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Lo studio tecnico effettua proggettazioni di qualsiasi Fabbricato Rurale, Stalle per Bovini, Suini, Ovini.
L'imprenditore agricolo è seguito in tutte le fasi dal dimensionamento e proggettazione fino alla chiusura dei lavori: DIMENSIONAMENTO N° CAPI-
Per imprenditori agricoli in zona Agricola è fondamentale la stesura del PUA.
Per le zone agricole, gli imprenditori agricoli, così come definiti all’articolo 2135 del codice civile, singoli o associati, possono presentare al comune un piano di utilizzazione aziendale (PUA) che, previa indicazione dei risultati aziendali che si intendono conseguire, evidenzi la necessità di derogare alle prescrizioni relative al lotto minimo ed alle dimensioni degli annessi agricoli di cui all’articolo 55.
Il PUA è sottoscritto da un dottore agronomo forestale, o da un perito agrario, debitamente abilitato, nei limiti delle rispettive competenze professionali, ed è sottoposto al preventivo parere della commissione edilizia comunale, integrata da un dottore agronomo forestale o da un perito agrario ovvero, in caso di mancata istituzione della commissione edilizia, al preventivo parere di una commissione, nominata dal comune, di cui fanno parte un rappresentante della struttura comunale competente e due esperti esterni dottori agronomi forestali o periti agrari. Tale parere riguarda, in particolare:
a) la verifica dei presupposti agronomici e/o forestali;
b) la verifica degli aspetti paesistico-
c) la verifica di coerenza e di compatibilità con i piani sovraordinati generali e di settore.
Il PUA contiene:
a) una descrizione dello stato attuale dell'azienda;
b) una descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento dell'attività agricola e delle attività connesse, nonché degli altri interventi previsti per la tutela e la valorizzazione ambientale;
c) l'individuazione dei fabbricati esistenti e l'individuazione dei fabbricati presenti nell'azienda ritenuti non più rispondenti alle finalità economiche e strutturali descritte dal programma;
d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dell'imprenditore agricolo, nonché a potenziare le strutture produttive con l'indicazione dei fabbricati da realizzare e dei terreni agricoli collegati agli stessi.
Proggettazione di giardini e parchi.
Nella scelta delle essenze vegetali, si valuterà l'epoca di fioritura, il colore dei fiori, l'altezza, se decidua o sempreverde, il tipo di terreno che preferisce (PH, tessitura, colore etc), la temperature massime e minime etc.
Dopo aver valutato l'esposizione delle diverse specie verrà elaborato un modello tridimensionale che simulerà il futurno giardino in diversi periodi dell'anno modo da valutarne l'aspetto estetico.
La messa a dimora prevede una concimazione di fondo e l'aggiunta di eventuali ammendanti.
Progettazione di impianti arborei
Per una buona progettazione di un impianto arboreo è fondamentale la scelta della specie. I fattori da considerare sono: la presenza di un mercato di sbocco del prodotto quindi vengono valutate le condizioni climatiche come le temperature massime e minime, la piovosità, la disponibilità di acqua ed infine, la morfologia del terreno e l'esposizione.
L'impianto di un arboreto prevede il prelievo di campioni di terra, il terreno viene diviso in appezzamenti omogenei dal punto di vita dell'esposizione, della pendenza, del tipo di tessitura, del colore, profondità di falda, del drenaggio del e colore.
Il prelievo del campione da analizzare sarà effettuato con trivella a mano per una profondità che arriva fino a 80 cm.
Se è presente il cotico erboso è eliminato tale strato.
Dei risultatati delle analisi viene effettuata la concimazione di fondo con concime organico, fosforo e potassio. che verranno subito interrati con un aratura profonda.
Dopo aver preparato il terreno per l'impianto si eseguirà lo squadro ed il picchettamento del terreno. Il sesto di impianto è valutato in considerazione del tipo di "meccanizzazione" disponibile presso l'azienda agricola e della direzione dei venti dominanti.
Lazio -
L.R. 22 dicembre 1999, n. 38 (1).
Norme sul governo del territorio.
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(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 30 dicembre 1999, n. 36, S.O. n. 7.
TITOLO I
Finalità e princìpi generali
Capo I -
Art. 1
1. La presente legge, in attuazione delle previsioni contenute negli articoli 44, 45 e 46 dello Statuto ed ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, detta norme sul governo del territorio, finalizzate alla regolazione della tutela, degli assetti, delle trasformazioni e delle utilizzazioni del territorio stesso e degli immobili che lo compongono, nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato in materia e nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e di partecipazione.
2. Per i fini di cui al comma 1 la presente legge:
a) riorganizza la disciplina della pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) indica gli obiettivi generali delle attività di governo del territorio regionale;
c) individua i soggetti della pianificazione e le relative competenze;
d) definisce, nel rispetto delle competenze degli Enti pubblici territoriali subregionali, gli strumenti
della pianificazione ed il sistema di relazione fra gli stessi, assicurando forme di partecipazione dei
soggetti comunque interessati alla loro formazione;
e) stabilisce le modalità di raccordo degli strumenti di pianificazione locale con la pianificazione
regionale e degli strumenti di settore con quelli di pianificazione generale.
Art. 2
Finalità delle attività di governo del territorio e definizioni.
1. Le attività di governo del territorio sono finalizzate alla realizzazione della tutela dell'integrità
fisica e dell'identità culturale del territorio stesso, nonché al miglioramento qualitativo del sistema
insediativo ed all'eliminazione di squilibri sociali, territoriali e di settore, in modo da garantire uno
sviluppo sostenibile della Regione.
2. Ai fini della presente legge:
a) per tutela dell'integrità fisica del territorio si intende la considerazione dei connotati materiali
essenziali dell'insieme del territorio e delle sue singole componenti sottosuolo, suolo, soprassuolo
naturale, corpi idrici, atmosfera e la loro preservazione da fenomeni di alterazione irreversibile e di
intrinseco degrado, nonché il mantenimento delle diverse componenti fitoclimatiche esistenti;
b) per tutela dell'identità culturale del territorio si intende il mantenimento dei connotati conferiti
all'insieme del territorio e alle sue componenti, dalla vicenda storica, naturale ed antropica;
c) per sistema insediativo si intende il complesso dei siti e dei manufatti destinati a soddisfare, con
una corretta integrazione, le esigenze abitative, produttive, ricreative, di mobilità e di relazioni
intersoggettive;
d) per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza
compromettere la capacità delle generazioni future di fruire delle risorse del territorio, comprese
quelle storiche e culturali, per il soddisfacimento delle proprie necessità, coniugando la
qualificazione dei sistemi insediativi con la preservazione dei caratteri del territorio.
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Capo II -
Art. 3
1. La Regione e gli Enti pubblici territoriali subregionali provvedono al governo del territorio
adottando, quale metodo generale, la pianificazione territoriale ed urbanistica, in conformità a
quanto previsto dalla presente legge.
2. La pianificazione territoriale ed urbanistica regola le trasformazioni fisiche e funzionali del
territorio aventi rilevanza collettiva, nonché le azioni che determinano tali trasformazioni in modo
da garantire:
a) la salvaguardia e la valorizzazione delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;
b) la prevenzione e la riduzione dei rischi connessi all'uso del territorio e delle sue risorse;
c) la riqualificazione degli insediamenti storici aggregati e puntuali come definiti dall'articolo 60 ed
il recupero del patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, nonché il
miglioramento della qualità degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;
d) la riqualificazione degli insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di
eliminare le situazioni di svantaggio territoriale.
3. La pianificazione territoriale ed urbanistica generale si articola in:
a) previsioni strutturali, con validità a tempo indeterminato, relative alla tutela dell'integrità fisica e
dell'identità culturale del territorio regionale, alla definizione delle linee fondamentali e preesistenti
di organizzazione del territorio ed alla indicazione delle trasformazioni strategiche comportanti
effetti di lunga durata;
b) previsioni programmatiche, riferite ad archi temporali determinati, dirette alla definizione
specifica delle azioni e delle trasformazioni fisiche e funzionali da realizzare e costituenti
riferimento per la programmazione della spesa pubblica nei bilanci annuali e pluriennali.
4. La pianificazione territoriale definisce il quadro di compatibilità ambientale e gli strumenti
economici di integrazione, interazione e coesione tra le decisioni concernenti l'assetto del territorio
e le politiche ed i piani di settore.
5. Gli atti della Regione e degli Enti pubblici territoriali subregionali relativi alle trasformazioni ed
alle azioni di cui al comma 2, devono essere conformi agli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica.
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Art. 4
Funzioni e compiti amministrativi.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti la materia oggetto della presente legge sono
ripartiti tra Regione ed Enti locali secondo quanto stabilito dal titolo IV, capo II della L.R. n.
14/1999. L'effettivo esercizio di tali funzioni e compiti decorre dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Per le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui al comma 1 non
disciplinate dalla presente legge, si applica quanto previsto dall'articolo 204 della L.R. n. 14/1999.
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Art. 5
Trasparenza, partecipazione, informazione e cooperazione istituzionale.
1. Nell'ambito dei procedimenti per l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica deve essere garantita la più ampia partecipazione dei soggetti coinvolti nella
pianificazione, anche attraverso l'utilizzo delle forme previste dalla L.R. n. 14/1999.
2. La Regione e gli Enti territoriali subregionali assicurano la pubblicità e la trasparenza dell'attività
amministrativa in tutte le fasi dei procedimenti di cui al comma 1.
3. La Regione promuove, anche attraverso le province, la città metropolitana di Roma ed i comuni,
iniziative presso le scuole dirette alla realizzazione della più ampia conoscenza delle problematiche
inerenti al governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione dello stesso.
4. La Regione e gli Enti pubblici territoriali subregionali, al fine di definire una pianificazione
chiara ed univoca e di semplificare le procedure partecipative ed attuative, cooperano e si
forniscono assistenza e reciproche informazioni, avvalendosi anche del sistema informativo
territoriale regionale di cui all'articolo 17.
5. La cooperazione di cui al comma 4, nella predisposizione ed adozione degli strumenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, è attuata con le modalità disciplinate dalla presente legge,
garantendo, in particolare:
a) la condivisione del quadro conoscitivo, delle analisi e delle valutazioni del territorio, nonché
degli obiettivi generali di uso e di tutela dello stesso;
b) la coerenza e l'integrazione delle scelte di pianificazione dei diversi livelli con riferimento,
soprattutto, alle zone che presentano un'elevata continuità insediativa o caratterizzate da elevata
frammentazione istituzionale od urbanistica.
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Art. 6
Soggetti della pianificazione territoriale ed urbanistica.
1. L'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché delle relative
variazioni, competono:
a) alla Regione;
b) alle province ed alla città metropolitana di Roma;
c) ai comuni e loro associazioni.
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TITOLO II
Pianificazione territoriale
Capo I -
Art. 7
1. La Regione provvede alla pianificazione territoriale regionale nel rispetto della legislazione
statale vigente, in armonia con gli obiettivi fissati dalla programmazione statale ed in coerenza con i
contenuti della programmazione socio-
2. La Regione procede alla pianificazione territoriale regionale dettando, in via prioritaria, le
disposizioni volte alla tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del territorio ed indicando:
a) gli obiettivi di assetto e le linee principali di organizzazione del territorio regionale, nonché le
strategie e le azioni volte alla loro realizzazione;
b) i sistemi di tutela e di salvaguardia dettati dalle amministrazioni statali competenti, nonché le
direttive contenute nei piani di settore previsti dalla normativa statale vigente;
c) i sistemi delle infrastrutture, le attrezzature di rilevanza sovraregionale e regionale, gli impianti e
gli interventi pubblici dichiarati di rilevanza regionale;
d) gli indirizzi ed i criteri per gli strumenti di pianificazione territoriale subregionale e per la
cooperazione istituzionale.
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Art. 8
Strumenti della pianificazione territoriale regionale.
1. La pianificazione territoriale regionale si esplica mediante il Piano territoriale regionale generale
(P.T.R.G.).
2. I piani territoriali regionali di settore, ove previsti dalla normativa statale o regionale, integrano e
specificano il P.T.R.G., in coerenza con gli obiettivi e le linee di organizzazione territoriale da
quest'ultimo previsti.
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Art. 9
Contenuti del P.T.R.G.
1. Il P.T.R.G., nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 7, definisce gli obiettivi generali da
perseguire in relazione all'uso ed all'assetto del territorio della Regione, dettando disposizioni
strutturali e programmatiche.
2. In particolare, le disposizioni strutturali del P.T.R.G.:
a) definiscono il quadro generale della tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale del
territorio, come definite dall'articolo 2;
b) determinano gli indirizzi per la distribuzione territoriale degli insediamenti produttivi e
commerciali di rilevanza regionale e degli insediamenti direzionali di competenza regionale;
c) determinano gli indirizzi ed i criteri per il dimensionamento degli strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica subprovinciali e per gli standard prestazionali;
d) definiscono lo schema delle reti infrastrutturali di rilevanza regionale, nonché i relativi nodi di
attrezzature e servizi;
e) indicano gli ambiti territoriali ottimali per la redazione in forma associata dei piani urbanistici
comunali generati da parte dei comuni di minori dimensioni, in conformità alla deliberazione del
Consiglio regionale adottata ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 14/1999;
f) assicurano la reciproca congruenza dei piani territoriali provinciali generali e dei corrispondenti
piani della città metropolitana di Roma e la loro coerenza con le previsioni della pianificazione
territoriale regionale.
3. Le disposizioni programmatiche del P.T.R.G. stabiliscono le modalità ed i tempi di attuazione
delle disposizioni strutturali relative ad interventi di interesse regionale di cui al comma 2 ed
individuano in particolare:
a) gli interventi da realizzare prioritariamente;
b) le stime delle risorse pubbliche da prevedere per l'attuazione degli interventi previsti;
c) i termini per l'adozione o l'adeguamento dei piani territoriali generali provinciali e dei piani della
città metropolitana di Roma.
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Art. 10
Formazione ed adozione del P.T.R.G.
1. Al fine di adottare il P.T.R.G. in armonia con le previsioni dei piani e dei programmi nazionali ed
in conformità con i regimi vincolistici disposti dallo Stato, la Giunta regionale, preliminarmente
all'adozione dello schema di piano, elabora le linee guida da sottoporre alla valutazione di una
conferenza con le amministrazioni statali interessate, indetta dal Presidente della Giunta regionale,
tenendo conto, anche, di eventuali contributi conoscitivi trasmessi dalle province e dalla città
metropolitana di Roma e da altri Enti interessati.
2. La Giunta regionale adotta, sulla base delle risultanze della conferenza di cui al comma 1 e
previo parere del comitato regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, lo schema di P.T.R.G.
3. Lo schema di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'adozione, è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione (B.U.R.) e dell'avvenuta adozione è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica (G.U.) e su almeno quattro quotidiani a diffusione nella Regione. Contestualmente
alla pubblicazione, copia dello schema è trasmessa alle province ed alla città metropolitana di
Roma, che provvedono al relativo deposito.
4. Entrò sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema di P.T.R.G., le province, ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b) della legge 8 giugno 1990, n.
142 e successive modificazioni, indicono una conferenza alla quale partecipano gli Enti locali, le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-
livello provinciale. La conferenza conclude i propri lavori nel termine di trenta giorni, formulando
una relazione complessiva contenente le osservazioni e le eventuali proposte di modifica allo
schema di P.T.R.G., che viene trasmessa alla Regione nei successivi quindici giorni.
5. Entro lo stesso termine di cui al comma 4, la Regione provvede alle consultazioni con le
organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-
livello regionale, anche nell'ambito del comitato Regione-
economico sociali di cui all'articolo 22 della L.R. n. 14/1999.
6. Scaduti i termini di cui ai commi 4 e 5, la Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi,
adotta la proposta di P.T.R.G., tenendo conto delle proposte di modifica eventualmente pervenute e
la trasmette al Consiglio regionale per la relativa adozione, unitamente alle relazioni trasmesse dalle
province ed al parere del comitato regionale per il territorio di cui all'articolo 16.
7. Il P.T.R.G. adottato dal Consiglio regionale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e
dell'adozione è data notizia sulla Gazzetta Ufficiale e su quattro quotidiani a diffusione nella
Regione. Il P.T.R.G. acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
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Art. 11
Aggiornamento e variazione del P.T.R.G.
1. Qualora si verifichino modifiche della normativa vigente o della programmazione territoriale
statale, ovvero sopravvengano ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del P.T.R.G.
o la necessità di miglioramenti dello stesso, ovvero decorra il termine di efficacia delle disposizioni
programmatiche del P.T.R.G., la Giunta regionale provvede all'aggiornamento od alla variazione
delle disposizioni contenute nel P.T.R.G. con le procedure previste dall'articolo 10, ma con i termini
ridotti della metà per le disposizioni programmatiche e per le modifiche rese necessarie da
variazioni della normativa vigente.
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Art. 12
Piani regionali di settore.
1. I piani regionali di settore che hanno ad oggetto ambiti di attività aventi implicazioni di tipo
territoriale, integrano il P.T.R.G. coerentemente agli obiettivi ed alle linee di organizzazione
territoriale da quest'ultimo previsti.
2. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni sono sottoposti,
anche in deroga alle normative specifiche che li disciplinano, al previo parere del comitato
regionale per il territorio previsto dall'articolo 16, che deve essere reso entro trenta giorni dalla
richiesta. Qualora il termine decorra inutilmente si prescinde dal parere.
3. I piani regionali di settore di cui al comma 1 ed i loro aggiornamenti e variazioni, allorquando
contengano disposizioni di rilevanza territoriale ulteriori o non compatibili con le previsioni del
P.T.R.G., costituiscono variazione al P.T.R.G. e pertanto sono approvati con le procedure di cui
all'articolo 11.
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