variazione al
P.T.P.G.
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(9) Comma abrogato dall'art. 70, comma 3, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo).
Art. 24
Efficacia del P.T.P.G.
1. Il P.T.P.G. ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 22. I vincoli di
destinazione e di inedificabilità previsti dal P.T.P.G. hanno efficacia a tempo determinato, per la
durata di cinque anni.
2. I comuni e le Comunità montane devono adeguare rispettivamente i propri strumenti urbanistici
ed i propri piani pluriennali di sviluppo socio-economico alle disposizioni del P.T.P.G. entro il
termine fissato dal P.T.P.G. stesso.
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Art. 25
Misure di salvaguardia.
1. A decorrere dalla data di adozione del P.T.P.G., ai sensi dell'articolo 21 e fino all'adeguamento
dei piani urbanistici generali dei comuni al P.T.P.G., si applicano le misure di salvaguardia di cui
alla legge 3 novembre 1952, n. 1902 e successive modificazioni.
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Art. 26
Organismi consultivi provinciali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.
[1. Ciascuna Provincia provvede all'istituzione di un organismo consultivo per l'esercizio delle
funzioni di propria competenza in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica] (10).
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(10) Articolo abrogato dall'art. 70, comma 4, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo).
Capo III - Pianificazione territoriale della città metropolitana di Roma
Art. 27
Pianificazione territoriale della città metropolitana di Roma.
1. La città metropolitana di Roma esercita sul proprio territorio le funzioni di pianificazione
territoriale ad essa attribuite, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal titolo II, capo II, della
presente legge.
TITOLO III
Pianificazione urbanistica comunale
Capo I - Strumenti della pianificazione urbanistica comunale e piano urbanistico comunale
generale
Art. 28
Strumenti della pianificazione urbanistica comunale.
1. La pianificazione urbanistica comunale opera nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari, statali e regionali e di quelle dettate dalla pianificazione territoriale regionale e
provinciale.
2. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante:
a) il Piano urbanistico comunale generale (P.U.C.G.), articolato in disposizioni strutturali ed in
disposizioni programmatiche, con funzioni di piano regolatore generale ai sensi della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;
b) i Piani urbanistici operativi comunali (P.U.O.C.).
Art. 29
Contenuti del P.U.C.G. - Disposizioni strutturali.
1. Le disposizioni strutturali del P.U.C.G., tenuto conto di quanto previsto negli articoli 2 e 3,
recepiscono le individuazioni delle componenti territoriali indicate dalle pianificazioni regionali e
provinciali, generali e settoriali, nonché le disposizioni da esse dettate ed i vincoli discendenti dalla
legislazione vigente. Esse possono assoggettare a vincoli ulteriori categorie di beni che risultano
meritevoli di una disciplina particolare finalizzata alla tutela, alla riqualificazione ed alla
valorizzazione dei beni stessi.
2. Le disposizioni strutturali sono finalizzate:
a) a delineare i cardini dell'assetto del territorio comunale;
b) ad indicare le trasformazioni strategiche comportanti effetti di lunga durata;
c) a tutelare l'integrità fisica e l'identità culturale del territorio comunale attraverso:
1) la ricognizione della vicenda storica che ha portato all'attuale configurazione del territorio
comunale e dello stato di conservazione del suolo e del sottosuolo, nonché dell'equilibrio dei sistemi
ambientali;
2) l'articolazione del territorio non urbanizzato in ambiti, in relazione alle loro caratteristiche
paesaggistiche, ambientali e produttive agricole;
3) la perimetrazione del territorio urbanizzato e, nell'ambito di esso:
a) degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici, come definiti dall'articolo 60;
b) delle addizioni urbane storicizzate, cioè le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate
diverse dagli insediamenti urbani storici di cui all'articolo 60, individuando le singole unità edilizie,
i complessi edilizi, gli spazi scoperti, le strutture insediative non urbane, delle quali conservare le
caratteristiche morfologiche, strutturali, tipologiche e formali;
4) la definizione, per ognuna delle componenti territoriali individuate ai sensi dei precedenti
numeri, delle disposizioni relative alle trasformazioni fisiche ammissibili ed alle utilizzazioni
compatibili.
3. Il P.U.C.G. provvede, di norma, a disciplinare con disposizioni strutturali immediatamente
precettive ed operative, le trasformazioni e le utilizzazioni degli insediamenti urbani storici
aggregati o centri storici di cui all'articolo 60 e delle altre parti del territorio delle quali si preveda il
sostanziale mantenimento dell'organizzazione territoriale e dell'assetto urbano esistenti.
4. Le disposizioni strutturali del P.U.C.G. determinano indirizzi per le parti del territorio di nuova
edificazione o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana, anche tramite
demolizioni e ricostruzioni o ridefinizione funzionale, definendo le dimensioni massime
ammissibili, le quantità di spazi necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per l'esercizio
delle diverse funzioni, con particolare riferimento a quelle pubbliche o collettive, nonché le
utilizzazioni compatibili e le infrastrutture necessarie a garantire la realizzazione delle previsioni,
secondo il criterio del massimo recupero e riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree edificate
esistenti, al fine di determinare il minimo ricorso all'urbanizzazione ed all'edificazione di nuove
zone ed aree.
5. Le disposizioni strutturali del P.U.C.G. definiscono, altresì, il sistema delle infrastrutture di
comunicazione e dei trasporti, anche di rilevanza sovracomunale ove le relative disposizioni della
pianificazione sovraordinata non siano immediatamente precettive ed operative.
6. Il P.U.C.G. contiene, di norma, disposizioni strutturali immediatamente precettive ed operative
riguardanti le unità edilizie e le loro pertinenze inedificate ricadenti all'interno degli insediamenti
urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici puntuali così come definiti
dall'articolo 60, nonché le unità edilizie ricadenti in aree di cui si intende conservare
l'organizzazione territoriale e l'assetto urbano esistente.
Art. 30
Contenuti del P.U.C.G. - Disposizioni programmatiche.
1. Le disposizioni programmatiche del P.U.C.G. specificano le disposizioni strutturali del P.U.C.G.,
precisandone i tempi di attuazione ed in particolare:
a) i perimetri delle zone da sottoporre alla redazione dei P.U.O.C.;
b) quali P.U.O.C. devono essere formati ed i termini entro i quali devono essere compiuti i relativi
adempimenti;
c) i caratteri delle trasformazioni fisiche e funzionali ammissibili negli ambiti urbani non
assoggettati alla redazione dei P.U.O.C., specificando le modalità di attuazione delle trasformazioni;
d) quali trasformazioni fisiche e funzionali di immobili aventi rilevanza territoriale urbanistica e,
pertanto, soggetti al rilascio della concessione edilizia, si prevede siano attuate senza l'intervento di
un P.U.O.C., specificando le trasformazioni ammissibili e le modalità ed i termini di attuazione
delle trasformazioni;
e) le destinazioni d'uso specifiche, con particolare riferimento a quelle per funzioni pubbliche o
collettive, attribuite ad immobili determinati, i cambi di destinazione d'uso ammissibili e le
incompatibilità assolute;
f) gli interventi di urbanizzazione e di realizzazione di spazi per funzioni pubbliche e collettive;
g) gli immobili da acquisire alla proprietà pubblica;
h) quali trasformazioni debbono attuarsi previa acquisizione pubblica di immobili esattamente
individuati o mediante le forme di perequazione previste nei P.U.O.C.;
i) il piano economico di competenza comunale relativo agli interventi di cui alle lettere f) e g),
comprendente i costi derivanti dalle relative indennità per occupazione ed espropriazione,
distinguendo i costi afferenti agli interventi volti a soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi
agli interventi conseguenti alle trasformazioni da attuare.
2. Ai fini della determinazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle trasformazioni sottoposte a
contributo concessorio, che si prevede siano attuate in conformità alle disposizioni di cui al comma
1, il Comune, tenuto conto delle spese da iscrivere nel bilancio comunale per gli interventi previsti
al comma 1, lettera f), ripartisce i costi individuati tra i soggetti attuatori delle trasformazioni, in
conformità ai criteri metodologici ed ai parametri indicati dalla Giunta regionale con apposita
deliberazione da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune include nel piano triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 14 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli interventi indicati al comma 1, lettera f).
4. La formazione dei P.U.O.C. è obbligatoria per:
a) le zone fortemente degradate ricadenti nei centri storici o negli insediamenti storici puntuali;
b) le aree assoggettabili o da assoggettare a riqualificazione o ristrutturazione urbana;
c) le zone di nuova urbanizzazione.
Art. 31
Specifica efficacia delle disposizioni programmatiche.
1. Qualora gli aventi titolo ad effettuare le trasformazioni previste dall'articolo 30, comma 1, lettera
d), non presentino le relative richieste di concessione edilizia entro i termini previsti dal P.U.C.G.
per l'attuazione delle stesse, il Comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili
interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano
richiesta. Il Comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui gli aventi titolo
richiedano la concessione edilizia.
2. Qualora i titolari di concessione edilizia per l'effettuazione delle trasformazioni previste
dall'articolo 30, comma 1, lettera d), non procedano all'esecuzione delle stesse entro i termini
previsti dalla concessione e ferma restando la possibilità di provvedimento motivato di proroga
della concessione stessa, il Comune espropria, ai sensi della normativa vigente, gli immobili
interessati ed esegue le trasformazioni previste o ne affida l'esecuzione ai soggetti che ne facciano
richiesta. Il Comune sospende il procedimento espropriativo nel caso in cui i titolari di concessione
versino in un'unica soluzione gli oneri di urbanizzazione, ove per questi sia prevista una
rateizzazione. Il Comune riattiva il procedimento espropriativo allorquando le trasformazioni
previste non siano comunque realizzate.
Art. 32
Conferenza di pianificazione.
1. Prima di avviare la formazione di un nuovo P.U.G.C. o di varianti al P.U.G.C., il Comune adotta
un documento preliminare di indirizzo del P.U.G.C., che deve contenere almeno i seguenti
elementi:
a) la relazione sulle linee di sviluppo storico delle trasformazioni del territorio comunale ed il loro
rapporto con gli strumenti di pianificazione comunale;
b) la descrizione territoriale ed ambientale, costituita da analisi conoscitive estese all'intero territorio
comunale;
c) la quantificazione del patrimonio edilizio esistente, ivi compresa la suddivisione tra edilizia
legale ed abusiva;
d) la relazione sull'evoluzione storica e sulla struttura della popolazione residente;
e) la definizione e quantificazione della struttura dei servizi pubblici esistenti;
f) gli obiettivi che lo strumento urbanistico proposto intende perseguire;
g) la cartografia in scala adeguata dell'assetto urbano attuale, del piano generale vigente e della
sintesi della proposta di piano.
2. Al fine di acquisire il parere della Regione e della Provincia sulla compatibilità degli indirizzi del
P.U.G.C. rispetto agli strumenti o agli indirizzi della pianificazione territoriale e paesistica regionali
e provinciali, il Sindaco del Comune interessato convoca una conferenza di pianificazione con la
Regione e la Provincia territorialmente interessata cui partecipano, oltre al Sindaco, i Presidenti
della Regione e della Provincia ed i relativi assessori competenti in materia urbanistica. La
conferenza deve concludersi nel termine di trenta giorni.
Art. 33
Adozione e verifica del PUCG.
1. Il comune provvede alla formazione del proprio PUCG mediante la conclusione di un apposito
accordo di pianificazione, con il quale il comune stesso e la provincia definiscono consensualmente
i contenuti dello strumento urbanistico comunale, secondo le forme e le modalità di cui ai commi
successivi.
2. Il comune adotta il PUCG ai sensi della L. n. 1150/1942 e successive modifiche dopo aver
effettuato consultazioni con gli enti pubblici e con le organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste,
economico-professionali e sindacali interessate, e comunque avendo attivato processi di
partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di intervento diretto dei cittadini. Il
PUCG adottato, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e
regionale vigente, è depositato presso la segreteria del comune in libera visione al pubblico,
secondo le modalità stabilite dal comune stesso. Del deposito è dato avviso sull'albo comunale e su
almeno quattro quotidiani a diffusione nella provincia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare
osservazioni.
4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, il comune deduce sulle
osservazioni presentate, adeguando il PUCG alle osservazioni accolte, e trasmette il PUCG
medesimo alla provincia.
5. Decorsi novanta giorni dalla trasmissione del PUCG alla provincia, il sindaco, ai fini della
conclusione dell'accordo di cui al comma 1, convoca, d'intesa con il presidente della provincia, una
conferenza di copianificazione fra i dirigenti delle strutture tecniche competenti della provincia e
del comune, nell'ambito della quale viene verificata la compatibilità del PUCG adottato con le
previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione territoriali o di settore, di ambito regionale o
statale, preordinati alla tutela di interessi differenziati. I lavori della conferenza debbono comunque
concludersi entro sessanta giorni dalla data della sua convocazione.
6. Nel caso in cui il PUCG contenga elementi di difformità rispetto alle previsioni del PTPG ovvero
a quelle degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5, nella conferenza sono individuati gli
adeguamenti necessari al fine di conformare il PUCG a tali previsioni.
7. Qualora nella stessa conferenza si ravvisi l'opportunità di provvedere alla variazione delle
disposizioni contenute nel PTPG, il PUCG è trasmesso al consiglio provinciale che può procedere
alla variazione del PTPG con le forme e modalità di cui agli articoli 21 e 22. Il termine di cui al
comma 5 resta sospeso e riprende il suo decorso dall'approvazione della variazione del PTPG.
8. I partecipanti alla conferenza, in esito alle verifiche di cui ai precedenti commi, convengono su
uno schema di accordo, di cui è parte integrante una relazione tecnica, corredata anche di opportuna
cartografia, recante dettagliate ed univoche indicazioni sugli eventuali adeguamenti da apportare al
PUCG.
9. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza, il presidente della
provincia ed il sindaco sottoscrivono l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce lo
schema di cui al comma 8. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal
consiglio comunale.
10. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il PUCG, in
conformità alle eventuali modifiche, concordate nell'accordo medesimo, apportate al fine di
conformare il PUCG alle previsioni del PTPG e degli strumenti di pianificazione di cui al comma 5.
11. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al PUCG adottato esclusivamente le
modifiche necessarie per conformarlo ai contenuti dell'accordo di pianificazione.
12. Il PUCG definito ai sensi del presente articolo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e dell'approvazione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella provincia. Il
PUCG acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (11).
------------------------
(11) Il presente articolo, già modificato dall'art. 285, comma 2, L.R. 10 maggio 2001, n. 10, dall'art.
88, comma 2, L.R. 6 settembre 2001, n. 24 e dall'art. 1, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44, è stato poi
così sostituito dall'art. 70, comma 5, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di adozione del
piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo
23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso articolo). Il testo
precedente era così formulato: «Art. 33. Adozione e verifica del P.U.C.G. 1. Il Comune predispone
ed adotta il P.U.G.C. ai sensi della L. n. 1150/1942 e successive modificazioni. Il P.U.C.G. adottato
dal Comune, completo dei contenuti tecnici e degli elaborati prescritti dalla normativa statale e
regionale vigente è depositato presso la segreteria del Comune e delle circoscrizioni, qualora
esistenti, in libera visione al pubblico, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso. Del
deposito è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella
Provincia.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito, chiunque può presentare
osservazioni. Nello stesso termine il Comune può effettuare consultazioni sul P.U.C.G. con Enti
pubblici ed organizzazioni rappresentative di categorie interessate.
3. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Comune deduce sulle
osservazioni presentate, adeguando eventualmente il P.U.C.G. alle osservazioni accolte e trasmette
il P.U.C.G. alla Provincia per la verifica di compatibilità con il P.T.P.G. e con gli eventuali
strumenti di pianificazione territoriale di settore. [Qualora il P.T.P.G. non sia stato ancora adottato,
la Provincia effettua la verifica di conformità del P.U.C.G. rispetto agli indirizzi della pianificazione
territoriale provinciale verificate dalla Regione ai sensi dell'art. 20-bis, comma 2] (periodo
soppresso dall'art. 1, comma 1, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44.)
4. Entro centoventi giorni dalla ricezione del P.U.C.G., la Provincia, al fine di definire il
procedimento di verifica, promuove una conferenza di servizi presieduta dal Presidente della
Provincia o dall'assessore da lui delegato, alla quale partecipano il Sindaco del Comune interessato
o l'assessore da lui delegato, i membri dell'organismo consultivo di cui all'articolo 26, che
esprimono in tale sede, collegialmente, il proprio parere ed i dirigenti delle strutture provinciali e
comunali competenti.
5. In sede di prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni partecipanti stabiliscono
il termine entro cui è possibile pervenire ad una determinazione. Tale termine è sospeso qualora sul
P.U.C.G. sia richiesta la valutazione del competente organo provinciale ai sensi del comma 7 e
riprende il suo decorso dall'adozione della variazione del P.T.P.G. e comunque dalla scadenza del
termine di cui al comma 7.
6. Nel caso in cui il P.U.C.G. contenga elementi di difformità rispetto al P.T.P.G., si procede
all'adeguamento del P.U.C.G. in sede di conferenza di servizi.
7. Qualora in sede di conferenza di servizi le difformità di cui al comma 6 siano valutate
positivamente dal Presidente della Provincia, questi trasmette il P.U.C.G. al competente organo
provinciale che può procedere, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione, alla variazione del
P.T.P.G. In tale caso la conferenza di servizi si conclude con la determinazione favorevole. In caso
di valutazione negativa da parte del competente organo provinciale, la conferenza di servizi procede
all'adeguamento del P.U.C.G. ai sensi del comma 6.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 5, la determinazione di conclusione del
procedimento di verifica di compatibilità del piano ai sensi dei commi 6 e 7, è assunta dal
Presidente della Provincia.
9. La determinazione della conferenza di adeguamento del P.U.C.G. difforme rispetto al P.T.P.G.
deve essere ratificata dal competente organo del Comune, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione della determinazione adottata.
10. Il P.U.C.G. definito ai sensi del presente articolo, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione e dell'adozione è data notizia su quattro quotidiani a diffusione nella Provincia. Il P.U.C.G.
acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.».
Art. 34
Aggiornamento e variazione del P.U.C.G.
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della pianificazione territoriale
provinciale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del
P.U.C.G. o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle
disposizioni programmatiche del P.U.C.G., il Comune procede all'aggiornamento o alla variazione
delle disposizioni contenute nel P.U.C.G., con le procedure previste dall'articolo 33, ma con i
termini ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da
variazioni della normativa vigente.
2. Gli aggiornamenti e le variazioni alle disposizioni strutturali del P.U.C.G. sono corredate da
apposita relazione, che giustifichi la necessità della variazione stessa e da elaborati grafici.
Art. 35
Efficacia del P.U.C.G.
1. Il P.U.C.G. ha efficacia fino agli aggiornamenti ed alle variazioni di cui all'articolo 34. Le
disposizioni concernenti interventi subordinati all'acquisizione pubblica di immobili privati o
comportanti vincoli di destinazione e di inedificabilità hanno efficacia a tempo determinato della
durata di cinque anni.
Art. 36
Misure di salvaguardia.
1. Dalla data di adozione del P.U.C.G. ai sensi dell'articolo 33, comma 1, fino alla data di
esecutività del P.U.C.G. stesso e comunque non oltre cinque anni dalla data di adozione, si
applicano le misure di salvaguardia previste dalla L. n. 1902/1952.
Art. 37
Relazione geologica, agro-pedologica, archeologica e di uso dei suoli.
1. Il P.U.C.G. è definito, nel rispetto delle previsioni dei piani di bacino, sulla base di una relazione
geologica, di una relazione agro-pedologica e di una relazione archeologica e di uso dei suoli,
descrittiva delle caratteristiche vegetazionali, agro-pedologiche e di uso del territorio, che
costituiscono parte integrante del P.U.C.G. ed hanno valore di disposizioni strutturali.
2. La relazione geologica è elaborata, in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, da un
tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei geologi; mentre la relazione agro-pedologica e di
uso dei suoli, è elaborata da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e
dei dottori forestali.
3. I commi 1 e 2 si applicano a tutti i comuni della Regione anche se non inclusi negli elenchi delle
località sismiche da consolidare o da trasferire.
Art. 38
P.U.C.G. in forma associata.
1. I comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali indicati ai sensi dell'articolo 9, comma 2,
lettera e), organizzano, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, commi 4 e 5 della L.R. n.
14/1999, la formazione di P.U.C.G. in forma associata.
2. Resta salva la facoltà per i comuni non ricadenti negli ambiti territoriali ottimali di cui al comma
1, di procedere alla formazione dei P.U.C.G. in forma associata.
3. I comuni di cui al comma 1 che procedono in forma associata alla formazione dei P.U.C.G.,
beneficiano degli incentivi previsti dall'articolo 12 della L.R. n. 14/1999.
Capo II - Piani urbanistici operativi comunali
Art. 39
Contenuti del P.U.O.C.
1. I P.U.O.C. provvedono, nel rispetto delle disposizioni dettate dal P.U.C.G. ed in relazione a
specifici e circoscritti ambiti territoriali in esso individuati, a definire una più puntuale disciplina
delle trasformazioni ad integrazione di quella contenuta nel P.U.C.G.
2. I P.U.O.C. prevedono, inoltre, i perimetri entro i quali le trasformazioni si attuano previa
acquisizione pubblica mediante esproprio o con l'applicazione del comparto edificatorio di cui
all'articolo 48.
Art. 40
Divieto di P.U.O.C. in variante.
1. I P.U.O.C. non possono comportare variante al P.U.C.G. A tal fine non costituiscono variante al
P.U.C.G.:
a) la verifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano;
b) la variazione non superiore al dieci per cento delle quantità attribuite a ciascuna funzione;
c) la precisazione dei tracciati viari;
d) le modificazioni dei perimetri del P.U.O.C. motivate da esigenze sopravvenute, quali
ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all'imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici;
e) la diversa dislocazione degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico
senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi, entro i limiti previsti dalla lettera b);
f) l'individuazione delle zone di recupero di cui all'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
g) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 31,
primo comma, lettere a), b), c) e d) della L. n. 457/1978;
h) l'adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del
P.U.O.C.
2. In sede di adozione del P.U.O.C. contenente le modifiche di cui al comma 1, il Comune deve
esplicitare le motivazioni delle stesse dimostrandone i miglioramenti conseguibili e, in ogni caso,
l'assenza di incremento del carico urbanistico.
3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1, il Comune provvede all'adozione della variante al
P.U.C.G. ai sensi dell'articolo 34.
Art. 41
Soggetti abilitati a redigere il P.U.O.C.
1. I P.U.O.C. sono redatti:
a) a cura del Comune, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal P.U.C.G.;
b) a cura ed a spese dei proprietari, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente o dal P.U.C.G. I
proprietari proponenti devono rappresentare, in base all'imponibile catastale, almeno il
settantacinque per cento del valore complessivo degli immobili compresi entro il perimetro del
territorio interessato;
c) a cura ed a spese delle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 47;
d) a cura ed a spese dei soggetti di cui alla lettera b), qualora, essendo prevista la redazione del
P.U.O.C. a cura del Comune, questi non siano stati adottati entro i termini stabiliti dalle disposizioni
programmatiche del P.U.C.G., a norma dell'articolo 30, comma 1, lettera b), sempreché il piano
attuativo non sia subordinato alla preventiva acquisizione di immobili da parte del Comune ovvero
non comprenda demani pubblici;
e) a cura del Comune, con diritto di rivalsa per le spese sostenute nei confronti dei proprietari,
qualora, essendo prevista la redazione del P.U.O.C. a cura ed a spese dei proprietari, questi non
abbiano presentato al Comune le relative proposte entro i termini stabiliti dalle disposizioni
programmatiche del P.U.C.G., a norma dell'articolo 30, comma 1, lettera b);
f) a cura ed a spese del Comune, qualora il medesimo Comune decida motivatamente di respingere
le proposte presentate dai proprietari.
Art. 42
Formazione ed adozione dei P.U.O.C.
1. Il Comune, su proposta dei soggetti indicati dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), ovvero
d'ufficio, adotta lo schema di P.U.O.C. Nel caso di proposta da parte dei soggetti indicati
dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c), il Comune può introdurre, in sede di adozione dello
schema di P.U.O.C., le modifiche necessarie o ritenute opportune, oppure può respingere
motivatamente la proposta entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla ricezione della
stessa.
2. Entro trenta giorni dall'adozione lo schema di P.U.O.C. ed i relativi elaborati, sono depositati, per
quindici giorni consecutivi, presso la segreteria del Comune, nonché delle circoscrizioni, se
esistenti, in libera visione al pubblico. Lo schema di P.U.O.C. è, altresì, inviato alle competenti
amministrazioni statali ed alla Regione qualora il P.U.O.C. riguardi immobili sui quali esistono
vincoli disposti, rispettivamente, dallo Stato o dalla Regione.
3. Del deposito di cui al comma 2 è dato avviso sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a
diffusione nella Provincia.
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla scadenza del periodo di deposito di cui al
comma 2, i proprietari dei terreni compresi nel perimetro dello schema del P.U.O.C., le
amministrazioni di cui al comma 2 e chiunque altro ne abbia interesse possono presentare
osservazioni sullo schema di P.U.O.C.
5. Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito al comma 4 per la
presentazione delle osservazioni, il Comune trasmette alla Provincia lo schema di P.U.O.C.,
unitamente alla deliberazione con la quale si decide sulle osservazioni ed agli atti che le corredano.
6. La Provincia, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, può far pervenire al
Comune osservazioni sulla rispondenza dello schema di P.U.O.C. alle norme della presente legge,
al P.U.C.G. ed alla pianificazione sovraordinata.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, il Comune adotta il P.U.O.C. e si pronuncia
contestualmente, con motivazioni specifiche, sulle eventuali osservazioni della Provincia.
8. Entro trenta giorni dall'adozione del P.U.O.C., ai sensi del comma 7, il P.U.O.C. è depositato
presso la segreteria del Comune in libera visione al pubblico e dell'avvenuta adozione è dato avviso
sull'albo comunale e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella Provincia.
Art. 43
Efficacia del P.U.O.C.
1. I P.U.O.C. possono dettare disposizioni immediatamente precettive e vincolanti per i soggetti
pubblici e privati. In relazione a tali disposizioni i P.U.O.C. fissano il termine, non superiore a dieci
anni, entro il quale devono essere attuate.
2. Il provvedimento di adozione del P.U.O.C. ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle trasformazioni previste, ai fini della acquisizione pubblica, tramite
espropriazione, degli immobili. Tali espropriazioni devono essere effettuate entro il termine di cui
al comma 1.
Art. 44
Contenuti e particolare efficacia dei P.U.O.C.
1. I P.U.O.C. hanno i contenuti e l'efficacia:
a) dei piani particolareggiati di cui all'articolo 13 della L. n. 1150/1942;
b) dei piani di lottizzazione di cui all'articolo 28 della L. n. 1150/1942;
c) dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e
successive modificazioni;
d) dei piani per gli insediamenti produttivi di cui all'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
e) dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'articolo 28 della L. n. 457/1978;
f) dei programmi di recupero urbano di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493;
g) dei programmi integrati di intervento di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179;
h) di ogni ulteriore piano e programma attuativo del piano urbanistico comunale generale previsto
dalla normativa statale o regionale.
2. Ciascun P.U.O.C. può avere, in rapporto agli interventi in esso previsti, i contenuti e l'efficacia di
più piani o programmi tra quelli previsti al comma 1.
3. Il P.U.O.C. individua le leggi di riferimento e gli eventuali immobili soggetti ad espropriazione.
Art. 45
Relazione sullo stato della pianificazione urbanistica comunale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, a regime, entro il 30 ottobre
di ogni anno, i comuni devono trasmettere alla Provincia competente per territorio ed alla Regione
una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni del P.U.C.G., con particolare riferimento alle
iniziative ed interventi in corso ed a quelli previsti ma non ancora avviati.
Capo III - Attuazione della pianificazione urbanistica
Art. 46
Attuazione degli strumenti di pianificazione urbanistica previa espropriazione degli immobili.
1. Nei casi in cui il Comune debba procedere all'attuazione degli strumenti di pianificazione
urbanistica attraverso l'espropriazione di immobili, gli immobili espropriati sono acquisiti dai
soggetti esproprianti ai sensi della normativa vigente. Qualora il soggetto espropriante sia il
Comune, gli immobili espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune, salvo
quelli che possono essere ceduti in proprietà ai sensi della normativa vigente.
2. I comuni con riferimento agli immobili espropriati acquisiti al patrimonio comunale, possono
concedere il diritto di superficie o cederli in proprietà, in relazione alla presenza o meno del vincolo
di indisponibilità, a terzi che intendano edificarli, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.
Con la delibera di concessione del diritto di superficie o con l'atto di cessione della proprietà è
approvata anche la convenzione, tra l'Ente concedente o cedente ed il concessionario o cessionario,
stipulata sulla base di quanto previsto dall'articolo 76.
3. Il Comune può eseguire direttamente le trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici oppure
può concederne l'esecuzione ad altri soggetti pubblici o privati.
Art. 47
Società di trasformazione urbana.
1. I comuni, la città metropolitana di Roma, anche con la eventuale partecipazione delle province e
della Regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di
trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti, secondo quanto previsto
dall'articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede a
stabilire i criteri e le modalità per consentire ai proprietari pubblici e privati di immobili interessati
dalle trasformazioni la partecipazione alla società di cui al comma 1.
Art. 48
Attuazione dei P.U.O.C. mediante comparti edificatori.
1. Le trasformazioni previste dai P.U.O.C. possono essere eseguite attraverso comparti edificatori
individuati o nel P.U.O.C. stesso o, successivamente, su istanza dei proprietari degli immobili
interessati.
2. Formato il comparto, il Comune invita i proprietari interessati a dichiarare, entro un termine
stabilito nell'atto di notifica, se intendano procedere da soli, se proprietari dell'intero comparto,
oppure riuniti in consorzio, all'attuazione delle previsioni del P.U.O.C.
3. Per la costituzione del consorzio di cui al comma 2 è richiesto il concorso dei proprietari
rappresentanti, in base all'imponibile catastale, il settantacinque per cento del valore dell'intero
comparto.
4. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3 consegue la piena disponibilità del comparto
interessato mediante l'espropriazione, ai sensi della normativa vigente, degli immobili dei
proprietari non aderenti.
5. Il consorzio costituito ai sensi del comma 3, conseguita la piena disponibilità del comparto,
stipula apposita convenzione con il Comune per l'esecuzione delle trasformazioni previste nel
P.U.O.C. Stipulata tale convenzione, i singoli proprietari aderenti al consorzio possono richiedere al
Comune gli atti abilitativi ad effettuare le singole trasformazioni in conformità al piano urbanistico
ed alla convenzione medesima.
6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, il Comune procede all'espropriazione del
comparto ai sensi della normativa vigente.
7. Per l'assegnazione del comparto espropriato ai sensi del comma 6, il Comune, previa verifica
della possibilità di cedere il comparto al prezzo di esproprio più le spese relative ai soggetti
espropriati che avevano prestato il proprio consenso alla costituzione del consorzio, ai sensi del
comma 3, indice una gara aperta a tutti, al prezzo base corrispondente al prezzo di esproprio
aumentato delle spese relative. I nuovi proprietari si impegnano, con apposita convenzione, a
realizzare le previsioni di piano da soli, se proprietari dell'intero comparto, o riuniti in consorzio.
Art. 49
Accordi di programma.
1. Per la definizione e la realizzazione di programmi d'intervento o di opere pubbliche ovvero di
opere ed interventi di iniziativa privata di rilevante interesse pubblico, in attuazione degli strumenti
urbanistici, che richiedono l'azione integrata e coordinata di comuni, province, Regione,
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, si applica la disciplina prevista per gli accordi di
programma dall'articolo 27 della L. n. 142/1990 e successive modificazioni (12).
2. Qualora l'accordo di programma comporti variazione agli strumenti urbanistici ai sensi
dell'articolo 27, comma 5, della L. n. 142/1990 e successive modificazioni, gli atti relativi, prima
della seduta conclusiva, sono sottoposti alle forme di pubblicità previste dall'articolo 33, commi 1 e
2, ma con i termini ridotti della metà.
3. [L'accordo di programma di cui al comma 1 può riguardare anche opere ed interventi di iniziativa
privata di rilevante interesse pubblico a condizione che gli stessi siano conformi alla pianificazione
territoriale ed urbanistica vigente] (13).
------------------------
(12) Comma così modificato dall'art. 114, comma 1, lettera a), L.R. 16 aprile 2002, n. 8.
(13) Comma abrogato dall'art. 114, comma 1, lettera b), L.R. 16 aprile 2002, n. 8.
Art. 50
Decadenza dei vincoli.
1. Qualora i vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica su
determinati immobili perdano efficacia per decorso del tempo, il Comune competente è obbligato,
entro centoventi giorni dalla decadenza dei vincoli, ad adottare la pianificazione delle zone rimaste
libere dai vincoli stessi.
2. In attesa della pianificazione comunale prevista dal comma 1, nelle aree in cui i vincoli siano
divenuti inefficaci sono consentiti soltanto gli interventi indicati dall'articolo 4, ottavo comma della
legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 24, come
modificata dalla legge regionale 21 novembre 1990, n. 86.
TITOLO IV
Tutela e disciplina dell'uso agro-forestale del suolo (14)
Capo I - Indirizzi per la redazione degli strumenti urbanistici
Art. 51
Finalità.
1. Il presente titolo disciplina la tutela e l'uso del territorio agro-forestale, al fine di:
a) favorire la piena e razionale utilizzazione delle risorse naturali e del patrimonio insediativo ed
infrastrutturale esistente;
b) salvaguardare la destinazione agricola e forestale del suolo, valorizzandone le caratteristiche
ambientali, le specifiche vocazioni produttive e le attività connesse e compatibili;
c) promuovere la permanenza nelle zone agricole, in condizioni adeguate e civili, degli addetti
all'agricoltura;
d) favorire il rilancio e l'efficienza delle unità produttive;
e) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale esistente in funzione delle attività agricole e
delle attività integrate e complementari a quella agricola.
2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle aree destinate dagli strumenti urbanistici
ad usi agricoli, appartenenti alle zone territoriali omogenee di tipo E come definite e disciplinate
dall'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97. Nei comuni ancora dotati di programma di fabbricazione, le zone
agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri abitati (15).
------------------------
(14) Vedi, anche, l'art. 1, L.R. 30 gennaio 2002, n. 4 e l'art. 8, comma 2, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
(15) Comma così sostituito dall'art. 1, L.R. 17 marzo 2003, n. 8. Il testo originario era così
formulato: «2. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano alle zone agricole come definite
all'interno degli strumenti urbanistici vigenti. Nei comuni ancora dotati di piano di fabbricazione, le
zone agricole coincidono con tutti i terreni ricadenti al di fuori della perimetrazione dei centri
abitati.».
In deroga a quanto disposto nel presente comma, nella stesura originaria, vedi l'art. 1, L.R. 30
gennaio 2002, n. 4.
Art. 52
Assetto agro-forestale del territorio (16).
1. I comuni, mediante il P.U.C.G. o le sue varianti, individuano all'interno delle zone agricole,
sottozone a diversa vocazione e suscettività produttiva per indirizzarne il migliore utilizzo (17).
1-bis. Le sottozone in cui è suddivisa la zona agricola corrispondono, di norma, a:
a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
b) aree a non elevato frazionamento fondiario caratterizzate dalla presenza di aziende di notevole
estensione;
c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività
agricola;
d) terreni boscati o da rimboschire (18).
2. L'individuazione di cui ai commi 1 e 1-bis deve essere preceduta da una rilevazione e descrizione
analitica delle caratteristiche fisiche del territorio interessato e delle sue potenzialità produttive
elaborata sulla base della relazione agro-pedologica e di uso dei suoli di cui all'articolo 37, con
particolare riferimento (19):
a) alla natura fisico-chimica dei terreni, alla morfologia ed alle caratteristiche idrogeologiche;
b) all'uso di fatto ed all'uso potenziale dei suoli finalizzato all'incremento delle sue potenzialità
produttive;
c) allo stato della frammentazione e polverizzazione fondiaria;
d) alle caratteristiche socio-economiche del territorio e della popolazione che vi risiede o lo utilizza
(20).
3. Le previsioni del P.U.C.G. o le sue varianti, relativamente alle sottozone di cui al comma 1,
devono indicare, per ciascuna sottozona e con riferimento alle colture praticate od ordinariamente
praticabili, l'unità aziendale ottimale da determinarsi in base alla piena occupazione ed al reddito
comparabile, determinato ai sensi della normativa vigente, di almeno una unità lavorativa-uomo e
l'unità aziendale minima per l'esercizio in forma economicamente conveniente dell'attività agricola,
da determinarsi in base all'occupazione non inferiore alla metà del tempo di lavoro ed alla metà del
reddito comparabile di un'unità lavorativa-uomo (21).
------------------------
(16) Vedi la Delib.G.R. 12 dicembre 2000, n. 2503 che ha emanato i criteri e gli indirizzi per la
individuazione delle diverse aree produttive del Lazio, ai fini degli adempimenti, di cui al presente
articolo.
(17) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
(19) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 3, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
(20) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 4, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
(21) Comma così modificato dall'art. 2, comma 5, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
Art. 53
Indirizzi per la redazione dei P.U.C.G.
[1. Nella formazione dei nuovi P.U.C.G., nella revisione di quelli vigenti o mediante apposita
variante, i comuni tutelano le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardano
l'integrità dell'azienda agricola.
2. I comuni, di norma, suddividono le zone agricole del proprio territorio in:
a) aree caratterizzate da una produzione agricola tipica o specializzata;
b) aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione all'estensione,
composizione e localizzazione dei terreni;
c) aree che, caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative, sono utilizzabili per
l'organizzazione di centri rurali o per lo sviluppo di attività complementari ed integrate con l'attività
agricola;
d) terreni boscati o da rimboschire.
3. Le previsioni dei P.U.C.G. devono essere compatibili con la relazione agro-pedologica e di uso
dei suoli di cui all'articolo 37] (22).
------------------------
(22) Articolo abrogato dall'art. 3, L.R. 17 marzo 2003, n. 8.
Capo II - Edificazione in zona agricola
Art. 54
Trasformazioni urbanistiche in zona agricola.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive
modificazioni, dalla L.R. 10 novembre 1997, n. 36 e dalla L.R. 6 luglio 1998, n. 24 e successive
modificazioni, nelle zone agricole è vietata:
a) ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate alla
produzione vegetale, all'allevamento animale o alla valorizzazione dei relativi prodotti, nonché ad
attività connesse e compatibili (23);
b) ogni lottizzazione a scopo edilizio;
c) l'apertura di strade interpoderali che non siano strettamente necessarie per l'utilizzazione agricola
e forestale del suolo.
------------------------
(23) Lettera così sostituita dall'art. 4, L.R. 17 marzo 2003, n. 8. Il testo originario era così
formulato: «a) ogni attività comportante una trasformazione dell'uso del suolo diverso dalla sua
utilizzazione per la produzione vegetale o l'allevamento animale e per la valorizzazione dei relativi
prodotti, nonché dalle attività connesse e compatibili.».
Art. 55
Edificazione in zona agricola.
1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero delle strutture esistenti, la
nuova edificazione in zona agricola è consentita soltanto se necessaria alla conduzione del fondo e
all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse. Eventuali edificazioni da destinare
ad usi di tipo esclusivamente residenziale estensivo sono realizzabili nelle zone C di cui all'articolo
56.
2. Le nuove edificazioni di cui al comma 1 sono consentite secondo quanto previsto nel presente
articolo.
3. Gli edifici esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge possono
essere soggetti a interventi di rinnovo, fino alla demolizione e ricostruzione, con il vincolo di non
superare le superfici lorde utili esistenti, salvo un aumento, per una sola volta, del dieci per cento
delle sole superfici con destinazione residenziale per motivi di adeguamento igienico sanitario.
4. Gli edifici di cui al comma 3 ubicati entro le aree di rispetto stradale, in caso di demolizione e
ricostruzione devono essere delocalizzati quanto più possibile per osservare le norme di tale
rispetto, beneficiando comunque di un incremento delle superfici lorde utili fino al quindici per
cento.
5. Le strutture adibite a scopo abitativo, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato
dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono,
comunque, superare il rapporto di 0,01 metri quadri per metro quadro, fino ad un massimo di 300
metri quadri per ciascun lotto inteso come superficie continua appartenente alla stessa intera
proprietà dell'azienda agricola. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima di cui
all'articolo 52, comma 3. È ammesso, ai fini del raggiungimento della superficie del lotto minimo,
l'asservimento di lotti contigui, anche se divisi da strade, fossi o corsi d'acqua.
6. L'unità aziendale minima non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10 mila metri quadri.
In mancanza dell'individuazione dell'unità aziendale minima, il lotto minimo è fissato in 30 mila
metri quadri.
7. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 20 metri quadri per ogni 5
mila metri quadri di terreno ed un'altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali
manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nei comuni con popolazione inferiore a duemila
abitanti, le cui zone agricole siano caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario, possono
essere realizzati annessi agricoli di superficie massima di 12 metri quadri, con altezza massima di
2,30 metri lineari calcolati alla gronda, su lotti di superficie non inferiore a 1.500 metri quadri,
purché gli stessi lotti siano utilizzati per lavorazioni agricole da almeno tra anni alla data della
richiesta ad edificare.
9. Rientrano negli annessi agricoli i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti
le lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e i ricoveri di animali, i
locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno
degli addetti.
10. Il lotto minimo per cui è possibile richiedere la concessione edilizia ed i limiti dimensionali
massimi degli annessi agricoli sono derogabili previa approvazione, da parte del Comune, di un
piano di utilizzazione aziendale presentato ai sensi dell'articolo 57 (24).
------------------------
(24) Il presente articolo, già modificato dall'art. 1, L.R. 4 settembre 2000, n. 28, è stato poi così
sostituito dall'art. 5, L.R. 17 marzo 2003, n. 8. Il testo precedente era così formulato: «Art. 55.
Criteri per l'edificazione in zona agricola. 1. Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente
al recupero delle strutture esistenti, le nuove costruzioni rurali necessarie alla conduzione del fondo
ed all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad esse connesse sono consentite secondo quanto
previsto nel presente articolo.
2. La concessione per la costruzione delle strutture abitative nelle zone agricole è rilasciata
esclusivamente all'imprenditore agricolo, responsabile dell'impresa agraria, a condizione che:
a) le strutture siano in funzione delle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo per la conduzione
del fondo, singolo o associato, e degli addetti all'azienda, coadiuvanti o dipendenti della stessa;
b) le strutture costituiscano, o vengano a costituire, un aggregato abitativo non necessariamente
ubicato in prossimità del centro aziendale quando esistano motivi igienici e sanitari e siano gravati
da vincolo di destinazione d'uso dei fabbricati, trascritto nei registri immobiliari fino a variazione
dello strumento urbanistico;
c) l'azienda mantenga in produzione superfici fondiarie che assicurino almeno la dimensione
dell'unità aziendale minima di cui all'articolo 52, comma 3.
3. Le strutture a scopo residenziale, salvo quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai
piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, non possono,
comunque, superare il rapporto di 0,025 metri cubi per metri quadri. Il lotto minimo è rappresentato
dall'unità aziendale minima di cui all'articolo 52, comma 3, e può essere derogato soltanto quando ci
siano più fondi asserviti che consentano, nel complesso, di raggiungere la dimensione fisica ed
economica corrispondente alla unità aziendale minima.».
Art. 56
Insediamenti residenziali estensivi.
1. Il PUCG o le sue varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo,
contraddistinte da un elevato frazionamento delle proprietà fondiarie, siano destinate a nuovi
insediamenti a bassa densità edilizia. Tali porzioni di territorio devono essere classificate come zone
di espansione di cui alla lettera C del D.M. 2 aprile 1968 del Ministro per i lavori pubblici e non
possono comunque eccedere:
a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con
popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
b) il quindici per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con
popolazione fino a centomila abitanti;
c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal PUCG, nei comuni con
popolazione superiore a centomila abitanti.
2. L'edificazione nelle zone di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione di un piano di
lottizzazione ovvero di un altro strumento attuativo e, salvo quanto più restrittivamente disposto dai
piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, deve rispettare le
seguenti prescrizioni:
a) indice di edificabilità residenziale non superiore a 0,05 metri quadri per metro quadro, fino ad
una superficie massima di 500 metri quadri;
b) lotto minimo non inferiore ai 5 mila metri quadri;
c) messa a dimora di alberature in ragione di almeno un pianta per ogni 10 metri quadrati di
superficie lorda utile fuori terra, con un minimo di almeno quindici piante per lotto.
3. Le zone di cui al comma 1 non possono essere ampliate in sede di variante del PUCG prima che
ne sia stato utilizzato almeno l'ottanta per cento della superficie totale (25).
------------------------
(25) Articolo così sostituito dall'art. 6, L.R. 17 marzo 2003, n. 8. Il testo originario era così
formulato: «Art. 56. P.U.O.C. in aree ad elevato frazionamento fondiario. 1. Il P.U.C.G. o le sue
varianti possono stabilire che limitate porzioni del territorio agricolo ricadenti nell'articolo 53,
comma 2, lettera c), siano soggette ad un P.U.O.C. al fine di consentire un'edificazione residenziale
a bassa densità e la realizzazione di annessi agricoli comunque finalizzati al mantenimento dei
caratteri agricoli e paesaggistici dei luoghi, quando:
a) l'area sia caratterizzata da una diffusa edificazione e compromissione dello stato originario dei
luoghi;
b) l'area sia caratterizzata da elevata frammentazione fondiaria, consolidata nel tempo e da una
prevalenza di lotti dimensionalmente inferiori al lotto minimo aziendale;
c) sia presente una diffusa attività agricola che costituisce fonte diversificata di occupazione e di
reddito e consenta il mantenimento della vocazione rurale delle aree.
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 30, comma 1, la definizione del P.U.O.C. deve essere
effettuata all'interno delle disposizioni strutturali del P.U.C.G.
3. Salvo quanto più restrittivamente disposto dai piani urbanistici comunali, dai piani territoriali o
dalla pianificazione di settore, per i fini di cui al comma 1, l'indice di edificabilità residenziale deve
essere pari a 0,05 metri cubi per metri quadri, fino ad una cubatura massima di 500 metri cubi. Il
lotto minimo non può, comunque, essere inferiore ai 5.000 metri quadri.
4. Il P.U.O.C. deve essere accompagnato da un approfondimento di dettaglio della relazione agropedologica
di cui all'articolo 37.
5. Le aree individuate dal P.U.O.C., che contribuiscono al dimensionamento del P.U.C.G., non
possono comunque eccedere:
a) il venti per cento del totale della capacità insediativa prevista dal P.U.C.G., nei comuni con
popolazione inferiore ai cinquemila abitanti;
b) il dieci per cento del totale della capacità insediativa prevista dal P.U.C.G., nei comuni con
popolazione fino a diecimila abitanti;
c) il cinque per cento del totale della capacità insediativa prevista dal P.U.C.G., nei comuni con
popolazione fino a trentamila abitanti;
d) il due per cento del totale della capacità insediativa prevista dal P.U.C.G., nei comuni con
popolazione superiore ai trentamila abitanti.
6. Gli annessi agricoli possono essere realizzati fino ad un massimo di 30 metri quadri ed un'altezza
massima di 2,70 metri lineari con copertura a tetto. Essi devono essere realizzati in materiali
ecocompatibili che non interferiscono con l'ambiente circostante attenuandone al minimo l'impatto
invasivo.».
Art. 57
Piani di utilizzazione aziendale.
1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all'articolo 2135 del codice
civile, singoli o associati, possono presentare al Comune un Piano di utilizzazione aziendale
(P.U.A.) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la
necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi
agricoli di cui all'articolo 55.
2. Il P.U.A. è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente
abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere
della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito
agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di
una commissione, nominata dal Comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura
comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari.
Tale parere riguarda, in particolare:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) la verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
3. Il P.U.A. contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle
attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda
ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di
lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei
fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.
4. Il P.U.A. può comprendere una pluralità di aree non contigue, purché, in questo caso, sia
raggiunta una superficie complessiva non inferiore al lotto minimo di cui all'articolo 55.
5. Il P.U.A. è approvato dal Comune e si realizza attraverso un'apposita convenzione che, oltre a
quanto previsto dall'articolo 76, stabilisce in particolare l'obbligo per il richiedente di:
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di
nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie
allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da
realizzare per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le
costruzioni stesse;
e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
6. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 5, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del
beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari (26).
------------------------
(26) Articolo così sostituito dall'art. 7, L.R. 17 marzo 2003, n. 8. Il testo originario era così
formulato: «Art. 57.Piani di utilizzazione aziendale. 1. Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli
a titolo principale singoli od associati, possono presentare al Comune un piano di utilizzazione
aziendale che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi
l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e la indispensabilità delle nuove costruzioni.
2. Il piano di utilizzazione aziendale è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito
agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al
preventivo parere dal competente organo della Provincia, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera
a) della L.R. n. 14/1999. Tale parere, se negativo, è vincolante e consiste:
a) nella verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) nella verifica degli aspetti paesistico-ambientali ed idrogeologici;
c) nella verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
3. Il piano di cui al comma 1 deve contenere:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle
attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda
ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di
lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché al potenziamento delle strutture produttive con
l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi;
e) la definizione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
4. L'approvazione del piano di cui al comma 1 da parte del Comune, costituisce condizione
preliminare per il rilascio delle concessioni od autorizza ioni edilizie. La realizzazione del piano è
garantita da un'apposita convenzione che, oltre a quanto previsto dall'articolo 76, stabilisca in
particolare l'obbligo per il richiedente di:
a) effettuare gli interventi previsti dal programma, in relazione ai quali è richiesta la realizzazione di
nuove costruzioni rurali;
b) non modificare la destinazione d'uso agricola delle costruzioni esistenti o recuperate necessarie
allo svolgimento delle attività agricole e di quelle connesse per il periodo di validità del piano;
c) non modificare la destinazione d'uso agricola delle nuove costruzioni rurali eventualmente da
realizzare, per almeno dieci anni dall'ultimazione della costruzione;
d) non alienare separatamente dalle costruzioni il fondo alla cui capacità produttiva sono riferite le
costruzioni stesse;
e) asservire le edificazioni ai terreni alla cui capacità produttiva esse si riferiscono.
5. Il vincolo di destinazione d'uso di cui al comma 4, lettere b) e c) è trascritto a cura e spesa del
beneficiario presso la competente conservatoria dei registri immobiliari.».
Art. 58
Vincolo di inedificabilità.
1. All'atto del rilascio della concessione edilizia per le costruzioni da realizzare ai sensi degli
articoli 55, 56 e 57, viene istituito un vincolo di non edificazione, trascritto presso la conservatoria
dei registri immobiliari, sul fondo di pertinenza dell'edificio per cui si è richiesta la concessione.
2. Le abitazioni esistenti in zona agricola alla data di entrata in vigore della presente legge
estendono sul terreno dello stesso proprietario un vincolo di non edificazione fino a concorrenza
della superficie fondiaria necessaria alla loro edificazione ai sensi dell'articolo 55. La demolizione
parziale o totale di tali costruzioni, corrispondentemente, riduce od elimina il vincolo.
TITOLO V
Tutela e recupero degli insediamenti urbani storici
Capo I - Finalità
Art. 59
Finalità.
1. All'interno degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici
puntuali come definiti dall'articolo 60, gli interventi sono finalizzati a conservare od a ricostruire il
patrimonio edilizio e le pertinenze inedificate per consentire la piena utilizzazione,
rifunzionalizzazione ed immissione nel mercato immobiliare. Gli interventi perseguono, in
particolare, i seguenti obiettivi:
a) la tutela dell'integrità fisica e la valorizzazione dell'identità culturale del centro storico;
b) il mantenimento od il ripristino dell'impianto urbano;
c) la tutela, la valorizzazione e la rivitalizzazione del patrimonio edilizio storico;
d) il recupero abitativo e sociale del patrimonio edilizio minore o di base;
e) l'integrazione di attrezzature e servizi mancanti, compatibilmente con la morfologia dell'impianto
urbano e con i caratteri tipologici e stilistici-architettonici del patrimonio edilizio storico da
riutilizzare;
f) l'ammodernamento e la riqualificazione dell'urbanizzazione primaria.
Art. 60
Definizione degli insediamenti urbani storici aggregati o centri storici e degli insediamenti storici
puntuali.
1. Sono centri storici gli organismi urbani di antica formazione che hanno dato origine alle città
contemporanee. Essi si individuano come strutture urbane che hanno mantenuto la riconoscibilità
delle tradizioni, dei processi e delle regole che hanno presieduto alla loro formazione e sono
costituiti da patrimonio edilizio, rete viaria e spazi inedificati. La loro perimetrazione, in assenza di
documentazione cartografica antecedente, si basa sulle configurazioni planimetriche illustrate nelle
planimetrie catastali redatte dopo l'avvento dello stato unitario. L'eventuale sostituzione di parti,
anche cospicue, dell'edilizia storica non influisce sui criteri indicati per eseguire la perimetrazione.
2. Gli insediamenti storici puntuali sono costituiti da strutture edilizie comprensive di edifici e spazi
inedificati, nonché da infrastrutture territoriali che testimoniano fasi dei particolari processi di
antropizzazione del territorio. Essi sono ubicati anche al di fuori delle strutture urbane e
costituiscono poli riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio.
Capo II - Programmazione regionale
Art. 61
Programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici.
1. Per le finalità di cui all'articolo 59, la Regione approva un programma pluriennale regionale di
intervento per gli insediamenti urbani storici, che indichi, in particolare:
a) gli interventi da realizzare, nel rispetto del P.U.C.G., nonché la localizzazione degli stessi, la
durata ed i tempi di realizzazione;
b) le prescrizioni per l'elaborazione e l'attuazione dei relativi progetti con l'individuazione dei
soggetti attuatori e con la specificazione dei parametri per il controllo preventivo dell'efficacia dei
progetti e per quello successivo di attuazione;
c) i costi di investimento e di gestione, le risorse da impiegare, le fonti di finanziamento ed i
destinatari dei finanziamenti.
2. La Giunta regionale predispone, previo parere del comitato previsto dall'articolo 16, una proposta
preliminare del programma di cui al comma 1, che viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Contestualmente alla pubblicazione, copia della proposta preliminare è trasmessa alle
competenti Soprintendenze per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legislazione vigente.
3. La Giunta regionale, le province e la città metropolitana di Roma effettuano le rispettive
consultazioni, secondo le modalità indicate dall'articolo 10, commi 5 e 6.
4. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle consultazioni effettuate ai sensi del comma
3 e dei pareri espressi ai sensi del comma 2, elabora la proposta definitiva del programma di cui al
comma 1 e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione.
5. Il programma pluriennale regionale di intervento per gli insediamenti urbani storici è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione ed acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
TITOLO VI
Disposizioni transitorie e finali
Capo I - Disposizioni transitorie
Art. 62
Primo P.T.R.G.
1. In sede di prima applicazione della presente legge, ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 10,
lo schema di quadro di riferimento territoriale adottato dalla Giunta regionale con Delib.G.R. 12
giugno 1998, n. 2437 e successive modificazioni, assume l'efficacia di schema di P.T.R.G. di cui
all'articolo 10, comma 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale delibera la proposta di P.T.R.G. da sottoporre all'adozione del Consiglio regionale
unitamente ad una relazione motivata, tenendo conto delle consultazioni effettuate sullo schema di
P.T.R.G.
Art. 63
Verifica di compatibilità dei piani regionali di settore esistenti.
1. Entro un anno dalla data di esecutività del primo P.T.R.G. di cui all'articolo 62, la Giunta
regionale, sentito il comitato di cui all'articolo 16, verifica la compatibilità dei piani regionali di
settore esistenti con le previsioni del P.T.R.G. ed adotta le eventuali modifiche secondo le modalità
indicate dalle leggi che li hanno previsti.
Art. 63-bis
Primo P.T.P.G. e prima verifica di compatibilità del P.U.C.G..
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9,
comma 3, lettera c), la Provincia adotta il P.T.P.G., ai sensi dell'articolo 21, comma 4, entro il 31
dicembre 2003. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva i poteri sostitutivi ai sensi
dell'articolo 74.
2. La provincia effettua la verifica di compatibilità del P.U.C.G., di cui all'articolo 33, comma 3, a
decorrere dalla data di pubblicazione del P.T.P.G. ai sensi dell'articolo 21, comma 12.
3. La provincia che ha eventualmente adottato, entro la data di entrata in vigore della presente
legge, il piano territoriale di coordinamento ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 giugno
1999, n. 6, in corso di verifica di compatibilità da parte della Regione, adegua tali piani, entro il
termine di cui al comma 1, ai contenuti del P.T.P.G. previsti dall'articolo 20, con le procedure
disciplinate dall'articolo 21. In tale caso, ai fini della verifica di compatibilità del P.U.C.G., si
applica la disposizione di cui al comma 2 (27).
------------------------
(27) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44.
Art. 64
Disposizioni transitorie per la città metropolitana di Roma.
1. Fino alla costituzione della città metropolitana di Roma, al Comune di Roma non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 32.
Art. 65
Termini per l'adozione dei P.U.C.G.
1. I comuni sono obbligati ad adottare i P.U.C.G. di cui al titolo III, capo I, entro tre anni dalla data
di pubblicazione del P.T.P.G. ai sensi dell'art. 21, comma 12, se capoluogo di Provincia o se aventi
popolazione superiore ai cinquantamila abitanti ed entro cinque anni negli altri casi (28).
2. Nei comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale e nei comuni dotati di programma di
fabbricazione sono consentiti soltanto gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a),
b), c) e d) della L. n. 457/1978, all'interno del perimetro del centro abitato definito ai sensi
dell'articolo 41-quinquies della L. n. 1150/1942, come modificata dalla legge 6 agosto 1967, n. 765.
3. I comuni dotati di programma di fabbricazione possono apportare a tale strumento urbanistico
soltanto le varianti derivanti dall'approvazione di progetti di opere pubbliche di cui all'articolo 1,
quarto e quinto comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai comuni per i quali le province abbiano
stabilito termini diversi nei rispettivi P.T.P.G. ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera c).
------------------------
(28) Comma così modificato dall'art. 3, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44.
Art. 65-bis
Disposizioni transitorie per le zone agricole (29).
1. Ai fini degli adempimenti comunali di cui all'articolo 52, la Giunta regionale, entro il 15
dicembre 2000, con propria deliberazione, detta appositi criteri ed indirizzi per la definizione della
diverse aree produttive del Lazio.
2. Entro il 31 dicembre 2001, i comuni provvedono ad indicare l'unità aziendale ottimale e l'unità
aziendale minima ai sensi dell'articolo 52, comma 3 (30).
3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, in deroga a quanto disposto nell'articolo 51,
comma 2, alle zone agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti continuano ad
applicarsi le disposizioni previste negli strumenti stessi. Decorso il termine suddetto alle zone
agricole definite all'interno degli strumenti urbanistici vigenti si applicano le disposizioni di cui al
titolo IV (31).
------------------------
(29) Vedi la Delib.G.R. 12 dicembre 2000, n. 2503 che ha emanato i criteri e gli indirizzi per la
individuazione delle diverse aree produttive del Lazio, ai fini degli adempimenti, di cui al presente
articolo.
(30) Comma così modificato dall'art. 285, comma 3, L.R. 10 maggio 2001, n. 10 e dall'art. 1, L.R. 3
agosto 2001, n. 17.
(31) Articolo aggiunto dall'art. 2, L.R. 4 settembre 2000, n. 28. Successivamente il comma 2 è stato
così modificato dall'art. 285, comma 3, L.R. 10 maggio 2001, n. 10.
Art. 66
Applicazione transitoria delle vigenti leggi urbanistiche.
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi compreso
quelle derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti,
adottati dal comuni fino alla data di pubblicazione del P.T.P.G. ai sensi dell'articolo 21, comma 12,
continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma restando, comunque, l'applicazione
delle procedure di pubblicità previste dall'articolo 49, comma 2, per le varianti che costituiscono
oggetto di accordo di programma (32).
2. Fino alla data di adozione del P.U.C.G. ai sensi della presente legge e, comunque, fino alla
scadenza del termine previsto per l'adeguamento dei piani regolatori generali ai P.T.P.G., agli
strumenti urbanistici attuativi in variante si applicano le disposizioni della legge regionale 2 luglio
1987, n. 36 e successive modificazioni.
2-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, è in ogni caso facoltà dei comuni provvedere
alla formazione ed approvazione dei piani regolatori generali, adottati successivamente al 31
dicembre 2005 e non oltre la data di pubblicazione del PTPG e comunque entro il 30 giugno 2007,
con le modalità previste dai commi 2 e seguenti dell'articolo 66-bis (33).
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(32) Il presente comma, già sostituito dall'art. 3, L.R. 4 settembre 2000, n. 28, poi modificato
dall'art. 286, comma 1, L.R. 10 maggio 2001, n. 10 (vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo) e
dall'art. 88, comma 1, lettere a) e b), L.R. 6 settembre 2001, n. 24, è stato poi nuovamente così
sostituito dall'art. 4, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44. Il testo precedente così disponeva: «1. Fatto
salvo quanto previsto dal comma 2, ai piani regolatori generali e loro varianti, ivi comprese quelle
derivanti da accordi di programma, nonché agli strumenti urbanistici attuativi e loro varianti adottati
dai comuni fino alla data di pubblicazione del P.T.P.G. ai sensi dell'art. 21, comma 12, e, in ogni
caso, non oltre il 31 dicembre 2002, continuano ad applicarsi le leggi urbanistiche previgenti, ferma
restando, comunque, l'applicazione delle procedure di pubblicità previste dall'articolo 49, comma 2,
per le varianti che costituiscono oggetto di accordo di programma. I comuni interessati possono
comunque, previa comunicazione alla Regione, adottare gli strumenti urbanistici di cui al presente
comma con i contenuti e secondo le modalità previste dalla presente legge per il P.U.C.G. e per i
P.U.O.C. comprese quello concernenti la verifica di conformità, da parte della Provincia, prevista
dall'articolo 33, comma 3».
(33) Comma aggiunto dall'art. 70, comma 6, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo).
Art. 66-bis
Disposizioni transitorie per la formazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale
del Comune di Roma.
1. In relazione alla particolare condizione di Roma quale Capitale della Repubblica, ribadita
dall'articolo 114 della Costituzione, alla sua configurazione istituzionale di capoluogo di area
metropolitana riconosciuta dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), tenuto conto dei principi costituzionali di
adeguatezza e differenziazione, richiamati nell'articolo 16 dello Statuto regionale, nonché delle
oggettive peculiarità connesse alla dimensione territoriale, demografica e sociale della Capitale ed
alla ricaduta sul suo assetto e sviluppo urbanistico, il Comune di Roma, in deroga alla norma
transitoria di cui all'articolo 66 e nelle more dell'approvazione del PTPG, provvede alla formazione
ed approvazione dello strumento urbanistico generale mediante la conclusione di un accordo di
pianificazione, secondo le forme e le modalità di cui ai commi successivi.
2. Il Sindaco, al fine di verificare la possibilità di concludere l'accordo di cui al comma 1, decorsi
trenta giorni dalla trasmissione alla Regione del piano regolatore generale e della deliberazione di
controdeduzioni alle osservazioni pervenute, adottati ai sensi della L. n. 1150/1942 e successive
modifiche, convoca, d'intesa con il Presidente della Regione, una conferenza di copianificazione fra
i dirigenti delle strutture tecniche competenti del Comune, della Regione e della Provincia,
nell'ambito della quale viene esaminato il piano adottato e verificata l'acquisizione dei pareri e nulla
osta di altre amministrazioni prescritti dalla legislazione vigente, nonché l'opportunità di introdurre
le modifiche di cui all'articolo 10, comma 2, della L. n. 1150/1942, come modificato dall'articolo 3
della legge 6 agosto 1967, n. 765.
3. Nella conferenza vengono, in ogni caso, individuati gli adeguamenti necessari al fine di
conformare il piano adottato alle previsioni di strumenti di pianificazione territoriali e di settore, di
ambito regionale o statale.
4. In esito ai lavori della conferenza, che debbono comunque concludersi entro sessanta giorni dalla
convocazione, i partecipanti alla conferenza stessa convengono su uno schema di accordo, di cui è
parte integrante una relazione tecnica, corredata di opportuna cartografia, recante dettagliate ed
univoche indicazioni sulle eventuali modifiche, integrazioni ed adeguamenti da apportare al piano
adottato.
5. Qualora lo schema di accordo di cui al comma 4 preveda, rispetto al piano adottato dal Comune,
modifiche differenti dagli adeguamenti di cui al comma 3, sulle medesime si pronuncia il consiglio
comunale entro trenta giorni dal ricevimento dello schema stesso.
6. Nei trenta giorni successivi alla definizione dei lavori della conferenza ovvero alla pronuncia
favorevole del consiglio comunale ai sensi del comma 5, il Sindaco ed il Presidente della Regione,
sentito il Presidente della Provincia, stipulano l'accordo di pianificazione, che conferma e recepisce
lo schema di cui al comma 4. L'accordo è ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dalla
Giunta regionale e dal consiglio comunale.
7. Contestualmente alla ratifica dell'accordo, il consiglio comunale approva il piano adottato, in
conformità alle eventuali modifiche ed adeguamenti concordati nell'accordo medesimo.
8. Con l'atto di approvazione possono essere apportate al piano adottato esclusivamente le
modifiche necessarie per conformarli ai contenuti dell'accordo di pianificazione.
9. L'efficacia del piano regolatore generale è subordinata alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso della avvenuta approvazione.
10. Le misure di salvaguardia previste dalla L. n. 1902/1952 hanno efficacia per cinque anni a
decorrere dalla data di adozione del piano regolatore generale (34).
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(34) Articolo aggiunto dall'art. 70, comma 7, L.R. 28 aprile 2006, n. 4, a decorrere dalla data di
adozione del piano territoriale paesistico regionale (PTPR) da parte della Giunta regionale, ai sensi
dell'articolo 23, comma 2, L.R. 6 luglio 1998, n. 24 (come prevede il comma 8 dello stesso
articolo).
Art. 67
Disposizioni transitorie per il comitato.
1. Il comitato di cui all'articolo 16 è nominato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Qualora il Consiglio regionale non proceda alle designazioni previste
dall'articolo 16, comma 3, alle designazioni stesse provvede il Presidente del Consiglio regionale, in
via sostitutiva, entro il termine perentorio dei dieci giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per la nomina.
2. Dal suo insediamento il comitato di cui all'articolo 16 subentra nelle funzioni della prima sezione
del comitato tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e
le infrastrutture di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43 e successive modificazioni,
relativamente ai procedimenti già avviati dalla prima sezione del comitato tecnico consultivo stesso
e non ancora conclusi alla data di insediamento del comitato di cui all'articolo 16.
2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, relativamente alle competenze del
comitato e ai fini di cui all'articolo 66, comma 1, il comitato esercita le funzioni già di competenza
della prima sezione di cui al comma 2, concernente i piani e gli strumenti urbanistici adottati dai
comuni entro la data di pubblicazione del primo P.T.P.G. (35).
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(35) Comma aggiunto dall'art. 5, L.R. 31 dicembre 2002, n. 44.
Capo II - Disposizioni finali
Art. 68
Compatibilità urbanistico-territoriale ed ambientale degli interventi ed opere di interesse regionale
e provinciale.
1. Qualora per la realizzazione di interventi ed opere di interesse regionale o provinciale sia
necessaria una variazione al P.U.G.C. vigente, l'amministrazione procedente è tenuta a predisporre,
insieme il progetto, uno specifico studio sugli effetti urbanistico-territoriali ed ambientali dell'opera
o dell'intervento e sulle misure necessarie per il suo inserimento nel territorio comunale.
Art. 69
Istruzioni tecniche per la redazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
subregionali.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale,
con propria deliberazione, detta le istruzioni tecniche da osservare nella redazione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica subregionali ed individua gli elaborati costitutivi essenziali
dei singoli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica al fine di assicurare completezza di
analisi ed omogeneità di linguaggio tecnico nonché uniformità di rappresentazione grafica.
Art. 70
Criteri generali per l'adozione dei regolamenti edilizi.
1. La Giunta regionale adotta una deliberazione per la determinazione dei criteri generali per la
formazione dei regolamenti edilizi e per consentirne il necessario coordinamento con le norme
tecniche d'attuazione del P.U.C.G.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, invia alle province uno schema di deliberazione ai fini della
consultazione degli Enti locali. Entro i sessanta giorni successivi, le province trasmettono alla
Regione una relazione contenente le osservazioni presentate dagli Enti locali.
3. Decorso il termine di sessanta giorni di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta la
deliberazione, che deve contenere le controdeduzioni alle osservazioni presentate, qualora sia
pervenuta la relazione delle province.
Art. 71
Regolamenti edilizi.
1. I comuni adottano i regolamenti edilizi di cui all'articolo 33 della L. n. 1150/1942 nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 70.
2. Gli schemi dei regolamenti edilizi adottati o delle loro varianti sono trasmessi alla Provincia la
quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, può far pervenire al Comune osservazioni
sulla rispondenza ai criteri generali indicati al comma 1, proponendo eventuali modifiche.
3. Decorso il termine di cui al comma 2 i comuni adottano i regolamenti edilizi o le loro varianti,
pronunciandosi motivatamente sulle eventuali osservazioni della Provincia.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano successivamente all'emanazione dei criteri
generali indicati al comma 1 e comunque a partire dal settimo mese successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 72
Criteri per i P.U.C.G. per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni.
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
indica, con propria deliberazione, i criteri per la stima dei fabbisogni di spazi per le diverse funzioni
e le dotazioni di spazi per funzioni pubbliche e collettive, ai fini della predisposizione dei P.U.C.G.
Art. 73
Sportello urbanistico.
1. Al fine di accelerare l'acquisizione dei pareri relativi ai regimi vincolistici presenti sul territorio
necessari, ai sensi della normativa vigente, al rilascio delle concessioni edilizie, i comuni si dotano
dello sportello urbanistico.
2. La Giunta regionale, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un atto di indirizzo e di coordinamento che stabilisce modalità e procedure per la
costituzione ed il funzionamento dello sportello urbanistico e prevede le necessarie risorse.
Art. 74
Poteri sostitutivi.
1. La Regione provvede all'attivazione dei poteri sostitutivi ai sensi della normativa vigente, qualora
gli Enti pubblici territoriali subregionali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino od omettano di compiere atti di loro competenza ai sensi della presente legge.
2. Ai fini dell'attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 1 nei confronti dei comuni o loro
associazioni, le province provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Regione dell'eventuale
inutile decorso dei termini previsti dalla presente legge per l'adozione degli atti da parte dei comuni
e loro associazioni.
Art. 75
Collaborazione fra le strutture tecniche.
1. La Regione, le province, i comuni, la città metropolitana di Roma e gli altri Enti pubblici preposti
alla pianificazione territoriale assicurano la collaborazione delle rispettive strutture tecniche, anche
attraverso apposite intese.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 30 della L.R. n. 14/1999, garantisce assistenza tecnica agli Enti
locali che ne facciano richiesta per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi ad essi
conferiti.
Art. 76
Convenzioni tra Enti pubblici e privati.
1. Le convenzioni tra Enti pubblici e privati previste dalla presente legge devono prevedere almeno:
a) l'impegno dei soggetti attuatori ad effettuare le trasformazioni nel rispetto delle vigenti normative
ed in conformità dei titoli abilitativi;
b) i termini di inizio e di ultimazione degli interventi;
c) la durata degli obblighi assunti;
d) le garanzie, reali e finanziarie, da prestare per l'adempimento degli obblighi assunti;
e) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi assunti ed i casi di maggiore gravità in cui
l'inosservanza comporti la decadenza delle autorizzazioni o concessioni rilasciate;
f) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, ove si preveda che siano in tutto od in parte eseguite
dal soggetto attuatore delle trasformazioni autorizzate, con precisazione degli elementi progettuali,
delle modalità di controllo sulla loro esecuzione, delle garanzie, nonché dei criteri e modalità del
loro trasferimento all'Ente pubblico.
2. Qualora la convenzione sia prevista per l'esecuzione di un P.U.O.C., essa deve contenere le
ulteriori clausole previste dalle specifiche leggi statali e regionali vigenti.
Art. 77
Disposizione finale.
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni
procedimentali previste dalla normativa statale e regionale vigente in relazione agli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, ivi comprese quelle relative ai pareri obbligatori.
Art. 78
Abrogazioni.
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. In particolare è abrogata la L.R. n. 43/1977 e successive modificazioni concernente il comitato
tecnico consultivo regionale per l'urbanistica, l'assetto del territorio, i lavori pubblici e le
infrastrutture, unicamente in relazione alle disposizioni che disciplinano la composizione, il
funzionamento e le competenze della prima sezione. Tale abrogazione decorre dalla data di
insediamento del comitato di cui all'articolo 16 e, limitatamente alle funzioni previste dall'articolo
67, comma 2, dalla definizione dei procedimenti indicati dal medesimo articolo 67, comma 2 (36).
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(36) L'art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 31 gennaio 2002, n. 5 ha confermato l'abrogazione della
citata L.R. 8 novembre 1977, n. 43 a decorrere dalla data di costituzione del Comitato regionale per
i lavori pubblici, istituito con la medesima legge, ad eccezione di quanto ivi previsto e fatto salvo
quanto disposto dal presente comma.
Art. 79
Risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di territorio ed
urbanistica.
1. Per il conferimento di eventuali risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni e dei compiti
amministrativi in materia di territorio ed urbanistica di cui alla presente legge, si provvede in
conformità alle disposizioni di cui alla L.R. n. 14/1999.
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Art. 80
Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo
31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Laz